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Perdita della possibilità di sommare alla pensione retributiva la pensione contributiva

18/09/2015 12:20#19704 da giorgione
Jerry i criteri applicativi della Circolare Inps 74/2015 interessano tutte le contribuzioni accreditate sul conto assicurativo del lavoratore. Quindi anche le contribuzioni figurative accreditate per fruizione dell'indennità di mobilità vengono prese in considerazione per operare il confronto tra i due sistemi di calcolo. Il fatto che i fondi vengono stanziati in ritardo non altera il meccanismo perchè il raffronto viene effettuato al momento di andare in pensione.

Enrico Forse il file è troppo grande: mandamelo all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Un abbraccione

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Ringraziano per il messaggio: jerri

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18/09/2015 11:07 - 18/09/2015 11:51#19703 da jerri
Carissimo Giorgione,
chiedo un chiarimento per poterci capire anch'io qualcosa, e precisamente:
nella circolare 74 del 04 aprile 2015, al punto b del paragrafo riguardantE i CRITERI APPLICATIVI e riportato questo periodo<<
Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data del conseguimento del diritto a quella di effettiva corrisponsione della pensione>>. Domanda.
Per i lavoratori in mobilità in deroga, che raggiungono i requisti contributivi per la pensione di anzianità anticipata in data antecedente(esempio aprile 2014) all'emanazione del decreto ministeriale dell'agosto 2014, hanno diritto al calcolo anche per i periodi da aprile ad agosto 2014 ? E se poi queste mensilità riguardanti il 2014 sono state effettivamente accreditate all'inps nel 2015,ritardi dovuti alla mancanza di fondi, cosa succede.?
Grazie.

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18/09/2015 10:29#19698 da Enrico201
Carissimo Giorgione,
l'algoritmo l'ho raffinato nel tempo andandomi ad informare più volte presso diversi Caf e presso gli uffici dell'INPS.
E' scritto in alcuni fogli di lavoro Excel.
Per poterlo mandare in modo che tutti i passaggi siano comprensibili, devo organizzarlo, cosa che farò certamente e volentieri, ma poichè richiede un certo tempo non sono in grado d'inviarlo contestualmente. Magari potresti anche suggerirmi delle correzioni ad eventuali errori che fossero presenti.
Al momento quindi invio un programma che ho utilizzato e che è abbastanza completo per quanto riguarda il calcolo della pensione col metodo contributivo.
La password è Morpia.
A presto.

p.s.
Scusa ho provato ad inviarlo ma il sistema mi da errore, sapresti indicarmi perchè?
Dove è presente la nota 1 ad "Aggiungi file"? Il file che sto cercando d'inviare è un file .xls di 2.16 MB

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18/09/2015 00:57#19692 da giorgione
Enrico mi potresti inviare l'algoritmo che hai creato? Vediamo un attimo se i conti tornano Un abbraccione

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17/09/2015 14:26#19678 da Enrico201
Si, in altre parole, arrivavo alla stessa conclusione. La circolare n.74 dell'INPS applica la penalizzazione a coloro che stanno nella mia situazione. Io ho fatto il calcolo, costruendo l'algoritmo, ed ho proprio verificato la penalizzazione dei 200 euro (circa, con un errore di più o meno 20 euro).
La circolare in più, ratifica il fatto che NON è vero che la soglia è l'80%, ma ad esempio come nel mio caso è circa l'85%. Tale valore è ottenuto sommando al coefficiente della quota A, i coefficienti della quota B. Nel mio caso quindi il coefficiente di sostituzione è pari a 0.852.

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17/09/2015 12:49#19674 da giorgione
Enrico se leggi bene i passaggi della Circolare postata non si indica che non si può sommare la quota contributiva sulla pensione nel tuo caso. Si dice che bisogna fare un confronto con quanto sarebbe stato percepito con il sistema retributivo, superando il concetto della massima anzianità valorizzabile (cioè i 40 anni di contributi) e quanto percepiresti con il sistema attuale (ret + quota contributiva post 2012).

Nel tuo caso devi quindi verificare quanto avresti preso con il retributivo arrivando sino a 44/45 anni di contributi (potresti arrivare anche il 90% dell'ultimo stipendio contro il tetto dell'80% previsto di regola) perchè, ripeto si supera il concetto della massima anzianità valorizzabile (che se ricordi era 80% con 40 anni di contriuti). Punto questo molto importante. E poi confrontarlo con quanto prenderesti con le regole attuali.

L'importo minore di queste due calcoli è quello che sarà messo in pagamento. E' un calcolo non semplice, molto ingarbugliato. A conti fatti solo se hai avuto buone retribuzioni (oltre 40mila euro ad occhio) allora dovresti subire uno svantaggio. Altrimenti no.

Probabilmente però hai fatto già i calcoli ed il risultato ti viene una perdita di 200 euro.

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