Una delle principali problematiche per i lavoratori è quella della determinazione del costo di una operazione di riscatto o di ricongiunzione dei periodi assicurativi e, pertanto, della convenienza o meno ai fini pensionistici. Sempre più lavoratori si chiedono, infatti, se è conveniente effettuare il riscatto di un periodo di studio universitario o di un periodo di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro (la cd. costituzione di una rendita vitalizia) oppure una ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi nelle gestioni Inps da altre gestioni Inps (es. da lavoro pubblico a lavoro privato o viceversa) ai sensi della legge 29/79 o nelle gestioni Inps dalle Casse professionali ai sensi della legge 45/90.
I costi dell'operazione variano a seconda della collocazione temporale delle anzianità che formano oggetto di riscatto/ricongiunzione. Se, infatti, i periodi oggetto dell'operazione riguardano anzianità da valutarsi con il sistema retributivo il calcolo dell'onere viene effettuato per il tramite della riserva matematica moltiplicando cioè il beneficio pensionistico conseguente all'operazione per determinati coefficienti attuariali contenuti nel DM 31.8.2007 o nel DM 22.4.2008 rispettivamente se trattasi di lavoratori dipendenti o autonomi.
Tali coefficienti variano a seconda dell'età, del sesso e dell'anzianità contributiva maturata dall'assicurato. Se i periodi interessano anzianità da valutarsi con il sistema contributivo l'onere economico viene determinato in base al sistema dell'aliquota percentuale, moltiplicando cioè la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda per l'aliquota di finanziamento della gestione previdenziale nella quale si esercita l'operazione (il 33% per i lavoratori dipendenti per i quali occorre anche considerare l'aliquota addizionale dell'1% se la retribuzione supera il primo tetto pensionabile vigente nell'AGO, 48.279 euro) rapportando l'onere al periodo da riscattare o da ricongiungere.
Gli oneri sono ridotti in caso di riscatto di un periodo di corso universitario da un soggetto che non è mai stato assicurato presso una forma di previdenza, dunque, che non ha mai lavorato (art. 1, co. 77 della legge 247/07). In tal caso il calcolo è effettuato sempre con il sistema contributivo (anche se i periodi da riscattare hanno ad oggetto anzianità anteriori al 1996) considerando tuttavia una retribuzione convenzionale pari al minimale anno per anno vigente presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (16.243 euro per il 2022) ed una aliquota pari al 33%. Questa forma di riscatto agevolato è stata estesa con il DL 4/2019 a partire dal 29 Gennaio 2019 anche ai lavoratori occupati a condizione che il riscatto della laurea ricopra periodi da valutarsi con il sistema contributivo (ancorché anteriori al 31.12.1995 previo esercizio dell'opzione al sistema contributivo).
Nel caso di ricongiunzione la legge prevede la possibilità di portare a detrazione dell'onere come sopra determinato la contribuzione capitalizzata al tasso annuo composto del 4,5% trasferita dal fondo cedente. Dunque ove la ricongiunzione produca un beneficio pensionistico piuttosto contenuto nel fondo accentrante o nel fondo cedente si è versata contribuzione in misura superiore a quella ordinariamente prevista nel fondo accentrante l'onere economico può risultare particolarmente ridotto o addirittura nullo. Si tenga conto, inoltre, che i contributi riscattati sono utili ad aumentare l'anzianità contributiva e, quindi, possono - a seconda dei casi - far acquisire il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia. In tale circostanza dunque, oltre ad un incremento della misura della pensione si otterrà anche un anticipo dell'erogazione dell'assegno.