Agenzie di Viaggio, Debutta l'esonero contributivo
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Esonero contributivo integrale di cinque mesi da fruire sulla retribuzione di competenza da aprile ad agosto 2022.
Pronto al debutto l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Lo scorso 22 giugno 2022, infatti, l’Ue ha dato il disco verde alla misura. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2712/2022 in cui detta le prime istruzioni per la fruizione dell’incentivo recato dall’articolo 4 del dl n. 4/2022 convertito con legge n. 25/2022 (cd. «decreto sostegni ter»).
Assetto
Si tratta di un esonero contributivo integrale (100%), con esclusione dei premi e della contribuzione INAIL, per i datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator (individuati dal codice Ateco 79). L’esonero si applica fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022 in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nei predetti settori.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile-agosto 2022. L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (non danneggia la misura della pensione).
Domande a breve
L’Inps spiega di aver assegnato il codice di autorizzazione (CA) 2J al fine di individuare i datori di lavoro destinatari dell’agevolazione in parola. Nelle prossime settimane, conclude l’Inps, all’interno del «Portale delle Agevolazioni» (ex «DiResCo») sarà reso disponibile il modulo telematico di domanda «Esonero di cui al DL 4/2022 art. 4 comma 2-ter» attraverso il quale i datori di lavoro dovranno fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.
C’è un vincolo di bilancio
L’esonero è concesso nel rispetto del limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022 e nel caso di superamento anche in via prospettica «non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori».