Redazione

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E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale Economia-Lavoro relativo alle modalità attuative della quinta salvaguardia.

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Il decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 del 16 Aprile 2014 indica le modalità attraverso cui 17mila lavoratori potranno fruire della quinta salvaguardia (articolo 1, comma 194 e ss della legge 147/2013).

I lavoratori potenziali interessati dovranno presentare istanza di accesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro o all'Inps entro il 15 Giugno 2014 (cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU del Dm).

Il testo del Decreto interministeriale 14 Febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 Aprile 2014.

 

DECRETO 14 febbraio 2014: Modalita' di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente.

(GU n.89 del 16-4-2014)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorche' successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie: a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle Organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 1 84 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le modalita' di attuazione del comma 194 vengano definite, sulla base di quanto stabilito dal comma 197, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico di 17.000 soggetti, connesso ai limiti finanziari massimi stabiliti dal predetto comma 197, non sono prese in considerazione ulteriori domande di pensionamento; Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2012, n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2013, n. 17; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, n. 123, che ha determinato in diecimilacentotrenta il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni; Visto l'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il beneficio di cui al comma 194 sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo di euro 203 milioni per l'anno 2014, di euro 250 milioni per l'anno 2015, di euro 197 milioni per l'anno 2016, di euro 110 milioni per l'anno 2017, di euro 83 milioni per l'anno 2018, di euro 81 milioni per l'anno 2019 e di euro 26 milioni per l'anno 2020; Vista la relazione tecnica accompagnatoria delle disposizioni di modifica dell'A.C. 1685, trasfuse nei commi da 194 a 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sulla base delle risorse finanziarie individuate al capoverso precedente, riporta i dati amministrativi dell'INPS in relazione agli effetti finanziari e alla ripartizione del contingente numerico di 17.000 beneficiari complessivi nelle diverse categorie di salvaguardati, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del predetto art. 1, comma 194; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 4847 del 5 febbraio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano efficaci le disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 del predetto art. 1;

Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuando alla tabella di cui al successivo art. 8, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 197 del predetto art. 1. Art. 2 1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e comunque entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che versano nelle seguenti condizioni: a) lettera a) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; b) lettera b) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; c) lettera c) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato: d) lettera d) del citato art. 1, comma 194: lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; e) lettera e) del citato art. 1, comma 194: lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; f) lettera f) del citato articolo 1, comma 194: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Art. 3 1. In attuazione dell'art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente decreto sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 197 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, non siano prese in considerazione ulteriori domande. Art. 4 1. I soggetti di cui alle lettere a), e) e f) dell'art. 2 del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Art. 5 1. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale alla Direzione territoriale, secondo le seguenti modalita': a) per i lavoratori di cui alle lettere b) e c), la cui istanza e' corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro: 1 ) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; 2) in tutti gli altri casi, l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato; b) per i lavoratori di cui alla lettera d) l'istanza e' presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. 2. I lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Art. 6 1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui all'art. 5 le Commissioni di cui all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013. 2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 7 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestivita' all'INPS. anche con modalita' telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentata l'istanza.

Art. 8 1. I lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, determinati in 17.000 unita' ai sensi del comma 197 del predetto articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono ripartiti come segue: ============================================================= |  Tipologia di soggetti |  Contingente Numerico | +=================================+=========================+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011 i quali possano far| | |valere almeno un contributo | | |volontario accreditato o | | |accreditabile alla data del 6 | | |dicembre 2011, anche se hanno | | |svolto, successivamente alla data| | |del 4 dicembre 2011, qualsiasi | | |attivita', non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato | 900 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto entro il 30 | | |giugno 2012 in ragione di accordi| | |individuali sottoscritti anche ai| | |sensi degli articoli 410, 411 e | | |412-ter del codice di procedura | | |civile, ovvero in applicazione di| | |accordi collettivi di incentivo | | |all'esodo stipulati dalle | | |organizzazioni comparativamente | | |piu' rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |il 30 giugno 2012, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  400 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro si e' risolto dopo il 30 | | |giugno 2012 ed entro il 31 | | |dicembre 2012 in ragione di | | |accordi individuali sottoscritti | | |anche ai sensi degli articoli | | |410, 411 e 412-ter del codice di | | |procedura civile, ovvero in | | |applicazione di accordi | | |collettivi di incentivo all'esodo| | |stipulati dalle organizzazioni | | |comparativamente piu' | | |rappresentative a livello | | |nazionale entro il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, dopo| | |la cessazione, qualsiasi | | |attivita' non riconducibile a | | |rapporto di lavoro dipendente a | | |tempo indeterminato |  500 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori il cui rapporto di | | |lavoro sia cessato per | | |risoluzione unilaterale, nel | | |periodo compreso tra il 1° | | |gennaio 2007 e il 31 dicembre | | |2011, anche se hanno svolto, | | |successivamente alla data di | | |cessazione, qualsiasi attivita' | | |non riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  5.200 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori collocati in mobilita'| | |ordinaria alla data del 4 | | |dicembre 2011 e autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione successivamente | | |alla predetta data, che, entro | | |sei mesi dalla fine del periodo | | |di fruizione dell'indennita' di | | |mobilita' di cui all'art. 7, | | |commi 1 e 2, della legge 23 | | |luglio 1991, n. 223, | | |perfezionino, mediante il | | |versamento di contributi | | |volontari, i requisiti vigenti | | |alla data di entrata in vigore | | |del citato decreto-legge n. 201 | | |del 2011. Il versamento | | |volontario di cui alla presente | | |lettera, anche in deroga alle | | |disposizioni di cui all'art. 6, | | |comma 1, del decreto legislativo | | |n. 184 del 1997, potra' | | |riguardare anche periodi | | |eccedenti i sei mesi precedenti | | |la domanda di autorizzazione | | |stessa | 1.000 | +---------------------------------+-------------------------+ |lavoratori autorizzati alla | | |prosecuzione volontaria della | | |contribuzione anteriormente al 4 | | |dicembre 2011, ancorche' al 6 | | |dicembre 2011 non abbiano un | | |contributo volontario accreditato| | |o accreditabile alla predetta | | |data, a condizione che abbiano | | |almeno un contributo accreditato | | |derivante da effettiva attivita' | | |lavorativa nel periodo compreso | | |tra il 1° gennaio 2007 e il 30 | | |novembre 2013 e che alla data del| | |30 novembre 2013 non svolgano | | |attivita' lavorativa | | |riconducibile a rapporto di | | |lavoro dipendente a tempo | | |indeterminato |  9.000 | +---------------------------------+-------------------------+ | TOTALE |  17.000 | +---------------------------------+-------------------------+ Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro foglio n. 798

 

Il DL 4/2019 ha parzialmente rivisto la disciplina di adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita per il diritto alla pensione.
E' stata definitivamente soppresso il meccanismo della decurtazione colpiva i lavoratori che andavano in pensione anticipata prima dei 62 anni.

Messaggio Inps 3618/2014

Mercoledì, 02 Aprile 2014
L'Inps comunica con il messaggio 3618 del 27 Marzo 2014 i termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero (interessati dalla cosiddetta "spending review").

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Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero (interessati dalla cosiddetta "spending review") ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come successivamente modificato. Prime indicazioni in attesa della circolare.

Con rifermento al personale interessato da prepensionamenti nell’ambito di operazioni di gestione di esuberi di cui alle norme in oggetto (in tema di cosiddetta "spending review"), in attesa dell’emanazione della circolare applicativa nonché del rilascio delle procedure gestionali relative agli speciali termini di pagamento di queste prestazioni, si fa presente che occorre soprassedere alla definizione di tutte le pratiche di liquidazione dei Tfs e Tfr, spettanti al predetto personale.

Secondo le disposizioni richiamate in oggetto, i dipendenti in parola accedono al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti dalla disciplina vigente prima della entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 (riforma Monti Fornero).

Per quanto riguarda l’individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto spettante a tale personale, l’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012 prevede che, per i dipendenti che in data successiva al 31 dicembre 2011 maturino in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa e che risultino in esubero, il diritto al pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata è collegato alla maturazione del diritto pensionistico teorico stabilito dall’art. 24 del citato decreto legge 201/2011.

In caso di accesso alla pensione con requisiti in deroga alla disciplina vigente, il diritto al pagamento dei Tfs e dei Tfr sorge non alla data di cessazione dal servizio ma alla data di maturazione del diritto pensionistico teorico in base all’art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (riforma Monti Fornero), così come previsto dall’art. 2, comma 11, del citato decreto legge n. 95/2012.

Da tale data decorrerà il termine di pagamento che varierà a seconda che l’interessato maturi prima il diritto pensionistico (teorico) connesso al raggiungimento del limite di età oppure quello connesso alla pensione anticipata.

L'Inps ha pubblicato il messaggio 3591 con il quale comunica i nuovi criteri di calcolo applicabili agli assegni straordinari e aggiorna le disposizioni in materia di salvaguardia.

{div class:article-banner-left}{/div} Assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dal Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario (categoria 027 VOCRED) - Nuovo criterio di calcolo degli assegni straordinari - Salvaguardia 65mila, normativa applicabile ai soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

 NUOVO CRITERIO DI CALCOLO DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI

Criteri per la determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito (quota D).

 Con deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha modificato il criterio di calcolo degli assegni straordinari, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DM n. 158/2000 e successive modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 computando la contribuzione correlata, versata durante il periodo di fruizione della prestazione, in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

Ne consegue che le Sedi competenti dovranno ricostituire gli assegni interessati calcolando la contribuzione correlata, indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso al Fondo, nella quota contributiva D (e non nella quota B come da precedenti istruzioni).

Il messaggio n. 17612 del 20/06/2006 contiene le istruzioni per la determinazione dell’assegno straordinario con il calcolo contributivo.

L’età anagrafica da prendere a riferimento per il calcolo della quota contributiva deve essere quella del soggetto al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

PROLUNGAMENTO DELLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER I LAVORATORI GIA’ TITOLARI DI ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA DATA DEL 4 DICEMBRE 2011

In considerazione dei quesiti provenienti dal territorio in merito a quanto specificato in oggetto, si ritiene utile rammentare che le disposizioni in materia di salvaguardia (introdotte, come è noto, dall’articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) stabiliscono, per i soggetti beneficiari della stessa, il raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità sulla base dei requisiti di accesso, nonché del regime delle decorrenze, previsti dalle norme vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011.

Alla data del 5 dicembre 2011 erano, in particolare, vigenti:

- il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;

- il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

- il decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011;

- il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;

- il decreto ministeriale del 6 dicembre 2011.

Di seguito, se ne riassumono i contenuti (peraltro illustrati nel messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012).

1. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia

L’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dalla legge n. 148 del 2011, prevede che a decorrere dal 2014 sia gradualmente innalzato il requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria o nelle forme sostitutive.

Le modifiche intervenute con la legge n. 148/2011 determinano l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici salvaguardate potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese, in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025, e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si rammenta che a queste lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

2. Innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia iscritte alla gestione dei dipendenti pubblici.

L’articolo 12, comma 12-sexies, della legge n. 122/2010, di modifica del comma 1 dell’articolo 22-ter della legge n. 102/2009, dispone che, a decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici pubbliche sia elevato a 65 anni (già innalzato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010) senza prevedere alcuna deroga per tale fattispecie.

Alle lavoratrici si applicano anche le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita e di decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

3. Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

Nel richiamare quanto detto in proposito nel messaggio n. 16032 del 5 agosto 2011, si ricorda che il comma 22-ter dell’articolo 18 della legge n. 111/2011, di modifica dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, stabilisce che i soggetti che maturano i 40 anni di contribuzione nel 2012 possono accedere al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti.

Il posticipo di cui sopra sarà pari a:

due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013;

tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014.

Il comma 22-quater del citato articolo 18 dispone, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ad alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto in argomento siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il comma 22-quinquies dispone, infine, che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Dal monitoraggio effettuato risulta che la data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio, individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione 5.000, è il 30 novembre 2009.

Ne consegue che i lavoratori destinatari della "salvaguardia 65mila" di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, possono accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 122/2010, fatti salvi il beneficio di cui al comma 22-quater dell’articolo 18 (salvaguardia 5mila) e il beneficio di cui al comma 5-bis dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 novellato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111/2011 (prolungamento a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Ai soggetti beneficiari della "salvaguardia 65mila" che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122/2010.

4. Disciplina adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita Per espressa previsione della legge n. 214/2011 anche i requisiti pensionistici "in deroga" devono essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Si rammenta che gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita devono tenere conto della previsione effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nonché degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell’articolo 12, comma 12-bis, del richiamato decreto legge n. 78/2010.

L’unica eccezione riguarda, come sopra precisato, i soggetti beneficiari della "salvaguardia 65mila" che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica.

RICOSTITUZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI IN SALVAGUARDIA

Con il messaggio n. 18488 del 14 novembre 2013 è stato reso noto che, con deliberazione n. 27 del 26 luglio 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha statuito l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (nel medesimo importo spettante alla decorrenza), nonché del versamento della contribuzione correlata laddove necessaria per la maturazione del diritto a pensione, anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico in salvaguardia, con oneri a carico delle aziende esodanti.

Al riguardo si precisa che, rispetto ai requisiti pensionistici già verificati al momento della decorrenza dell’assegno liquidato, l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità con quota non richiede il versamento della contribuzione correlata in quanto tale adeguamento non attiene al requisito contributivo. In particolare, nel caso della quota l’incremento della speranza di vita è coperto dall’adeguamento del requisito anagrafico minimo.

Come è noto, la procedura FELPE, utilizzata per la certificazione delle posizioni in salvaguardia, è stata implementata per consentire la rideterminazione, alla luce delle norme citate, sia della data di perfezionamento del requisito pensionistico sia della data di decorrenza ai sensi delle leggi n. 247/2007, n. 122/2010 e n. 111/2011.

Pertanto, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, in esodo al 4 dicembre 2011, esclusi dal beneficio dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010, ovvero con decorrenza dal 1° giugno 2010, che hanno cessato l’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore delle predette norme, devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione straordinaria presente nel GAPNE con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.

Infine, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, beneficiari anche dell’articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122/2010 (ovvero con decorrenza assegno compresa tra il 1° novembre 2008 e il 1° maggio 2010), devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione a carico dell’azienda con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 122.

Per le modalità di gestione dei conguagli degli assegni eliminati, si rimanda alle istruzioni contenute nei messaggi n. 13970 del 31/5/2007 e n. 3563 dell’11/2/2011.

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