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lavoratori precoci
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30/06/2017 16:42#38439
da ERMARO
Risposta da ERMARO al topic QUOTA 41
Buongiorno, sono nato il 27/01/1957, sono disoccupato dal 01/06/2011, ho terminato la cassa integrazione il 08/06/2012 sono regolarmente iscritto al centro per l'impiego. Sono un prosecutore volontario ed al 30/09/2016 avevo 2072 settimane utili alla pensione poi ho versato il 4° trim.2016 ed il 1° trim. 2017 quindi + 26 settimane. Secondo i miei calcoli raggiungerei i 41 anni a novembre 2017. Non sono sicuro però di avere 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni perchè come diritto risulterebbero 53 settimane (ecocert) ma dati in maggior parte da contributi agricoli (44 sett che corrispondono però a 34 giorni di lavoro).
Avete una risposta? Grazie Purtroppo non riesco a mandarvi copia di ecocert, ma vi ricopio esattamente le 2 righe che interessano.
periodo dal 010772 al 300673 - apprendista - settimane - numero 9 - diritto 9 - maggiore anzianità 9 - misura 9 - importo 52,5240.
periodo dal 010173 al 311273 - agricolo dipendente - giorni - numero 34 -diritto 44 - maggiore anzianità 44 - misura 25,42 - importo 82,6166.
Avete una spiegazione? Grazie
Avete una risposta? Grazie Purtroppo non riesco a mandarvi copia di ecocert, ma vi ricopio esattamente le 2 righe che interessano.
periodo dal 010772 al 300673 - apprendista - settimane - numero 9 - diritto 9 - maggiore anzianità 9 - misura 9 - importo 52,5240.
periodo dal 010173 al 311273 - agricolo dipendente - giorni - numero 34 -diritto 44 - maggiore anzianità 44 - misura 25,42 - importo 82,6166.
Avete una spiegazione? Grazie
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- LulySweet
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28/06/2017 19:10#38368
da cochise
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Risposta da cochise al topic QUOTA 41
Lulysweet, credo che la parte di interesse sia quella che riporto in corsivo.
Quindi ritengo che il requisito contributivo non deve necessariamente essere raggiunto entro il 31/12/2016, ma può esse tranquillamente raggiunto entro la fine dell'anno in corso
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il requisito contributivo;
i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), come modificato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Quindi ritengo che il requisito contributivo non deve necessariamente essere raggiunto entro il 31/12/2016, ma può esse tranquillamente raggiunto entro la fine dell'anno in corso
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
il requisito contributivo;
i sei anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), come modificato dall’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50;
il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;
il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1,2,3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it
Ringraziano per il messaggio: LulySweet
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- LulySweet
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27/06/2017 18:16#38319
da LulySweet
QUOTA 41 è stato creato da LulySweet
Vorrei cortesemente chiedere un chiarimento in merito alle disposizioni contenute nella Circolare INPS n. 99 del 16.6 u.s.
Nello specifico, stanti i 24 mesi contributivi precedenti il compimento dei 19 anni, vorrei aver chiaro se il requisito dei 41 anni di contribuzione, debba essere posseduto alla data del 31.12.2016 o è sufficiente averlo raggiunto alla data di presentazione della domanda? Grazie infinite!! Dopo aver subito un errore nella presentazione della richiesta per ottava salvaguardia, spero di poter accedere a questa possibilità. Ringrazio ancora
Nello specifico, stanti i 24 mesi contributivi precedenti il compimento dei 19 anni, vorrei aver chiaro se il requisito dei 41 anni di contribuzione, debba essere posseduto alla data del 31.12.2016 o è sufficiente averlo raggiunto alla data di presentazione della domanda? Grazie infinite!! Dopo aver subito un errore nella presentazione della richiesta per ottava salvaguardia, spero di poter accedere a questa possibilità. Ringrazio ancora
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