Cooperative Agricole, Aggiornati gli obblighi contributivi
Istruzioni Inps dopo le novelle contenute nella legge di bilancio 2022 per le aziende rimaste inquadrate nel settore agricoltura. Da quest’anno pagano il contributo naspi (e pure il ticket licenziamento) all’interno dei flussi uniemens e la cassa integrazione su tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Restlying delle aliquote contributive per le cooperative agricole e loro consorzi ai sensi della legge n. 240/1984. Dal 2022, infatti, per gli operai agricoli inquadrati a tempo indeterminato (ancorché assunti entro il 31 dicembre 2021) non si paga più il contributo per la disoccupazione agricola (2,75%) bensì quello per la Naspi (cioè l’1,61%) secondo le regole e modalità previste per il settore dell’industria (cioè con i flussi uniemens). Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 2225/2022 in cui fissa la misura degli obblighi contributivi che i datori di lavoro devono denunciare.
Estesa la Naspi
Sino al 31 dicembre 2021 le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura (cioè quelle che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci) versavano, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, il contributo per la disoccupazione agricola (2,75%) tramite la contribuzione agricola unificata assieme al contributo IVS, maternità, malattia e Fondo di Garanzia ed il resto delle contribuzioni (CIGO, CIGS, INAIL e CUAF) tramite le modalità previste per le imprese industriali e commerciali (cioè l’Uniemens) secondo le rispettive aliquote.
Dal 1° gennaio 2022 la legge di bilancio ha riconosciuto a questi lavoratori la Naspi in luogo della disoccupazione agricola. Di conseguenza il contributo di finanziamento per la disoccupazione agricola è venuto meno e non viene più riscosso tramite la contribuzione agricola unificata (in tal senso l’Inps ha ridotto le aliquote applicabili; cfr: Circolare Inps 56/2022). Dalla medesima data queste aziende sono tenute, invece, al versamento della contribuzione per il finanziamento della Naspi (1,31% + 0,30%) da denunciare sui flussi Uniemens assieme agli altri obblighi contributivi sopra esposti. E sono soggette pure al cd. «ticket licenziamento».
Tuttavia, spiega l’Inps, siccome residua una quota di esonero pari all’1,37% che prima sgravava la contribuzione agricola unificata (l’1,40% degli esoneri di cui all’articolo 120 della legge 388/2000 e all’articolo 1, co. 361 e 362 della legge 266/2005 meno lo 0,03% che resta ad azzerare la contribuzione per la maternità) il contributo Naspi dell’1,31% si azzera e si riduce dello 0,04% anche quello per la CIGO che, pertanto, scende rispettivamente all’1,64% e all’1,94% per le aziende fino a 50 dipendenti o oltre 50 dipendenti. Naturalmente le riduzioni riguardano solo le cooperative agricole iscritte negli ex registri prefettizi (ora l'albo informativo delle cooperative). In tabella le aliquote.
Apprendisti
Da quest’anno, inoltre, con la riforma degli ammortizzatori sociali il contributo per la cassa integrazione si versa anche per gli apprendisti di qualsiasi livello. Pertanto, illustra l’Inps, vanno aggiornate anche le contribuzioni dovute dalle cooperative che impiegano apprendisti a tempo indeterminato di primo e terzo livello. In particolare le aziende dovranno versare l’1,7% (2% se occupano più di 50 dipendenti) a titolo CIGO, l’1,31 + 0,3% di contributo naspi, quota Cuaf pari allo 0,11% e Inail pari allo 0,30% nonché della contribuzione CIGS ove dovuta in ragione del limite dimensionale.
Nell’apprendistato di primo livello, tuttavia, scattano i benefici previsti dall’articolo 1, co. 110 della legge n. 205/2017 che riducono l’aliquota Cuaf allo 0,06%, quella Inail allo 0,15% ed esentano dal versamento del contributo naspi (1,31+0,30%).
Inoltre se il datore occupa massimo nove dipendenti le aliquote Cuaf e Inail vengono ridotte rispettivamente allo 0,02% e allo 0,04% per il primo anno di durata del contratto; allo 0,03% e allo 0,09% per il secondo anno di durata del contratto ai sensi dell’articolo 1, co. 773 della legge n. 296/2006. Nessuno sgravio interessa la CIGO (1,7%) e la Naspi (1,31+0,3%).
L’istituto rinvia ad ulteriori istruzioni circa le aliquote contributive applicabili nei confronti degli apprendisti di primo livello assunti alle dipendenze di datori di lavoro che occupano massimo nove dipendenti.
Zone svantaggiate
L’Inps conferma, infine, che le contribuzioni dovute sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli apprendisti a tempo indeterminato godono degli ulteriori benefici previsti per le zone svantaggiate e montane (cioè riduzione del 68% o del 75%) con la sola esclusione del contributo dello 0,3% dovuto ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Versamenti al via
Per consentire ai datori di lavoro di assolvere il contributo CIGO e CIGS per gli apprendisti di qualsiasi tipologia, l’Inps ha istituito due codici da utilizzare nel flusso UniEmens a partire dal mese di competenza maggio (scadenza invio dichiarazione 30 giugno 2022) fino a luglio 2022 (scadenza invio dichiarazione 31 agosto 2022). In tale sede andranno anche dichiarati gli arretrati da gennaio.
Documenti: Messaggio Inps 2225/2022