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Perdita della possibilità di sommare alla pensione retributiva la pensione contributiva

17/09/2015 09:08#19667 da Enrico201
Innanzitutto grazie Giorgione delle tue osservazioni.
Ti chiedo scusa di non essere stato sufficientemente chiaro. Cercherò di esserlo adesso.
La mia valutazione dei 200 euro mensili sulla pensione, non è relativa alla pensione che percepisco, perchè ancora essendo in servizio, percepisco lo stipendio e non la pensione. Bensì i 200 euro sono frutto del calcolo della pensione che percepirò quando, a Dio piacendo, andrò in pensione: infatti alla parte retributiva non potrò sommare la parte contributiva relativa agli anni che, sempre a Dio piacendo, avrò fatto dal 2012 a quando andrò in pensione, cioè tra 4 anni, avendo ad oggi 61 anni d'età anagrafica e quasi 45 di contributi.

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17/09/2015 02:03#19664 da giorgione
Enrico la normativa a cui ti riferisci è contenuta nella Circolare Inps 74/2015 e si riferisce a coloro che sono andati in pensione dopo il 2012. Tu però riferisci che lavori e che attendi di essere collocato in pensione a 65 anni dall'ente datore di lavoro. Mi aiuti a comprendere come fai ad aver avuto una decurtazione di 200 euro sulla pensione?

Collaboro con il patronato INAS di Padova

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16/09/2015 14:54#19649 da Enrico201
Chiedo scusa, non ho capito bene tutta la problematica.

Per rispondere a ciò che ho capito devo dire che in generale: la pensione deve essere pagata il giorno stesso del pensionamento. Non può esserci soluzione di continuità tra stipendio e pensione. Eventuali ritardi rappresentano un'inefficienza grave dell'ente che eroga la pensione. Il lavoratore, da parte sua, deve richiedere la pensione almeno 4 mesi prima per consentire ai lavoratori dell'ente erogante la pensione di richiedere i dati e di fare i relativi calcoli pensionistici. Queste sono considerazioni generali. Il tempo di preavviso, dipende in pratica, dalla società/ditta/ente ecc. ecc presso il quale si è lavorato.

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16/09/2015 14:17 - 16/09/2015 14:23#19647 da jerri
Questo è un fatto grave!! :evil: :evil:
Quindi devo chiedervi un parere che riguarda la mia posizione "particolare".
Cumulando ai contributi italiani riconosciuti al 31/12/11, i contributi di lavoro all'estero avvenuto negli anni '70 mi ritroverei nella stessa situazione? Considerato che nel frattempo ho raggiunto le 2210 settimane per la pensione anticipata che succcede?
Inoltre se non erro la normativa pre-Fornero, per le pensioni con la massima anzianità (40), prevedeva il pagamento reale delle pensioni un anno dopo. Cosa succede? Rimane l'anno l'attesa o no?

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16/09/2015 13:15#19645 da Enrico201
Quale intromissione? Ben venga una qualunque contributo!

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16/09/2015 13:13#19644 da Enrico201
La legge 214 del 2011 del ministro Elsa Fornero diceva all’articolo 24 che dal primo gennaio 2012 quelli che potevano andarsene con la pensione più alta (40 anni di contributi) ma restavano in servizio potevano sì incrementare ancora la futura pensione ma non sfondare il tetto esistente: l' 80% dell’ultimo stipendio. In effetti parlare di 80% è un'approssimazione per rappresentare in sintesi il criterio seguito, nel mio caso, ad esempio, è l'85% circa.
Questo tetto veniva posto per "salvaguardare" le casse dell'INPS e quindi fu denominato: "clausola di salvaguardia". Nella legge effettivamente approvata in parlamento (la p minuscola non è casuale!) tale norma scomparve. Ma nel 2014, per effetto di propaganda populista (è una mia personale considerazione che motiverò nel seguito), si disse: senza questo tetto, chi rimane in servizio oltre i 40 anni, continua ad accumulare una parte di pensione calcolata col sistema contributivo, che si aggiunge a quella calcolata col sistema retributivo (i 40 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2011). E quindi tale "clausola di salvaguardia" fu accorpata nella legge di Stabilità del 2015. Spiego quindi perchè ho usato l'aggettivo "populista": questa clausola fu introdotta dicendo di porre un tetto alle "pensioni d'oro", ma in effetti non è stata applicata soltanto a queste, alle quali si poteva decidere comunque di applicare un tetto mediante altri principi, bensì a tutti coloro che decidevano di continuare a lavorare oltre i 40 anni.
Il pericoloso precedente che così è stato ratificato e che coloro che erano andati in pensione prima dell'approvazione della Legge di Stabilità del 2015, e con oltre 40 anni di servizio, con una pensione che era la somma della parte retributiva (fino a 40 anni) e della parte contributiva (calcolata sul periodo di lavoro svolto oltre i 40 anni e fino alla data effettiva di pensionamento) si sono visti ricalcolare la pensione, con azione retroattiva, e sottrarre la parte contributiva.

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