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Riforma Pensioni, passerà il progetto Damiano sui pensionamenti flessibili?
La proposta di legge a firma Damiano mira a reintrodurre sostanzialmente la pensione di anzianità abolita dalla Riforma Fornero nel 2011. La proposta introduce un sistema di penalità e premialità tra i 62 e i 70 anni di età.
Kamsin Tra le varie novità in materia previdenziale che torneranno in discussione in occasione della prossima legge di stabilità c'è quella legata all'introduzione dei tanto annunciati pensionamenti flessibili. La riforma si basa sulla proposta di legge (pdl 857) presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene rilanciata oggi dall'area di minoranza del Partito Democratico come strumento "strutturale" per garantire maggiore flessibilità in uscita.
Va detto che si tratta di una soluzione simile alla vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il raggiungimento di un quorum tra anzianità contributiva ed età anagrafica) dalla quale tuttavia si differenzia per la presenza di un meccanismo di penalità e premialità: piu' si anticipa l'uscita maggiore sarà la decurtazione che il lavoratore subisce sulla rendita previdenziale. Il taglio si arresta all'età di 66 anni e al di sopra di questo valore - per chi riesce a rimanere sul posto di lavoro - si matura una pensione piu' succulenta. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.
In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati).
Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Il taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni.
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).
Zedde
Riforma Pensioni, così cambia il trattenimento in servizio nella Pa
Una norma contenuta nel decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione ha abolito il trattenimento in servizio. Dal prossimo 31 Ottobre i trattenimenti già concessi cesseranno i propri effetti ed il personale dovrà essere collocato in pensione.
Kamsin I trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati. E' questo quanto prevede l'articolo 1, comma 2 del Dl 90/2014 dopo il passaggio parlamentare che ha stabilizzato definitivamente la misura.
Con la modifica dunque viene meno quella possibilità che consentiva ai dipendenti pubblici, previo accoglimento della richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di restare in servizio per un biennio oltre il compimento dell'età pensionabile, cioè sino all'età di 68 anni (67 anni se è stato raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla Pa dal prossimo 1° Novembre, prima della scadenza del biennio in oggetto.
Un temperamento è stato confermato solo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari. In loro favore si è previsto, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, che i trattenimenti in servizio (anche quelli non ancora disposti) saranno fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore). La proroga non è stata invece disposta per gli Avvocati dello Stato: anche loro dovranno lasciare entro il 31 Ottobre 2014 dopo che la Camera ha cassato la deroga che li allineava ai magistrati.
E' saltata invece la norma sul personale militare che prevedeva, dal 31 dicembre 2015, l'abrograzione del collocamento in ausiliaria e dei richiami in servizio del personale militare. In base alla soppressione, operata nel corso della conversione in legge del provvedimento, si dovrebbe ritenere che tali istituti siano rimasti intatti.
Per quanto riguarda il personale scolastico la legge ha previsto che al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l’immissione in servizio fin dal 1° settembre i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore).
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Riforma Pa, ecco come cambia il turn-over nelle Pa
Con il decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione si allentano i vincoli del blocco del turn-over nelle amministrazioni centrali, negli enti di ricerca e nelle amministrazioni territoriali.
Kamsin La riforma della pubblica amministrazione (all'articolo 3 del Dl 90/2014) rivede le norme che disciplinano il turnover confermando il progressivo allentamento del blocco che era stato imposto in questi ultimi anni per far fronte ad esigenze di cassa. In sostanza, la disposizione riunifica il regime del turn over delle amministrazioni pubbliche prevedendo che le amministrazioni statali nel 2014 potranno sostituire il personale cessato l'anno precedente nel limite del 20%, tetto che passa al 40% nel 2015, poi al 60% nel 2016, all'80% nel 2017, per arrivare al turnover completo nel 2018.
La vera novità è però l'eliminazione a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali, del vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello legato alla percentuale di risparmi da cessazione. In altri termini cambiano le modalità di calcolo del limite, che dall'entrata in vigore del decreto legge fa riferimento solo alla spesa e non più alle teste pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che la base di calcolo è costituita dal solo personale "di ruolo". Ne rimangono fuori tuttavia i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e le università (ha chiarito modificazione approvata dalla Camera dei deputati), cui si applica la normativa di settore.
Per gli enti di ricerca il decreto legge elimina la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato. Anche in questo settore percentuali di copertura del turnover immutate (50% nel 2014-2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 100% dal 2018), ed una nuova condizione: potranno assumere solo gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non supera l'80% delle entrate correnti secondo il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Altrimenti scatta il divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, le percentuali vengono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.
Modifiche significative riguardano invece, come ambito soggettivo, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell’attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn-over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato. In loro favore è, infatti, previsto un significativo innalzamento della percentuale di copertura del turnover, che passa dal 40% al 60% già nel 2014 (articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014). L'incremento è confermato nel 2015, arriva all'80% nel biennio 2016-2017 e arriva al 100% nel 2018. Non solo.
Per gli enti territoriali 'virtuosi' (cioè gli enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 25 per cento del totale della spesa corrente) le facoltà assunzionali sono ulteriormente ampliate: tali enti quali potranno assumere in misura pari all'80% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2014, e nella misura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente nel 2015 (a fronte del 60% previsto, per i medesimi anni, quale limite di carattere generale).
Inoltre, viene abrogato il discusso articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, che vietava le assunzioni agli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente superiore al 50%, consolidando anche le aziende speciali, le istituzioni e le partecipate.
La legge inoltre ha specificato la non applicazione dei limiti di assunzioni suddetti, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
Zedde
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Pensioni, per gli esodati fino a quattro anni di anticipo sull'età pensionabile
Una norma della legge Fornero del 2012 consente alle imprese private di incentivare l'uscita dei lavoratori a cui mancano 4 anni alla pensione.
Kamsin Oggi per incentivare i lavoratori all’uscita delle aziende private c'è uno strumento normativo in piu'. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.
La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche.
La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. Un altro tipo di accordo, che dà luogo ad un esodo obbligatorio, è inserito nella procedura di licenziamento collettivo con le regole della mobilità, in base agli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Questa procedura segue il suo iter naturale, con l’unica differenza che il dipendente licenziato – invece di beneficiare del trattamento di mobilità – , si vedrà corrisposti i vantaggi economici previsti dalla legge 92/2012 come incentivo all’esodo.
L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica.
Se un "esodato", ad esempio, ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.
Zedde