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Acconto Tasi 2014, ecco il nuovo calendario delle scadenze
Il governo ha varato ieri il decreto legge sulla proroga della Tasi. Con il provvedimento il governo ha scritto la parola fine sul tormentato debutto della Tasi che per tutto il mese di maggio ha reso incandescenti i rapporti tra esecutivo e sindaci.
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Il testo conferma l'emendamento approvato nei giorni scorsi al decreto Irpef, che però entrerà in vigore con la sua conversione definitiva solo dopo la metà di giugno, e fissa il nuovo calendario di scadenze in questo modo: i proprietari di immobili nei Comuni che hanno deliberato entro il 23 maggio sono chiamati a pagare l'acconto entro il 16 giugno, per tutti gli altri l'appuntamento alla cassa slitta al 16 ottobre e potrà ulteriormente slittare al 16 dicembre, in contemporanea con il saldo, qualora il Comune non rispetti neanche la data del 10 Settembre per fissare le aliquote.
In quest'ultimo caso, la Tasi sarà calcolata sulla base dell'aliquota standard dell'1 per mille senza detrazioni, con la particolarità che sugli immobili diversi dall'abitazione principale non si dovrà superare il tetto massimo del 10,6 per mille. Nel decreto, che uscirà in Gazzetta Ufficiale all'inizio della prossima settimana, si precisa peraltro che per gli immobili concessi a locatari o ad altro titolo, l'occupante dovrà versare il 10% dell'importo della Tasi.
Con l'approvazione del decreto Tasi cadono quindi le speranze di chi auspicava uno slittamento dell'acconto di giugno anche nei comuni che hanno approvato in tempo le delibere.
Acconto Tasi, le scadenze
L'acconto della Tassa sui servizi indivisibili erogati dai comuni dovrà essere pagato entro il 16 giugno nei 2.181 municipi che entro il 23 maggio hanno approvato e inviato al dipartimento delle Finanze le delibere con aliquote (e detrazioni) per proprietari e inquilini. Per tutti gli altri comuni, invece, l'appuntamento alla cassa scatterà il 16 ottobre. A condizione però che i sindaci degli enti ritardatari (i 2/3 del totale) siano in grado di rispettare la seconda finestra per inviare le delibere al Mef che scadrà il 10 settembre (le decisioni dei sindaci dovranno essere pubblicate sul Portale del federalismo fiscale entro il 18 settembre).
Ballottaggi: domani si vota in 139 Comuni, 4,2 milioni alle urne
- Roma, 7 giu. - Nuovo appuntamento con le urne per 4.249.450 italiani, 2.030.531 uomini e 2.218.919 donne. Domani, domenica 8 giugno, dalle 7 alle 23, a seguito del primo turno del 25 maggio, si tornera' a votare per il ballottaggio in 139 Comuni compresi nelle 15 regioni a statuto ordinario e in Sardegna, dove e' interessato il solo comune di Alghero, in provincia di Sassari. Dei 139 Comuni coinvolti dal voto (l'elenco completo e' disponibile sul sito del Viminale, all'indirizzo www.interno.gov.it), 16 sono capoluoghi di provincia. Le sezioni elettorali saranno 5.258. Lo scrutinio avra' inizio nella stessa giornata di domani, al termine delle operazioni di voto e dopo il riscontro del numero dei votanti. Domani si svolgera' il turno di ballottaggio anche in un Comune del Friuli Venezia Giulia (Porcia, provincia di Pordenone) e in 8 Comuni della Sicilia (nell'isola si votera' domenica dalle 8 alle 22 e lunedi' 9 dalle 7 alle 15): tutte le informazioni sul turno di ballottaggio nelle due regioni sono reperibili sui relativi siti internet. Per il ballottaggio - ricorda il Viminale - si sceglie solo tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti: l'elettore vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. E dal momento che il turno di ballottaggio costituisce una prosecuzione delle operazioni del primo turno, possono votare "solo coloro che abbiano maturato il diritto di elettorato entro il giorno di domenica 25 maggio 2014, data in cui si e' svolta la votazione del primo turno". Questi ultimi potranno naturalmente partecipare al turno di ballottaggio anche se non si siano recati a esprimere il voto in occasione del primo turno. Il ballottaggio varra' anche come prima verifica dei risultati elettorali di due settimane fa, sebbene un confronto sia statisticamente poco omogeneo visto che in quell'occasione si era votato anche per le europee. Nei 16 capoluoghi di provincia, il candidato di centrosinistra parte in vantaggio in 12 casi (a Vercelli, Biella, Verbania, Bergamo, Padova, Modena, Livorno, Perugia, Terni, Pescara, Bari e Potenza), quello di centrodestra in quattro (Cremona, Pavia, Teramo e Foggia). .
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Tfs, l'inps detta le nuove regole per il pagamento
L'istituto di previdenza con la circolare Inps 73/2014 ha specificato i nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/rapporto previsti dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
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La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha infatti esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro; ha, inoltre, innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle prestazioni per le cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio.
Nello specifico in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
L'istituto precisa che i trattamenti, per i soggetti in questione, vengono liquidati entro 105 giorni per i decessi e le inabilità, dopo 24-27 mesi per le dimissioni volontarie, 12/15 mesi in tutti gli altri casi.
Per i dipendenti che invece cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
In favore di tali soggetti peraltro restano confermati termini di pagamento piu' brevi (105 giorni per l'inabilità e 6 mesi per gli altri casi). Per fruire dei termini anticipati con riferimento al regime sperimentale donna l'Inps precisa tuttavia che il perfezionamento del requisito anagrafico (57 anni 3 mesi) e contributivo (35 anni) non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione se non si verifica anche la cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i prepensionamenti che le pubbliche amministrazioni possono attivare in forza del Dl 95/2012 e della circolare della Funzione Pubblica 4/2014, per le posizioni dichiarate in soprannumero o in eccedenza, i lavoratori possono continuare ad accedere alla pensione con i vecchi requisiti a condizione che perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016. In tal caso però il termine di pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto non decorrerà dalla data di cessazione dal servizio secondo le regole vigenti prima del decreto legge 201/2011, ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dalla Riforma Fornero con un posticipo che potrà anche superare i 5 anni.
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Tasi 2014, il governo approva il decreto legge. Il pagamento slitta al 16 Ottobre
E' stato approvato in tarda mattinata dal consiglio dei ministri il decreto legge sulla Tasi. Il provvedimento stabilisce il rinvio al 16 ottobre della tassa nei comuni che non hanno pubblicato le delibere sulle aliquote entro il 23 maggio.
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La norma approva dal Cdm ricalca l'emendamento già approvato in senato nel corso della discussione sul decreto Irpef in modo da anticiparne l'entrata in vigore prima della scadenza del 16 Giugno. "Il testo approvato", si legge nella nota di Palazzo Chigi, "stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati". Per effetto della modifica approvata le scadenze risulteranno così articolate:
Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione Tasi entro il 23 maggio 2014, viene confermato l'obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso. nei Comuni che non hanno assunto le deliberazioni sulla Tasi entro il 23 maggio, il versamento della prima rata Tasi viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni che saranno pubblicate sul sito del dipartimento delle finanze entro il 18 Settembre. Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni Tasi, l'imposta sarà dovuta applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille e sarà versata in un'unica soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall'occupante sarà nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.