Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un ex dipendente della Telecom posto in mobilità in data 31/12/2011 con un accordo tra l'Azienda e lo Stato (Ministro Sacconi) e i Sindacati. Ho ricevuto il mancato preavviso fino al 29 Aprile 2012 di conseguenza l'indinnità di mobilità mi è stata concessa dal 7 maggio 2012 con scadenza, per le Aziende del Sud, ad aprile 2016 (48 mesi). La mia finestra si apre il 28 febbraio 2015 (40 anni di contributi) dentro il periodo di mobilità. La pensione dovrebbe essere corrisposta dal 01/06/2016, vorrei sapere se rientro nel decreto dei 55.000 per ricevere regolarmente la pensione a giugno 2016. Sono nato il 26 gennaio 1955. Fulvio

Si deduce che l'accordo sia stato stipulato presso la sede di governo. Per tale ragione ritengo che sia in possesso dei requisiti per essere incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012. 


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E' possibile sapere cosa sta succedendo in parlamento con gli esodati? Su varie fonti online leggo che è stato approvato un nuovo emendamento per noi esodati. Cosa prevede? Ci sono speranze per un lavoratore del 1956 licenziato in tronco dal proprio datore nel 2011? Carmelo

Le modifiche proposte con l'emendamento nella legge di stabilità per i lavoratori esodati sono molteplici. Le linee guida ispiratrici del provvedimento sono sinteticamente riassumibili nel seguente modo:

Lavoratori in mobilità - L'emendamento intende tutelare anche i lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro 24 mesi dalla scadenza della mobilità (oggi la potenziale tutela è concessa solo a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine della mobilità). Si vorrebbero inoltre eliminare quei paletti creati con il Dl 201/2011, il Decreto del 1° Giugno e il Dl 95/2012. In pratica quelli della cessazione entro il 4.12.2011 e degli accordi in sede governativa.

In linea generale si deduce che la salvaguardia sia estesa a tutti coloro che entro il 31.12.2011 avevano stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali che maturino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dal termine della mobilità.

Fondi di solidarietà - Qui si vorrebbe assicurare il mantenimento delle vecchie norme anche a coloro per i quali non siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione della prestazione straordinaria di solidarietà. Vegono poi precisate alcune regole che consentano la permanenza a carico del fondo di solidarietà sino alla data di effettiva percezione della pensione in modo da evitare periodi di vuoto economico.

Prosecutori Volontari - Per questa categoria sarebbero travolti quei paletti della necessità di non essere rioccupati successivamente all'autorizzazione e della presenza di un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011. Viene inserito tuttavia che i lavoratori in questione debbano aver compiuto 60 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2012 oppure 61 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2013. 

Cessati dal servizio - Qui si interverrebbe sull'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Sarebbe estesa la tutela anche ai lavoratori il cui rapporto di impiego non sia risolto con accordo con il datore di lavoro (es. licenziamento). Si interviene sul termine decorrenza sostituendolo con "maturazione" con la conseguenza che si tutelerebbero i lavoratori che maturano il requisito per la pensione entro il 6.12.2013. Si elimina inoltre il riferimento della necessaria non rioccupazione successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Fermo restando il problema delle risorse economiche il provvedimento sembra poco coordinato con l'intero complesso normativo che si è stratificato in questi mesi.

In basso il testo dell'emendamento sugli esodati nella legge di stabilita' (vedi art. 8)

{pdf}http://www.businessvox.it/download/emendamento-esodati.pdf|height:690|width:620|app:adobe{/pdf}


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Sono nata il 18/04/1956. Lavoro in un istituto di credito e nel settembre del 2011 mi era stato richiesto di aderire al Fondo di Solidarieta' per il prepensionamento , avendo l'azienda constatato che la mia finestra pensionistica maturava entro il 1/01/2018. Tale possibilita' rimaneva invariata anche con la rifirma Fornero perchè avrei mantenuto le vecchie regole. Ora mi dicono che la mia domanda e' stata scartata ma nessuno, ne' il mio datore di lavoro, ne' l'inps, ne' i vari caf sanno dirmi quali erano i requisiti di vecchiaia prima dell'ultima riforma. Daniela

I requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato sono stati oggetto di diverse modifiche prima del decreto salva italia (art. 24, dl 201/2011).

Il legislatore aveva previsto il graduale innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ad iniziare in un primo momento dal 2020 ( cfr: articolo 18, comma 1, del Dl 98/2011 convertito con la legge 111/2011). La successiva modifica apportata al predetto articolo dal comma 20, articolo 1 del Dl 138/2011 convertito con legge numero 148/2011 aveva tuttavia anticipato l'innalzamento dal 1° Gennaio 2014.

La tabella sottostante fotografa la situazione al 6.12.2011, data di entrata in vigore del citato decreto legge, comprensiva dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat e delle finestre mobili che ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 posticipavano, secondo la vecchia disciplina, l'effettiva percezione del primo rateo pensionistico.

Anno Req. senza stima vita Stima di vita Totale con stima Decorrenza 
2012 60 anni  - 60 anni + 12 mesi (18 autonome)
2013 60 anni + 3 mesi 60 anni e 3mesi + 12 mesi (18 autonome)
2014 60 anni e 1 mese + 3 mesi 60 anni e 4 mesi + 12 mesi (18 autonome)
2015 60 anni e 3 mesi + 3 mesi 60 anni e 6 mesi + 12 mesi (18 autonome)
2016 60 anni e 6 mesi + 7 mesi* 61 anni e 1 mese* + 12 mesi (18 autonome)
2017 60 anni e 10 mesi + 7 mesi* 61 anni e 5 mesi* + 12 mesi (18 autonome)
2018 61 anni e 3 mesi + 7 mesi* 61 anni e 10 mesi* + 12 mesi (18 autonome)

 * E' una stima sulla base dello scenario demografico istat 2007.

 

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Volevo partecipare al maxi concorso per la scuola. nell’anno accademico 2000/2001, ho conseguito la laurea triennale in scienze giuridiche e volevo dunque sapere se ho i requisiti per partecipare al concorso a cattedre in particolare per la classe di concorso A19 - Discipline Giuridiche ed Economiche. In altri termini la laurea triennale è un titolo idoneo? Chi può partecipare a questo concorso?

La laurea triennale non consente l'accesso alla classe di concorso indicata. Ai sensi della tabella A allegata al DM 22 del 9 Febbraio 2005 l'accesso alla classe A19 è riservato a soggetti in possesso di laurea specialistica (nello specifico L/S: 22, 64, 71, 84, 90, 91).

Si ricorda che possono partecipare al concorso: a)  i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.


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sono un esodato di Telecom Italia nato il 20/08/1956. Ho dato le dimissioni il 30/12/2011 ed in base ad un accordo sottoscritto in data 02/11/2010 con le maggiori sigle sindacali ed il Ministero dello Sviluppo Economico sono stato collocato in mobilità per 36 mesi, dopo un periodo di 4 mesi di preavviso, in data 08/05/2012. Alla fine di Agosto 2014 maturerò 40 anni di contribuzione(2080 settimane).Se possibile vorrei sapere : 1)se sono un salvaguardato visto che non ho ricevuto nessuna lettera dallINPS; 2)Se fossi un salvaguardato devo inviare la richiesta alla DTL; 3)Quanto tempo deve intercorrere dalla maturazione dell'eventuale diritto alla pensione ossia 31/08/2014 al percepimento della parte economica. Nicola

E' in possesso dei requisiti per essere incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge numero 95 del 7 Luglio 2012. Ciò in quanto si presuppone che l'accordo per la gestione delle eccedenze occupazionali sia stato siglato presso la sede governativa e che matura i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. La decorrenza della pensione, secondo le regole previgenti, si collocherà 15 mensilità dopo la maturazione del requisito contributivo (2080 settimane). Le procedure per la gestione dei nuovi 55mila lavoratori saranno rese note dall'Inps nei prossimi tempi. Il nuovo decreto sui 55mila non prevede la presentazione dell'istanza di accesso alle Dtl per i lavoratori in mobilità.

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