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Tfs, l'inps detta le nuove regole per il pagamento
L'istituto di previdenza con la circolare Inps 73/2014 ha specificato i nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/rapporto previsti dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
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La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha infatti esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro; ha, inoltre, innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle prestazioni per le cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio.
Nello specifico in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
L'istituto precisa che i trattamenti, per i soggetti in questione, vengono liquidati entro 105 giorni per i decessi e le inabilità, dopo 24-27 mesi per le dimissioni volontarie, 12/15 mesi in tutti gli altri casi.
Per i dipendenti che invece cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
In favore di tali soggetti peraltro restano confermati termini di pagamento piu' brevi (105 giorni per l'inabilità e 6 mesi per gli altri casi). Per fruire dei termini anticipati con riferimento al regime sperimentale donna l'Inps precisa tuttavia che il perfezionamento del requisito anagrafico (57 anni 3 mesi) e contributivo (35 anni) non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione se non si verifica anche la cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i prepensionamenti che le pubbliche amministrazioni possono attivare in forza del Dl 95/2012 e della circolare della Funzione Pubblica 4/2014, per le posizioni dichiarate in soprannumero o in eccedenza, i lavoratori possono continuare ad accedere alla pensione con i vecchi requisiti a condizione che perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016. In tal caso però il termine di pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto non decorrerà dalla data di cessazione dal servizio secondo le regole vigenti prima del decreto legge 201/2011, ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dalla Riforma Fornero con un posticipo che potrà anche superare i 5 anni.
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Tasi 2014, il governo approva il decreto legge. Il pagamento slitta al 16 Ottobre
E' stato approvato in tarda mattinata dal consiglio dei ministri il decreto legge sulla Tasi. Il provvedimento stabilisce il rinvio al 16 ottobre della tassa nei comuni che non hanno pubblicato le delibere sulle aliquote entro il 23 maggio.
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La norma approva dal Cdm ricalca l'emendamento già approvato in senato nel corso della discussione sul decreto Irpef in modo da anticiparne l'entrata in vigore prima della scadenza del 16 Giugno. "Il testo approvato", si legge nella nota di Palazzo Chigi, "stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati". Per effetto della modifica approvata le scadenze risulteranno così articolate:
Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione Tasi entro il 23 maggio 2014, viene confermato l'obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso. nei Comuni che non hanno assunto le deliberazioni sulla Tasi entro il 23 maggio, il versamento della prima rata Tasi viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni che saranno pubblicate sul sito del dipartimento delle finanze entro il 18 Settembre. Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni Tasi, l'imposta sarà dovuta applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e sarà versata in un'unica soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall'occupante sarà nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.