Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Un disegno di legge bloccato al Senato da oltre un anno consentirebbe ai lavoratori invalidi con invalidità superiore al 46% di ottenere fino a 5 anni di contribuzione figurativa per anticipare l'accesso alla pensione. Le associazioni a tutela dei lavoratori invalidi: "fare presto".

Kamsin Possibilità per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa. Fino ad un massimo 5 anni valutabili ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. E' quanto prevede il ddl 682 presentato al Senato da Nicoletta Favero (Pd) Stefania Pezzopane (Pd), Laura Puppato (Pd) e Laura Bignami (Gruppo Misto).

Il ddl si pone l'obiettivo di rimediare alla situazione di difficoltà in cui si trovano i lavoratori a cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46% ma inferiore al 74% - che la legge attuale tratta al pari dei lavoratori sani - dando loro la possibilità di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. I lavoratori potenziali beneficiari, secondo quanto si legge nella relazione al ddl,  sono stimabili in circa 400 mila unità.

La proposta è "vecchia" in quanto giace in Senato da oltre un anno e la sua discussione non è stata ancora calendarizzata in Commissione Lavoro di Palazzo Madama. Un ritardo che "pesa" ricorda l'Aduc e varie altre associazioni che tutelano i lavoratori invalidi civili: "l'approvazione del testo sarebbe un segnale importante dato che la Riforma Fornero del 2011, che ha previsto un notevole innalzamento dell’età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a quasi 70 anni di età nonostante le loro condizioni di salute".

Con il ddl infatti sarebbero estesi benefici previsti dal comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che attualmente consente, a decorrere dal 1º gennaio 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio, nella forma attualmente vigente, è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

La proposta prevede l'estensione di tali benefici anche in favore dei lavoratori ai quali sia riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento, ma inferiore al 74 per cento. "Questi lavoratori, per i quali è riconosciuto il collocamento obbligatorio, ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani" si legge nella relazione al testo del provvedimento.

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Sono terminati prima del previsto i posti disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che hanno fruito nel 2011 dei congedi e/o permessi per assistere i familiari con disabilità. L'ultimo beneficiario ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia disciplina, il 31 Ottobre 2012. Il Comitato: "ora subito i vasi comunicanti".

Kamsin L'ultimo lavoratore incluso nella salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013 ha maturato il diritto previdenziale, con la vecchia normativa, alla data 31 Ottobre 2012. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato oggi sul sito internet dell'istituto di previdenza.

L'istituto precisa che già in precedenza "era stato comunicato che, nelle more della definizione del monitoraggio volto a individuare i 2500 soggetti beneficiari, tenuto conto anche delle esigenze dei lavoratori appartenenti al comparto scuola, l’Istituto aveva ritenuto di inviare le lettere di certificazione ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 agosto del 2012, in base al criterio ordinatorio previsto dal citato art. 11 bis, comma 2, della legge 124/2013".

Ora però, a seguito della conclusione delle operazioni di monitoraggio, "risultano salvaguardati i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafico e contributivo in salvaguardia entro il 31 ottobre del 2012" e pertanto, "le relative comunicazioni di certificazione del diritto a pensione sono in corso di spedizione".

I lavoratori che hanno maturato un diritto previdenziale (cioè la quota 96 o i 40 anni di contributi) successivamente al 31 Ottobre 2012 (per maturare il requisito c'era tempo sino al 2013 in quanto la decorrenza doveva avvenire entro il 6 gennaio 2015) dovranno attendere probabilmente l'attivazione del particolare meccanismo individuato dall'articolo 1, comma 193 della legge 143/2013 per fruire della salvaguardia. Tale strumento consente, previa adozione di apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia, di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie al fine di far fronte a situazioni in cui i posti disponibili in uno dei successivi provvedimenti dovessero risultare insufficienti. Una sorta di valvola di sicurezza.

"L'adozione di questo particolare provvedimento (denominato anche "vasi comunicanti") deve avvenire immediatamente - sostiene il Comitato Esodati Italiani - soprattutto per evitare che gli esclusi ripresentino in massa domanda di ammissione alla sesta salvaguardia contribuendo così ad erodere il plafond (ulteriori 1.800 posti per il profilo in parola, ndr) messo a disposizione di coloro che avrebbero avuto decorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2016".

In questa situazione, secondo il Comitato Esodati, dovrebbero trovarsi "almeno 6 mila persone considerando che le domande di ammissione per il profilo in questione sono state oltre 10mila ma che alcune di queste erano non accoglibili per mancanza dei requisiti di legge".

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Una norma della legge di stabilità 2014 consente l'allargamento del plafond per salvaguardare quei lavoratori per i quali i posti dovessero risultare insufficienti rispetto al numero delle domande presentate.

Kamsin I 2500 posti disponibili per consentire la salvaguardia di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992 non sono sufficienti a coprire tutti gli aventi diritto. E' quanto denuncia il Comitato Esodati in un comunicato diffuso ieri con il quale chiede, pertanto, la rapida attivazione della procedura dei cd "vasi comunicanti" di cui all'articolo 1, comma 193 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Protagonisti della vicenda sono quei lavoratori, in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011, che hanno fatto domanda di accesso ai benefici previsti dal decreto legge 102/2013.  L'Inps  dal mese di Settembre ha iniziato ad inviare le lettere di salvaguardia nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti previdenziali entro il 31 agosto 2012 e l'ultimo lavoratore incluso tra i 2.500 beneficiari dovrebbe (si attende una conferma ufficiale dall'Inps) aver maturato i requisiti per la pensione il 31 Ottobre 2012.

"Attualmente quindi - afferma il Comitato - le risorse complessivamente impiegate solo per salvaguardare questi soggetti hanno già saturato i 2.500 posti disponibili rendendo di fatto improbabile che il plafond, così come è stato ripartito, sia in grado di tutelare tutti gli aventi diritto". 

Tra le condizioni per l'ammissione ai benefici c'è la previsione che la decorrenza della pensione deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015 e "pertanto molti lavoratori che hanno fatto domanda hanno maturato i requisiti previdenziali successivamente al 31 Ottobre 2012".

In loro favore tuttavia la legge viene in soccorso. Infatti, all'esito di una speciale procedura di monitoraggio che vede coinvolti Inps, Ministero del Lavoro e delle Finanze, la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) consente il trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente.

Si tratta di una procedura che in pratica consente di utilizzare le economie derivanti dalle precedenti salvaguardie, accantonate in un Fondo speciale istituito presso il Ministero del Lavoro dalla legge 228/2012, per coprire le eventuali carenze di posti che dovessero riscontrarsi in successive salvaguardie, previa adozione di uno specifico decreto interministeriale Lavoro-Finanze.

Il Comitato Esodati chiede pertanto che questo speciale meccanismo "sia attivato senza indugio in modo da consentire l'uscita a tutti coloro in possesso dei requisiti prima che decorrano i termini per la sesta salvaguardia. Bisogna evitare, infatti, che chi non ha ancora ricevuto conferma di tutela sia costretto, nel dubbio, a presentare nuovamente istanza per la sesta salvaguardia."

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L'indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale non può essere concesso in favore dei lavoratori che, al momento della domanda, conseguano o siano in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011.

Kamsin Niente indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale per i lavoratori che, al momento della domanda, conseguano il trattamento di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011. E' quanto ha indicato l'Inps con messaggio 7384/2014.

Com'è noto, la Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di richiedere un Indennizzo per la Cessazione anticipata dell'Attività commerciale fino al 31 dicembre 2016. L'indennizzo prevede una somma di circa 500 Euro al mese per gli Agenti, e i commercianti, che cesseranno l'attività negli anni 2014-15-16 e che avranno un'età di 62 anni, per gli uomini, e 57 anni per le donne. L'indennizzo viene corrisposto per il periodo intercorrente dalla cessazione fino alla data della pensione di vecchiaia.

Con il messaggio l'Inps precisa che l’indennizzo non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, hanno compiuto le nuove età pensionabili previste dalla legge n. 214 del 2011. Ciò in quanto, in base all’articolo 2 del decreto istitutivo n. 207 del 1996, richiamato dal articolo 19 ter novellato dalla legge n. 147 del 2013, il predetto trattamento spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile, da intendersi, dal 1° gennaio 2012, quella prevista dalla legge n. 214 del 2011 per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L’indennizzo non è altresì concedibile ai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la legge di riforma n. 214 del 2011, per il conseguimento della pensione di vecchiaia nella gestione medesima. Ciò in quanto il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate, tendenzialmente, le disposizioni sull’indennizzo.

La prestazione può invece essere concessa ai soggetti che siano già titolari o abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità o per quella anticipata nella gestione commercianti. Nel primo caso il trattamento sarà erogato fino al mese di compimento delle età pensionabili previste dalla legge 214/11, che per l'anno in corso sono di 64 anni e 9 mesi di età per le donne e di 66 anni e 3 mesi per gli uomini. L'Inps precisa, peraltro, che durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Il periodo di godimento dell’indennizzo, infatti, per specifica disposizione legislativa (v. articolo 3, comma 2 del D.L.g.vo n. 207 del 1996) "è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione".

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'assegno sociale, l'indennizzo può essere concesso anche al titolare ditale prestazione. Tuttavia il diritto all'assegno è soggetto al fatto che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni tra cui non compaiono gli indennizzi, o possegga redditi di importo inferiore a quello annualmente determinato dell'assegno sociale. Ne deriva che per il 2014 la percezione dell'indennizzo comporta nella maggior parte dei casi la revoca dell'assegno se si supera il limite reddituale annuale di 5.818.93 euro.

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L'ipotesi elaborata nel 2013 dall'ex Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, torna di attualità come strumento per anticipare l'età pensionabile per coloro che hanno perso il lavoro. 

Kamsin Tra le misure che potrebbero vedere la luce con la prossima legge di stabilità per risolvere il via strutturale il fenomeno dei lavoratori esodati c'è quella dell'introduzione del cosiddetto prestito pensionistico. L'idea, che attualmente non si è tradotta ancora in un disegno di legge vero e proprio, è stata elaborata un anno fa dall'ex-ministro del lavoro Enrico Giovannini e nei mesi scorsi è stata rilanciata anche dall'attuale titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti.

Si tratta di un meccanismo, come già anticipato nelle settimane scorse da pensionioggi.it, che consentirebbe ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione di ottenere un sussidio economico transitorio in attesa del perfezionamento di requisiti pensionistici. Sussidio che poi dovrà essere però restituito con gradualità una volta ottenuta la pensione con micro-prelievi sull'assegno.

L’idea è quella di evitare in maniera stabile di ricreare il fenomeno “esodati” cioè di personale maturo difficilmente rioccupabile che non ha ancora i requisiti per andare in pensione. Lo strumento funzionerebbe analogamente a quanto attualmente prevede l'articolo 4 della legge 92/2012 (che consente alle imprese di "esodare" i lavoratori a cui mancano 4 anni al compimento dell'età pensionabile pagandone i rispettivi oneri).

Secondo i tecnici dell'esecutivo la misura dovrebbe riguardare i lavoratori che hanno perso il lavoro ed ai quali mancano perfezionare 2 o 3 anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o per l'anticipata ed hanno almeno 35 anni di contributi accreditati (o comunque una quantità di contributi tali da garantire un assegno pensionistico pari a circa due volte il minimo). Ai lavoratori in parola sarebbe concesso un assegno mensile di importo pari a quello della pensione per il periodo necessario alla maturazione dei requisiti per la stessa. Una volta ottenuta la pensione, i beneficiari dovrebbero poi restituire gradualmente nei primi 15 anni di pensionamento una parte del “prestito” con una trattenuta Inps che dovrebbe pesare sulla busta paga per circa il 10 -15 %.

Al “prestito pensionistico” dovrebbero contribuire, oltre ai lavoratori, anche le imprese che saranno tenute al pagamento dell'anticipo nonchè lo Stato che sarebbe chiamato a coprire con contributi figurativi il periodo di percezione dell'assegno.

Ancora non chiaro se il Governo intenderà seguire questa strada per risolvere il problema degli esodati in via strutturale in occasione della legge di stabilità 2015. L'ipotesi inoltre potrebbe essere  alternativa o integrativa della proposta di legge 857 (quella dei cd. pensionamenti flessibili).

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