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STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
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30/10/2017 00:34#43594
da ercolani.enrico
Risposta da ercolani.enrico al topic STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
ULTIMO mio Articolo che aggiorna le ultime News in tema di problematiche.....FISCALI ITALIANE
www.pensionioggi.it/notizie/fisco/le-ini...-all-estero-98789798
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28/10/2017 09:39#43504
da ercolani.enrico
Risposta da ercolani.enrico al topic STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
ULTIMA "Strategia Legale" POSSIBILE Ad uso di tutti quei milioni di Pensionati BEFFATI dall'ultima elemosina del Governo sulla "Perequazione"
www.studiolegalemarcomori.it/lideologia-...nessuna-credibilita/
DENUNCIARE tutti/e i responsabili di questo.... Scempio !
ORA SI PUO'
www.studiolegalemarcomori.it/processiamo...la-nostra-sovranita/
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27/10/2017 14:42#43461
da ercolani.enrico
Risposta da ercolani.enrico al topic STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
FAC SIMILE da presentare...... Ogni interessato, Al proprio Comune.
Mozione a Favore del riconoscimento del Caregiver Familiare Questa la domanda da portare in comune con il fac simile (sot\\\\to), faccia protocollare e poi ci comunichi sul gruppo la data e comune di appartenenza. Metta all'attenzione del. Sindaco, Ass.Pol.Sociali e chi reputa più opportuno.
Grazie
Buongiorno,
il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili - www.famigliedisabili.org - di cui sono socio in qualità di Caregiver, sta promuovendo da qualche mese una campagna mediatica intitolata #unaleggesubito (www.facebook.com/groups/222408528164934) affinché si possa arrivare alla definizione di una legge Nazionale che tuteli - finalmente anche in Italia - le persone che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti in ambito domestico, i Caregiver Familiari.
Da oltre un anno infatti giace in Commissione Lavoro al Senato il Disegno di Legge 2128 che prevede per i Caregiver Familiari tutele previdenziali, assicurative e assistenziali per permettere loro di continuare a svolgere - senza annullarsi del tutto come individui - una funzione essenziale per il welfare del nostro Paese. Questa campagna ha permesso di sensibilizzare la cittadinanza che si è prontamente, ed in modo imponente, attivata per sollecitare le pubbliche amministrazioni a farsi parte attiva nel richiedere al nostro Parlamento di promulgare senza esitazione una Legge Nazionale che disciplini le tutele dovute ai Caregiver Familiari.
Poiché nella seduta del 28 settembre 2017 la Commissione Lavoro ha deliberato un testo Unificato delle proposte in materia di Caregiver Familiare e questo stesso Testo non coglie pienamene lo spirito delle proposte originali tese al riconoscimento PIENO e CERTO della figura del Caregiver Familiare nella sua accezione internazionalmente riconosciuta, chiediamo il vostro sostegno e aiuto affinchè questo testo venga emendato e rivisto integralmente.
le invio dunque il fac-simile di mozione/risoluzione/delibera che abbiamo sottoposto a numerosi Amministratori Locali affinché venissero presentati, ed approvati, dai Consigli competenti per territorio.
Molti Comuni Province e Regioni avevano già approvato all'unanimità il sostegno al DDL 2128 perché ritenuto l’unico in grado di dare sostentamento VERO alle molte famiglie che si trovano a dover accudire un proprio familiare non autosufficiente. (Ora emenderanno il testo alla luce degli ultimi avvenimenti)
La mozione è stata votata senza alcun riferimento a schieramenti politici, dai Consigli Regionali di Valle d’Aosta e Puglia ma anche dal Consiglio Provinciale di Lucca e da molti Consigli Comunali italiani, tra i quali speriamo di poter presto annoverare anche la sua amministrazione.
Trascrivo pertanto il link relativo alla mappa dove sono evidenziate le Amministrazioni Locali italiane che - ad oggi - hanno votato ed approvato il documento, e quelle che presto lo inseriranno nel loro ODG:
www.google.it/.../data=!3m1!4b1!4m2!6m1...
Rimango quindi a sua disposizione per eventuali chiarimenti nella certezza del suo coinvolgimento in una battaglia di civiltà che vede l'Italia quale unico Paese di area occidentale a non aver ancora legiferato in modo adeguato per un reale sostegno ad una figura sociale fondamentale.
Con i migliori saluti.
Mozione a Favore del riconoscimento del Caregiver Familiare Questa la domanda da portare in comune con il fac simile (sot\\\\to), faccia protocollare e poi ci comunichi sul gruppo la data e comune di appartenenza. Metta all'attenzione del. Sindaco, Ass.Pol.Sociali e chi reputa più opportuno.
Grazie
Buongiorno,
il Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili - www.famigliedisabili.org - di cui sono socio in qualità di Caregiver, sta promuovendo da qualche mese una campagna mediatica intitolata #unaleggesubito (www.facebook.com/groups/222408528164934) affinché si possa arrivare alla definizione di una legge Nazionale che tuteli - finalmente anche in Italia - le persone che si prendono cura dei propri familiari non autosufficienti in ambito domestico, i Caregiver Familiari.
Da oltre un anno infatti giace in Commissione Lavoro al Senato il Disegno di Legge 2128 che prevede per i Caregiver Familiari tutele previdenziali, assicurative e assistenziali per permettere loro di continuare a svolgere - senza annullarsi del tutto come individui - una funzione essenziale per il welfare del nostro Paese. Questa campagna ha permesso di sensibilizzare la cittadinanza che si è prontamente, ed in modo imponente, attivata per sollecitare le pubbliche amministrazioni a farsi parte attiva nel richiedere al nostro Parlamento di promulgare senza esitazione una Legge Nazionale che disciplini le tutele dovute ai Caregiver Familiari.
Poiché nella seduta del 28 settembre 2017 la Commissione Lavoro ha deliberato un testo Unificato delle proposte in materia di Caregiver Familiare e questo stesso Testo non coglie pienamene lo spirito delle proposte originali tese al riconoscimento PIENO e CERTO della figura del Caregiver Familiare nella sua accezione internazionalmente riconosciuta, chiediamo il vostro sostegno e aiuto affinchè questo testo venga emendato e rivisto integralmente.
le invio dunque il fac-simile di mozione/risoluzione/delibera che abbiamo sottoposto a numerosi Amministratori Locali affinché venissero presentati, ed approvati, dai Consigli competenti per territorio.
Molti Comuni Province e Regioni avevano già approvato all'unanimità il sostegno al DDL 2128 perché ritenuto l’unico in grado di dare sostentamento VERO alle molte famiglie che si trovano a dover accudire un proprio familiare non autosufficiente. (Ora emenderanno il testo alla luce degli ultimi avvenimenti)
La mozione è stata votata senza alcun riferimento a schieramenti politici, dai Consigli Regionali di Valle d’Aosta e Puglia ma anche dal Consiglio Provinciale di Lucca e da molti Consigli Comunali italiani, tra i quali speriamo di poter presto annoverare anche la sua amministrazione.
Trascrivo pertanto il link relativo alla mappa dove sono evidenziate le Amministrazioni Locali italiane che - ad oggi - hanno votato ed approvato il documento, e quelle che presto lo inseriranno nel loro ODG:
www.google.it/.../data=!3m1!4b1!4m2!6m1...
Rimango quindi a sua disposizione per eventuali chiarimenti nella certezza del suo coinvolgimento in una battaglia di civiltà che vede l'Italia quale unico Paese di area occidentale a non aver ancora legiferato in modo adeguato per un reale sostegno ad una figura sociale fondamentale.
Con i migliori saluti.
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21/10/2017 17:24#43096
da ercolani.enrico
Risposta da ercolani.enrico al topic STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
DEFISCALIZZAZIONE della propria pensione, ( ricezione intera pensione al lordo, senza trattenute), a beneficio dei pensionati che intendono acquisire la RESIDENZA Estera.......... ISCRIZIONE all' A.I.R.E.
Prassi - INPS - Messaggio 05 ottobre 2017, n. 3830
Criteri per la verifica delle domande di esenzione delle pensioni in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali
A seguito di molteplici richieste di chiarimento pervenute da strutture territoriali in merito alle modalità di gestione delle domande di applicazione del regime impositivo previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, si forniscono le seguenti indicazioni.
Premessa: definizione del concetto di residente fiscale in Italia
La legislazione fiscale vigente disciplina espressamente i criteri per la determinazione dello status di residente fiscale in Italia all’art. 2 del TUIR (DPR 917/86).
In particolare l’art. 2, comma 2, del TUIR prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il comma 2-bis del medesimo articolo precisa che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Quindi, per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile), sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi sarà sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
In base all’art. 3 del TUIR, fatte salve le esclusioni espressamente previste, l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti in Italia da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (di cui all’art. 10 del TUIR) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
L’art. 23 del TUIR precisa che fra le categorie reddituali che si intendono prodotte nello Stato, ai fini dell’applicazione della tassazione nei confronti dei non residenti, vi sono anche i redditi da pensione.
1. Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. Tali trattati si ispirano, generalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE, secondo cui, per ciò che concerne le pensioni, si prevede un peculiare regime impositivo a seconda che si tratti di prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati ovvero della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici.
In particolare, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, all’art. 18 del modello di Convenzione OCSE, in deroga alla normativa domestica, viene sancito il principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza, mentre al successivo articolo 19, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, si prevede il regime di tassazione del reddito alla fonte, fatta salva l’eccezione prevista nel caso di acquisizione della nazionalità del paese di residenza.
Di conseguenza, appare chiaro che se un pensionato è fiscalmente residente in Italia, l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta, deve assoggettare la pensione a tassazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale italiana e tale posizione non rientra nell’ambito di applicazione soggettivo delle citate Convenzioni, che, al contrario, si riferiscono, fatte salve le esclusioni previste, ai casi in cui la residenza fiscale sia fissata in uno stato diverso da quello di produzione del reddito.
Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale normalmente per la definizione dei propri residenti fiscali rinviano alla normativa di ciascuno Stato contraente. Per i casi in cui, in base alle rispettive normative interne, un soggetto risulti essere residente in entrambi gli Stati contraenti le convenzioni dettano specifiche norme che si basano su criteri quali la residenza ed il domicilio (c.d. tie breaker rules ) per risolvere il conflitto.
1. Istruzioni operative per la valutazione e l’accoglimento delle domande di esenzione in applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale
Occorre, preliminarmente, tener conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che "I sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione."
Infatti, la prassi illustrata ha carattere facoltativo e, "nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda attenervisi, è fatto obbligo al medesimo di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti negli accordi di cui sopra." "Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. A) del TUIR i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’art. 23 del DPR n. 600/73.".
Inoltre, occorre tener presente che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di tipo investigativo e di intelligence, finalizzate alla verifica dello status di residente fiscale, quali l’esame di possibili relazioni - sia personali che reali - del soggetto con uno degli stati contraenti, possono essere svolte solo in sede di accertamento e che tale attività non rientra nella competenza del sostituto d’imposta.
Tenuto conto di quanto precede, le strutture territoriali competenti sono tenute alla verifica della sussistenza dei requisiti formali prescritti dalle citate convenzioni per poter applicare il regime fiscale da esse previsto alle pensioni dei soggetti che ne facciano richiesta.
Ne consegue che in particolare l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito formale sancito dall’art. 2 del TUIR (cancellazione dalle anagrafi comunali italiane per la maggior parte del periodo d’imposta), mentre il controllo del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti, quali il trasferimento della sede principale degli affari ed interessi, nonché della dimora abituale all’estero, rimane di stretta competenza dell’attività investigativa e di intelligence dell’Amministrazione finanziaria (vedi ad es. risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008).
Per ciò che concerne la verifica della cancellazione dalle anagrafi comunali, di cui all’art. 2 comma 2 del TUIR, giova ricordare che il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea) entro 90 giorni dal trasferimento deve iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470) presso l’Ufficio Consolare competente per territorio; tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Si precisa che l’iscrizione all’A.I.R.E., nei casi previsti dalla legge, può formare oggetto di una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e deve formare oggetto di controllo da parte delle strutture territoriali attraverso verifiche presso le Anagrafi comunali.
Conseguentemente, per poter valutare una domanda di applicazione alla pensione del regime previsto da una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, è necessario acquisire, oltre a tutta la documentazione idonea ad attestare formalmente la residenza fiscale estera, quale l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato con modello EP/I o altro idoneo modello riconosciuto valido dall’Agenzia delle Entrate (es. mod. 6166 della IRS per i cittadini residenti in USA) e gli eventuali altri requisiti previsti dalla norma convenzionale (es. cittadinanza), anche l’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E.
L’avvenuta cancellazione dai registri della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE rientrano nell’attività di verifica che le sedi devono compiere per accertare che il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia, in quanto cancellato dalle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile).
Dal momento che la posizione del soggetto rispetto agli obblighi fiscali verso lo Stato italiano, al di fuori dei casi in cui le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedano espressamente il cd. "frazionamento del periodo d’imposta", deve essere valutata rispetto all’intero anno solare (art. 7 del TUIR), la qualificazione del soggetto come residente in Italia per l’intero periodo d’imposta, con conseguente esclusione della possibilità di accogliere la richiesta di applicazione alla/e pensione/i delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale, si verifica in tutti i casi in cui il soggetto sia stato iscritto nei registri di Anagrafe della popolazione residente in Italia per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile). D’altra parte, anche nei casi in cui il soggetto, al momento della presentazione della domanda di applicazione della normativa di una convenzione contro la doppia imposizione fiscale, risulti iscritto nei registri di Anagrafe della popolazione residente per meno di 183 giorni, la domanda può essere definita solo con riferimento alla situazione del soggetto nell’intero anno solare; in questi casi, in presenza degli altri requisiti previsti dalla convenzione, occorre procedere all’accoglimento dell’istanza solo nel momento in cui sia possibile escludere che il soggetto, rientrando in Italia e iscrivendosi nuovamente nel corso dell’anno ai suddetti registri di Anagrafe, possa essere considerato residente in Italia.
Infine, con riferimento ai procedimenti posti in essere dall'Istituto in attuazione della normativa internazionale, si specifica che le disposizioni in materia di autocertificazione si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. Per tale motivo, al fine della definizione della domanda di applicazione del regime fiscale previsto dalle convenzioni di cui trattasi, è necessario che il richiedente produca alla sede INPS competente in originale l’attestazione di residenza fiscale da parte dell’autorità fiscale del paese di residenza compilata su modello EP/I o su certificazione equipollente in uso nel suddetto paese.
I Direttori regionali sono invitati a monitorare la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente messaggio, al fine di assicurare l’omogeneità dei comportamenti adottati dalle Strutture territoriali.
Prassi - INPS - Messaggio 05 ottobre 2017, n. 3830
Criteri per la verifica delle domande di esenzione delle pensioni in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali
A seguito di molteplici richieste di chiarimento pervenute da strutture territoriali in merito alle modalità di gestione delle domande di applicazione del regime impositivo previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale, si forniscono le seguenti indicazioni.
Premessa: definizione del concetto di residente fiscale in Italia
La legislazione fiscale vigente disciplina espressamente i criteri per la determinazione dello status di residente fiscale in Italia all’art. 2 del TUIR (DPR 917/86).
In particolare l’art. 2, comma 2, del TUIR prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Il comma 2-bis del medesimo articolo precisa che si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Quindi, per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile), sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).
Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi sarà sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.
In base all’art. 3 del TUIR, fatte salve le esclusioni espressamente previste, l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti in Italia da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (di cui all’art. 10 del TUIR) e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
L’art. 23 del TUIR precisa che fra le categorie reddituali che si intendono prodotte nello Stato, ai fini dell’applicazione della tassazione nei confronti dei non residenti, vi sono anche i redditi da pensione.
1. Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti. Tali trattati si ispirano, generalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE, secondo cui, per ciò che concerne le pensioni, si prevede un peculiare regime impositivo a seconda che si tratti di prestazioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati ovvero della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici.
In particolare, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, all’art. 18 del modello di Convenzione OCSE, in deroga alla normativa domestica, viene sancito il principio della tassazione esclusiva nel paese di residenza, mentre al successivo articolo 19, per le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici, si prevede il regime di tassazione del reddito alla fonte, fatta salva l’eccezione prevista nel caso di acquisizione della nazionalità del paese di residenza.
Di conseguenza, appare chiaro che se un pensionato è fiscalmente residente in Italia, l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta, deve assoggettare la pensione a tassazione secondo quanto previsto dalla normativa fiscale italiana e tale posizione non rientra nell’ambito di applicazione soggettivo delle citate Convenzioni, che, al contrario, si riferiscono, fatte salve le esclusioni previste, ai casi in cui la residenza fiscale sia fissata in uno stato diverso da quello di produzione del reddito.
Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale normalmente per la definizione dei propri residenti fiscali rinviano alla normativa di ciascuno Stato contraente. Per i casi in cui, in base alle rispettive normative interne, un soggetto risulti essere residente in entrambi gli Stati contraenti le convenzioni dettano specifiche norme che si basano su criteri quali la residenza ed il domicilio (c.d. tie breaker rules ) per risolvere il conflitto.
1. Istruzioni operative per la valutazione e l’accoglimento delle domande di esenzione in applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale
Occorre, preliminarmente, tener conto del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che "I sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell’agevolazione."
Infatti, la prassi illustrata ha carattere facoltativo e, "nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda attenervisi, è fatto obbligo al medesimo di acquisire, dai beneficiari del reddito, la documentazione atta a dimostrare l'effettivo possesso dei requisiti previsti negli accordi di cui sopra." "Tale prassi amministrativa, avendo carattere facoltativo, non comporta un obbligo di adeguamento per il sostituto d’imposta il quale, in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto ad assoggettare a tassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. A) del TUIR i trattamenti pensionistici da esso corrisposti ai residenti all’estero, operando le ritenute con le modalità previste dall’art. 23 del DPR n. 600/73.".
Inoltre, occorre tener presente che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di tipo investigativo e di intelligence, finalizzate alla verifica dello status di residente fiscale, quali l’esame di possibili relazioni - sia personali che reali - del soggetto con uno degli stati contraenti, possono essere svolte solo in sede di accertamento e che tale attività non rientra nella competenza del sostituto d’imposta.
Tenuto conto di quanto precede, le strutture territoriali competenti sono tenute alla verifica della sussistenza dei requisiti formali prescritti dalle citate convenzioni per poter applicare il regime fiscale da esse previsto alle pensioni dei soggetti che ne facciano richiesta.
Ne consegue che in particolare l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito formale sancito dall’art. 2 del TUIR (cancellazione dalle anagrafi comunali italiane per la maggior parte del periodo d’imposta), mentre il controllo del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti, quali il trasferimento della sede principale degli affari ed interessi, nonché della dimora abituale all’estero, rimane di stretta competenza dell’attività investigativa e di intelligence dell’Amministrazione finanziaria (vedi ad es. risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008).
Per ciò che concerne la verifica della cancellazione dalle anagrafi comunali, di cui all’art. 2 comma 2 del TUIR, giova ricordare che il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea) entro 90 giorni dal trasferimento deve iscriversi all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470) presso l’Ufficio Consolare competente per territorio; tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Si precisa che l’iscrizione all’A.I.R.E., nei casi previsti dalla legge, può formare oggetto di una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e deve formare oggetto di controllo da parte delle strutture territoriali attraverso verifiche presso le Anagrafi comunali.
Conseguentemente, per poter valutare una domanda di applicazione alla pensione del regime previsto da una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, è necessario acquisire, oltre a tutta la documentazione idonea ad attestare formalmente la residenza fiscale estera, quale l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato con modello EP/I o altro idoneo modello riconosciuto valido dall’Agenzia delle Entrate (es. mod. 6166 della IRS per i cittadini residenti in USA) e gli eventuali altri requisiti previsti dalla norma convenzionale (es. cittadinanza), anche l’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E.
L’avvenuta cancellazione dai registri della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE rientrano nell’attività di verifica che le sedi devono compiere per accertare che il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia, in quanto cancellato dalle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile).
Dal momento che la posizione del soggetto rispetto agli obblighi fiscali verso lo Stato italiano, al di fuori dei casi in cui le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedano espressamente il cd. "frazionamento del periodo d’imposta", deve essere valutata rispetto all’intero anno solare (art. 7 del TUIR), la qualificazione del soggetto come residente in Italia per l’intero periodo d’imposta, con conseguente esclusione della possibilità di accogliere la richiesta di applicazione alla/e pensione/i delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale, si verifica in tutti i casi in cui il soggetto sia stato iscritto nei registri di Anagrafe della popolazione residente in Italia per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile). D’altra parte, anche nei casi in cui il soggetto, al momento della presentazione della domanda di applicazione della normativa di una convenzione contro la doppia imposizione fiscale, risulti iscritto nei registri di Anagrafe della popolazione residente per meno di 183 giorni, la domanda può essere definita solo con riferimento alla situazione del soggetto nell’intero anno solare; in questi casi, in presenza degli altri requisiti previsti dalla convenzione, occorre procedere all’accoglimento dell’istanza solo nel momento in cui sia possibile escludere che il soggetto, rientrando in Italia e iscrivendosi nuovamente nel corso dell’anno ai suddetti registri di Anagrafe, possa essere considerato residente in Italia.
Infine, con riferimento ai procedimenti posti in essere dall'Istituto in attuazione della normativa internazionale, si specifica che le disposizioni in materia di autocertificazione si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. Per tale motivo, al fine della definizione della domanda di applicazione del regime fiscale previsto dalle convenzioni di cui trattasi, è necessario che il richiedente produca alla sede INPS competente in originale l’attestazione di residenza fiscale da parte dell’autorità fiscale del paese di residenza compilata su modello EP/I o su certificazione equipollente in uso nel suddetto paese.
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Risposta da ercolani.enrico al topic STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
INCOLLO il Link interessante PER I CAREGIVERS
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16/10/2017 10:39#42709
da ercolani.enrico
Risposta da ercolani.enrico al topic STRATEGIA LEGALE x RECUPERO DANNI, (dedicato a TUTTI i Pensionati)
CAREGIVERS in ITALIA
Una vergognosa responsabilità dei Ns/ governanti.......
Incollo/pubblico ciò, al fine di INFORMARE tutti i lettori di Pensionioggi.it
www.fanpage.it/i-caregiver-familiari-tre.../#il-testo-unificato
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