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Aspi, i periodi di Cig a zero ore non sono utili
Per la determinazione del biennio per il requisito contributivo che consente l'accesso all'indennità di disoccupazione Aspi i periodi di cassa integrazione guadagni a zero ore devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento. Kamsin E' quanto ha chiarito ieri l'Inps indicando che non sono considerati utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, pur se coperti da contribuzione figurativa valida, invece, ai fini pensionistici, i seguenti periodi: 1) malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; 2) cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; 3) assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
I periodi in quanto non considerati utili, devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
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Si accendono i fari sulle frodi piu' insidiose e sui casi di evasione piu' gravi, con l'obiettivo di individuare i comportamenti piu' pericolosi tralasciando i controlli meno rilevanti per importi o sostenibilita'. Kamsin E' questa la direttiva contenuta nella circolare 25/E, emanata la scorsa settimana dall'Agenzia delle Entrate, che punta l'attenzione soprattutto sui contribuenti di grandi e medie dimensioni e sugli spostamenti e le elusioni in paesi esteri.
"Abbandonare le contestazioni esclusivamente formali dando centralita' al contraddittorio, che consente la partecipazione del cittadino sottoposto a controllo sia in sede istruttoria sia nella fase di definizione della pretesa", spiega l'Agenzia. La richiesta agli uffici e' di orientare l'azione di controllo "alla massima correttezza e proporzionalita', in un contesto di leale collaborazione e buona fede.
Tutti i controlli devono basarsi su approfondite analisi del rischio 'tarate' in base alle tipologie dei contribuenti. Per i grandi, cioe' quelli con volume d'affari sopra i 100 milioni di euro, l'Agenzia punta l'attenzione sui fenomeni di reale evasione, come per esempio la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalita' piu' favorevole e la pianificazione fiscale aggressiva. Sempre con riferimento ai "big" continua la sperimentazione del "regime di adempimento collaborativo". Si accelera, quindi, sulle frodi che possono avere una forte ricaduta sulla competitivita' e nascondono fenomeni di corruzione: dalle false lettere d'intento alle compensazioni di crediti erariali inesistenti.
Grande cautela per gli accertamenti basati su presunzioni. Le indagini finanziarie devono essere utilizzate evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Il redditometro - spiega l'Agenzia delle Entrate - scatta soltanto nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute. L'Agenzia chiede alle proprie strutture regionali "di concentrare la capacita' di indagine sulle situazioni che possono rappresentare una reale evasione o elusione tributaria, come, per esempio, la delocalizzazione dei redditi verso paesi a fiscalita' piu' favorevole e i fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.
Sempre con riguardo ai grandi contribuenti, trovano ampia conferma sia lo strumento del tutoraggio sia il progetto pilota 'Regime di adempimento collaborativo' avviato a giugno 2013, in collaborazione col mondo delle imprese, con l'obiettivo di analizzare i sistemi di controllo interno orientati alla gestione del rischio fiscale. Per le imprese di medie dimensioni, la "migrazione" fa accendere la spia. Per questa platea, le analisi di rischio da parte delle strutture provinciali dell'Agenzia "acquistano nuovo impulso e la supervisione delle Direzioni regionali soprattutto con riferimento alle imprese medio-grandi (con fatturato superiore ai 25 milioni di euro), ai fenomeni di evasione o di elusione che possono coinvolgere realta' appartenenti a gruppi societari e al turn-over delle imprese di medie dimensioni nei singoli ambiti provinciali".
Lente puntata, infine, sui casi di "migrazione" dalla platea dei grandi contribuenti a quella dei medi, anche attraverso specifiche operazioni societarie finalizzate a contrarre le dimensioni. Per piccole imprese e autonomi, al primo posto e' la collaborazione col contribuente. L'azione di controllo sara' orientata "alla massima ragionevolezza e proporzionalita' anche nei confronti delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi". In particolare, la circolare sottolinea che lo strumento delle indagini finanziarie "deve essere utilizzato solo dopo un'attenta analisi del rischio dalla quale emergano significative anomalie e che vanno in ogni caso evitate richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali o familiari. Priorita', in ogni caso, alla collaborazione con il contribuente, chiamato a fornire eventuali giustificazioni in merito alle operazioni sotto osservazione. Importante il contraddittorio soprattutto nelle ipotesi di utilizzo delle presunzioni, da applicare secondo logiche di proporzione e ragionevolezza, senza automatismi".
Nell'ambito degli Enti non commerciali, restano sorvegliati speciali i soggetti che si presentano come non profit, ma che in realta' svolgono vere e proprie attivita' commerciali. Anche in questo comparto, l'attivita' di controllo "deve comunque essere ispirata al massimo equilibrio: le linee guida delle Entrate raccomandano infatti di evitare di perseguire le situazioni di minima rilevanza. Stessa filosofia nei confronti delle Onlus". Nell'attivita' di controllo nei confronti delle persone fisiche, nel 2014 e' stata data attuazione alla normativa relativa allo strumento del redditometro. La circolare ricorda che la fase preliminare di selezione dei contribuenti "a rischio evasione" va particolarmente curata, cosi' da far scattare l'accertamento soltanto nei confronti di coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato e spese sostenute.
La circolare ribadisce poi come, a tutela del cittadino, durante il momento di confronto con l'Amministrazione finanziaria deve essere garantita un'attenta valutazione delle prove e dei chiarimenti forniti dai contribuenti. La circolare spinge infine sul fronte del contrasto ai fenomeni di frode intracomunitaria, alle false lettere d'intento e alle compensazioni di crediti erariali inesistenti. Il documento di prassi, inoltre, ribadisce l'opportunita' di seguire nel tempo le attivita' che i soggetti coinvolti nelle frodi intraprendono successivamente poiche' spesso, utilizzando gli stessi schemi societari, tendono a riprodurre i fenomeni fraudolenti.
Zedde
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Riforma Pensioni, ecco le novità del decreto Madia
Sulle pensioni nei giorni scorsi il governo ha fatto un passo indietro rispetto alle aperture che erano state proposte nel decreto sulla Pa. No alle pensioni per i 4 mila insegnanti rientranti nella cosiddetta «quota 96» (la somma di età e anni di contributi), che avrebbero così potuto percepire l'assegno dall'lnps a partire da settembre. Kamsin E' saltato anche il tetto dei 68 anni per la pensione dei professori universitari e dei primari. Per loro restano in vigore le soglie valide anche per gli altri dipendenti pubblici. Sono rimaste le penalizzazioni sulle pensioni anticipate: l'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 e il 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60; ed ugualmente non sono stati riconosciuti i benefici previdenziali alle vittime di atti terroristici.
Nessun cambiamento al momento anche sull'opzione donna, il cui il decreto "salva Italia" del 2011 ne ha confermato i contenuti. Si tratta, com'è noto, della possibilità per le donne di andare in pensione con 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome), in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo. Ci si attendeva una apertura del governo, cioè una proroga di questa opportunità oltre il 2015 in modo da creare una valvola di sfogo a chi è rimasto intrappolato nelle maglie restrittive della Riforma Fornero (e comunque piuttosto cara in quanto si subisce una riduzione dell'assegno nell'ordine di circa il 25-30%). Ma per ora l'intervento sembra rimandato in autunno quando si scriverà la legge di stabilità per il 2015.
Nella Pa tuttavia ci sono state alcune novità che in taluni casi possono comportare, nei fatti, un abbassamento dell'età pensionabile. Per effetto dell'abolizione del trattenimento in servizio la maggior parte dei dipendenti pubblici sarà infatti costretta a lasciare il posto al perfezionamento del 65° anno di età, limite ordinamentale per la permanenza in servizio in buona parte delle Pa (fa eccezione la magistratura e le università in cui il limite è a 70 anni), qualora sia stato maturato entro tale età il diritto alla pensione anticipata. In precedenza tali lavoratori potevano ottenere, se la domanda veniva accolta dalle Pa, la permanenza in servizio per un ulteriore biennio. Non solo. La Pa potrà ulteriormente anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro fino al 62° anno (65 per i dirigenti medici) con un atto motivato purchè ciò non comporti pregiudizio per l'attività dell'ente. Si tratta di una facoltà che era riconosciuta sino al 2014, e che ora diventa strutturale.
Nota amara invece per quanto riguarda le penalizzazioni. E' rimasta invece immutato il disincentivo al pensionamento anticipato. Qualora si chieda la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Quindi, ad esempio, se si richiede la pensione anzianità dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.
Un'apposita disposizione di legge, approvata subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità.
Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa o da riscatto (laurea ad esempio). Ma ora la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte.
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