Cooperative Agricole, Riviste le aliquote contributive
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Coinvolte le cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che dal 1° gennaio 2022 sono assoggettate al contributo Naspi per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
Aliquote contributive da rivedere per le cooperative agricole che impiegano lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 56/2022 pubblicata ieri in cui riordina il complesso delle contribuzioni dovute dopo la novella operata dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 221 lettera a) della legge n. 234/2021).
Come noto dal 1° gennaio 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti dalle cooperative agricole ai sensi della legge n. 240/1984 hanno diritto alla Naspi in luogo della disoccupazione agricola. I datori, pertanto, sono soggetti ad una contribuzione dell’1,61% sull’imponibile in sostituzione del contributo del 2,75% di finanziamento della disoccupazione agricola. Restano applicabili anche gli esoneri contributivi dello 0,40% di cui all’articolo 120, co. 2 della legge n. 388/2000 e dell’1% di cui all’articolo 1, co. 361 e 362 della legge n. 266/2005.
Del primo esonero, tuttavia, solo lo 0,03% (maternità) continua per ora a sgravare il complesso delle contribuzioni dovute dai datori di lavoro nell'ambito della contribuzione agricola unificata; per il restante sgravio dell'1,37%, da utilizzare nell’ambito dei flussi Uniemens, occorrerà attendere ulteriori comunicazioni dall’Istituto di Previdenza.
Nella Circolare n. 31/2022 l’Inps aveva mantenuto i due esoneri sulla contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, indicando un’aliquota complessiva pari, rispettivamente, al 29,213% e al 31,813%. Per effetto di quanto appena precisato, invece, le aliquote salgono, rispettivamente, al 30,583% e al 33,183%.