Reddito di cittadinanza, Incentivo anche per le assunzioni a termine
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo le modifiche contenute nella legge di bilancio 2022. Sgravio anche per le assunzioni a tempo determinato e part-time. Ed un quinto del bonus potrà essere fruito anche dalle agenzie per il lavoro che hanno agevolato l’assunzione.
Si amplia l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono percettori di RdC. Da quest’anno l’incentivo spetta non solo per l’istaurazione di contratti di lavoro full-time a tempo indeterminato, ma anche per quelli a tempo parziale e/o a termine. Ed, inoltre, potrà essere fruito anche dalle agenzie per il lavoro per il lavoro di intermediazione svolto (nella misura del 20% di quanto corrisposto al datore di lavoro). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2766/2022 pubblicato ieri ad illustrazione della novella contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
L’incentivo
Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei beneficiari di RdC il legislatore ha riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso. La misura dell’incentivo, comunque, non può superare 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo l’incentivo è riconosciuto nella misura di cinque mensilità.
L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’Inps ha regolato la misura con la Circolare n. 104/2019 e con il messaggio n. 4099/2019.
Contratti a termine
Originariamente l’incentivo spettava solo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato. La legge n. 234/2021, spiega l’Inps, ha esteso la misura anche alle assunzioni a tempo parziale e a tempo determinato. Inoltre viene soppresso l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero.
Dentro anche le agenzie per il lavoro
La legge n. 234/2021 riconosce, infine, parte del bonus alle Agenzie per il lavoro accreditate dall’Anpal come contropartita per l’opera di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Se l’attività è andata a buon fine (e quindi il datore di lavoro ha assunto il beneficiario di RdC dandone rilievo nell’istanza di riconoscimento del beneficio) all’Agenzia è riconosciuto il 20% dell’incentivo che viene decurtato dallo sgravio spettante all’azienda. Anche per l’Agenzia, comunque, valgono le medesime condizioni per la fruizione dell’incentivo previste per i datori di lavoro. In particolare la regolarità contributiva, il rispetto delle norme sulla sicurezza e gli altri obblighi di legge e dei Ccnl applicabili.
Per consentire la corretta fruizione dell’incentivo da parte dell’agenzia i datori di lavoro dovranno esporre il beneficio spettante nelle denunce contributive Uniemens a partire dal mese di competenza di agosto 2022 (termine di invio: 30 settembre 2022). Sulle denunce di competenza luglio, agosto e settembre 2022, inoltre, sarà possibile regolarizzare il pregresso (dal mese di gennaio). L’Agenzia per il lavoro, dal canto suo, recupererà l’incentivo spettante valorizzando il Codice «L564» all’interno dei flussi contributivi.
Aggiornata la modulistica
L’Inps spiega, pertanto, di aver aggiornato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato «SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019» presente nella sezione «Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo)», recependo sia l’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia l’introduzione dell’esonero per le agenzie per il lavoro.
Documenti: Messaggio Inps 2766/2022