Dal 1° aprile stop al green pass per lavorare per chi ha meno di 50 anni
I chiarimenti in una nota del Ministero del Lavoro. Resta, invece, l'obbligo del «green pass rafforzato» sino al 15 giugno, invece, per chi ha compiuto i 50 anni. Gli obblighi coinvolgono anche i beneficiari del RdC tenuti alla partecipazione ai progetti di pubblica utilità presso pubbliche amministrazioni.
La fine dello stato di emergenza previsto il 31 marzo creerà un doppio regime per l'accesso ai luoghi di lavoro e agli uffici pubblici. Dal 1° aprile, infatti, chi ha meno di 50 anni non dovrà più dotarsi del «green pass base» (quello ottenibile cioè anche con un tampone negativo), mentre per gli over 50 resterà in vigore il «green pass rafforzato» (quello che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione al covid) sino al 15 giugno 2022. Lo spiega, tra l'altro, il ministero del lavoro nella nota prot. n. 2003/2022 nella quale illustra gli effetti del mancato possesso della certificazione verde per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Accesso ai Servizi Sociali
Il documento precisa, prima di tutto, che alla luce della legge n. 234/2021 (legge bilancio 2022) sia nei «Patti per il lavoro» che nei «Patti per l'inclusione sociale» va necessariamente prevista la partecipazione periodica dei beneficiari RdC ad attività e a colloqui da svolgere in presenza. Come per l'accesso agli uffici pubblici, anche per partecipare a questi incontri è obbligatorio il «green pass base» e l'eventuale non disponibilità non costituisce giustificato motivo di assenza agli incontri. L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.
Green Pass e lavoro
Alla luce delle attuali regole in materia di certificazione verde per la generalità dei lavoratori, pubblici e privati il Ministero del Lavoro ritiene opportuno fare una distinzione tra coloro che non hanno ancora compiuto 50 anni di età e coloro che, invece, hanno raggiunto la suddetta età. Ciò in quanto il dl n. 1/2022 ha imposto per quest'ultimi l'obbligo di «green pass rafforzato» dal 15 febbraio al 15 giugno mentre per i primi restano valide le vecchie disposizioni che dal 15 ottobre 2021 impongono solo il «green pass base» sino alla fine dello stato di emergenza (che scade il 31 marzo). Per cui se da un lato chi ha meno di 50 anni dal 1° aprile non sarà più tenuto ad esibire il «green pass base» (ottenibile per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) chi ha compiuto 50 anni (o li compie entro il 15 giugno) dovrà continuare ad esibire il «green pass rafforzato» (ottenibile solo per vaccinazione o guarigione, mai per tampone) sino al 15 giugno 2022.
Fruitori di RdC
Questi criteri, conclude il Ministero del Lavoro, si applicano anche ai beneficiari del RdC impiegati in progetti utili alla collettività (PUC) presso le pubbliche amministrazioni. Tali attività, infatti, rientrano nel novero di quelle per le quali occorre il «green pass base» o il «green pass rafforzato» a seconda dell'età dell'interessato. E siccome il mancato possesso della certificazione verde comporta la decadenza dal RdC il Ministero suggerisce a non intendesse dotarsi di green pass di rinunciare al RdC per ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria (quindi dal 1° aprile o dal 16 giugno).
Documenti: Nota prot n. 2003/2022