Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

Una norma del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione prevede lo sblocco delle graduatorie degli idonei nei concorsi della Forze di Polizia indetti nel 2013. Via libera all'assunzione anche di mille vigili del fuoco.

Kamsin Viene autorizzato "in via straordinaria" lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014, dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare per l'immissione in ruolo - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. E' questo quanto prevede una norma inserita dalla legge 114/2014 al Decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione che consentirà, dunque, l'assunzione di nuovo personale nelle Forze della Polizia di Stato per il programma Expo.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, le assunzioni sono disposte in parte nell'ambito delle 1000 autorizzazioni all'assunzione disposte dalla scorsa legge di stabilità, ed in questo caso decorrono dal 1° settembre 2014; in parte con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014, utilizzando le quote residue previste dal Dl 1112/2008 ed in questo caso decorrono dal 1° gennaio 2015. Lo scorrimento interessa anche il personale nel Corpo di polizia penitenziaria, le cui assunzioni già previste per l'anno 2015, saranno effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Novità anche per il personale dei vigili del fuoco. La legge prevede l'aumento di 1.030 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco. Gli oneri di spesa (130.843 euro per il 2014, 24,27 milioni per il 2015 e 42 milioni circa dal 2016) vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.

Il provvedimento autorizza inoltre il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 2007). Tale autorizzazione è espressamente disposta in deroga al divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale, attualmente previsto dalla decreto legge sulla spending review (articolo 2, Dl 95/2012). La deroga è disposta in considerazione dell'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità degli arsenali e degli stabilimenti militari dell'area produttiva industriale.

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Zedde

La proposta di legge a firma Damiano mira a reintrodurre sostanzialmente la pensione di anzianità abolita dalla Riforma Fornero nel 2011. La proposta introduce un sistema di penalità e premialità tra i 62 e i 70 anni di età.

Kamsin Tra le varie novità in materia previdenziale che torneranno in discussione in occasione della prossima legge di stabilità c'è quella legata all'introduzione dei tanto annunciati pensionamenti flessibili. La riforma si basa sulla proposta di legge (pdl 857) presentata il 30 aprile 2013 alla Camera dei Deputati firmata, tra l'altro, dagli onorevoli Damiano, Baretta e Gnecchi e viene rilanciata oggi dall'area di minoranza del Partito Democratico come strumento "strutturale" per garantire maggiore flessibilità in uscita. 

Va detto che si tratta di una soluzione simile alla vecchia pensione di anzianità (che prevedeva il raggiungimento di un quorum tra anzianità contributiva ed età anagrafica) dalla quale tuttavia si differenzia per la presenza di un meccanismo di penalità e premialità: piu' si anticipa l'uscita maggiore sarà la decurtazione che il lavoratore subisce sulla rendita previdenziale. Il taglio si arresta all'età di 66 anni e al di sopra di questo valore - per chi riesce a rimanere sul posto di lavoro - si matura una pensione piu' succulenta. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

In pensione a 62 anni e 35 di contributi - La proposta di legge prevede che le lavoratrici e lavoratori (pubblici, privati ed autonomi) che hanno raggiunto i 62 anni di età che abbiano maturato un' anzianità contributiva di almeno 35 anni, possono accedere a forme di pensionamento flessibili sempre che l'importo dell'assegno pensionistico, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. 

Nel documento si specifica anche che per la determinazione dell'importo della pensione si consideri l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, e si applichi una riduzione o una maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo a seconda che l'età del pensionando sia inferiore o superiore ai 66 anni (ed in funzione dei contributi versati). 

Le penalità e la premiazione - In pratica viene previsto un sistema di penalizzazioni e di premialità a seconda se il lavoratore scelga di cessare l'attività lavorativa prima dei 66 anni o dopo 66 anni entro comunque un range che va dai 62 anni ai 70 anni. Il taglio massimo sull'importo pensionistico è pari all'8% per cento per i lavoratori che decidono di uscire con 62 anni e 35 di contributi e man mano si riduce del 2 % l'anno fino ad annullarsi all'età di 66 anni. Analogamente, qualora il lavoratore decidesse di rimanere sul posto di lavoro oltre i 66 anni subirebbe un incremento dell'assegno pensionistico del 2% l'anno sino ai 70 anni. Pertanto il beneficio massimo conseguibile sarà dell' 8% per cento in corrispondenza dei settant'anni. 
Le penalizzazioni e le premialità si applicano sulle anzianità maturate con il sistema retributivo (dunque sulle anzianità maturate sino al 31.12.2011 per chi era nel sistema misto o sino al 31.12.95 per chi ne era rimasto escluso).

Zedde

Con la Riforma Fornero è possibile riscuotere il primo rateo di pensione dopo che il lavoratore ha perfezionato i requisiti previsti dalla normativa attuale. Ma non tutte le prestazioni hanno visto l'abolizione della finestra mobile.

Kamsin Una volta che sono stati perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi da cui scaturisce il diritto ad una prestazione previdenziale il lavoratore deve verificare se sussiste un periodo di slittamento prima dell'effettiva percezione della pensione. Si tratta questo di un periodo di vuoto economico durante il quale il lavoratore può anche lasciare il posto di lavoro.

In passato, prima della Riforma Fornero, il periodo era piuttosto lungo, era questo il periodo di attesa dettato dalle cd. finestre mobili che prevedevano un differimento nella data di erogazione della pensione oscillante tra i 12 e 18 mesi a seconda se trattasi di lavoratori dipendenti o autonomi.

Tra i pregi della Riforma del 2011 c'è appunto l'abolizione (o per meglio dire la disapplicazione) di questo escamotage che occultamente innalzava i requisiti per la pensione. Ad oggi quindi tutti i lavoratori, con l'eccezione di alcune specifiche prestazioni previdenziali a carico dell'Inps, conseguono la prestazione pensionistica quasi immediatamente dopo la maturazione dei requisiti per la pensione. Vediamo di fare un pò di ordine dato che ci pervengono molti quesiti da parte dei lettori sulla questione.

Nello specifico dal 2012 nella pensione di vecchiaia la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’ età anagrafica (cioè 66 anni) o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti assicurativi e contributivi (cioè 20 anni di contributi). Stessa regola vale per la pensione anticipata la cui decorrenza è fissata il primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del requisito contributivo (es. 42 anni e 6 mesi).

Una volta soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ma non tutte le prestazioni previdenziali sono state oggetto di questa "armonizzazione". Tutte le prestazioni che non sono state regolate dall'articolo 24 del Dl 201/2011 vedono infatti, ancora oggi, l'applicazione del differimento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010. Si tratta non solo dei lavoratori interessati in via eccezionale dall'ultrattività della vecchia normativa (come i lavoratori salvaguardati o i lavoratori della pubblica amministrazione oggetto di prepensionamento) ma anche delle lavoratrici che accedono al regime sperimentale, delle prestazioni erogate in regime di totalizzazione nazionale, dei lavori usuranti, del comparto difesa e sicurezza (per il quale non è stato adottato il regolamento di armonizzazione) ed in generale tutte le prestazioni previdenziali che non sono state interessate dalla Riforma Fornero.

In verità ci si aspettava dal legislatore un maggiore coordinamento nella disciplina con l'abolizione della finestra mobile in favore di tutte le prestazione in modo da evitare un regime che per molti risulta ancora troppo complesso.

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Una normativa rimasta in vigore anche dopo la Riforma Fornero del 2011 consente, a coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti, di andare in pensione con il quorum 97,3 ed un'età di almeno 61 anni e 3 mesi.

Kamsin Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il Dlgs 67/2011 ha previsto la possibilità di anticipare l'uscita rispetto ai requisiti introdotti dalla riforma Fornero del 2011.

Vediamo dunque quali sono prima di tutto le attività lavorative che danno diritto a questo "sconto" per poi verificare quali sono i requisiti agevolati. Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del citato provvedimento e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.

Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

I benefici - Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il sistema delle quote come previsto dalla legge 247/2007 se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero.

In pratica i lavoratori del comparto possono accedere alla pensione dal 2013 con il perfezionamento della quota 97,3 con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima di 61 anni e 3 mesi. Una ulteriore modifica è stata prevista per i lavoratori notturni. Per loro si è previsto che, ove il lavoro notturno viene prestato per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.

La decorrenza del trattamento - Per coloro che fruiscono delle regole di pensionamento indicate dal Dlgs 67/2011, l'articolo 24, comma 17-bis del Dl 201/2011 ha  previsto che continuano a trovare applicazione le vecchie finestre mobili. La decorrenza effettiva quindi avverrà decorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti previdenziali. 

La seguente tabella può aiutare ad avere sotto controllo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori usurati e notturni comprensivi dell'aumento della stima di vita.

Le alternative - Come accennato per gli addetti alle attività usuranti resta aperta la possibilità ottenere, se piu' favorevole, la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero; o la pensione anticipata contributiva a condizione però di essere entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996. In tal caso occorre tuttavia maturato almeno 20 anni di contributi e l'importo del primo rateo pensionistico deve essere almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell’ anno in cui si maturano i requisiti agevolati.  La documentazione del lavoro usurante viene prodotta direttamente dalle aziende che devono comunicare alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali il lavoro svolto.

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Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Il conto complessivo supererà gli 11,5 miliardi di euro. E' questa la spsa complessiva prevista in nove anni per salvaguardare gli esodati, i lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Soldi che vanno scalati dagli 80 miliardi di risparmi previsti dalla stessa legge Fornero. A ritoccare di poco verso l'alto la somma è il sesto intervento sugli esodati, che potrebbe essere approvato già oggi dalla commissione Lavoro del Senato.

Il ddl 1558 sposta di un anno, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016, il termine entro cui deve aprirsi la finestra mobile per accedere alla pensione secondo le vecchie regole pensionistiche e per la prima volta riguarda anche i lavoratori a tempo indeterminato. Sono circa 32.100 mila le persone coinvolte (di cui tuttavia 24 mila ripescate dalle precedenti tutele ed 8.100 nuove posizioni finanziate), che porteranno a 170 mila il totale dei salvaguardati. sesta salvaguardia pensionioggi.it

Il provvedimento riapre praticamente quasi tutti i profili di tutela che sino ad oggi erano stati oggetto di intervento: dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ai cessati dal servizio (con o senza accordo con il datore di lavoro), dai lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi o dei congedi per assistere un parente disabile ai percettori dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori nel profilo dedicato all'indennità di mobilità si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

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