Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono nella confusione più totale per quanto riguarda la data del mio pensionamento. Sono nata il 4 luglio 1955, assunta in banca il 1 luglio 1974, sono nel fondo di solidarietà di settore dal 1 gennaio 2010 fino al 30 settembre 2014, quando avrò la tanto agognata pensione? Rosaria

Dai dati riportati la lettrice matura i 40 anni di contribuzione nel giugno 2014 in regime di salvaguardia. Pertanto, per effetto delle finestre mobili di cui al Dl 78/2010 e della legge 111/2011, la prima data di decorrenza avverrà dal 1° Ottobre 2015. Si rammenta che la lettrice potrebbe beneficiare in parte dell'assegno di sostegno al reddito per il periodo di slittamento della decorrenza dovuto al Dl 78/2010. 

Volevo piegazioni in merito alla mia situazione: 1) ho cessato dalle poste il 31.12.2010 con 39 anni e 15 giorni; 2) ho aderito alla prosecuzione volontaria ma dal 18.05.2011 al 30.04.2012 mi sono rioccupato ; 3) a giugno 2012 mi sono arrivati i bollettini per i versamenti volontari e mi sono recato all'inps di bari per chiarimenti ed eventuali pagamenti da effettuare; 4) l'inps di bari mi fa i conteggi e mi fa pagare i versamenti volontari dal 01.01.2011 al 17.05.2011 per coprire tutto l'anno 2011 arrivando al 31.12.2011 con anni di serizio 40. 5) mi hanno detto che per loro era tutto ok ed dovevo fare la domanda di pensione a novembre 2012 presso il patronato in web (fatta) un mese prima della mia finestra 01.01.2013. A maggio 2013 il sindacato mi ha fatto fare la richiesta ricongiunzione legge 29/79 ma questa richiesta a questo punto non andava fatta. Molto prima quando mi sono presentato all'inps non voglio esagerare un a decina di volte? Adesso Roma ha richiesto all'inps di bari il modello trc01/bis.Ma mi spiegate quando prenderò la mia pensione? e la mia finestra rimane sempre 01.01.2013, come mi è stato detto dall'inps? 

Non si comprende appieno il motivo della richiesta di ricongiunzione. Fermo restando che la situazione necessiterebbe di ulteriori informazioni dai dati forniti emerge che il lettore ha raggiunto i 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2011. Ai sensi dell'articolo 24 del Dl 201/2011 il lettore potrà pertanto mantenere le previgenti regole di pensionamento. Ciò comporta che la finestra di decorrenza rimane ferma al 1° Gennaio 2013.


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Salve volevo sapere se posso presentare domanda di pensione. Sono una lavoratrice precoce: ho 59 anni di età ed ho maturato 41 anni e mezzo di contributi nel giugno di quest'anno. Avrò penalizzazioni in quanto ho meno di 62 anni? Devo presentare domanda online? Quali sono le modalità tecniche? Sara

La risposta è positiva. La lettrice – avendo maturato 41 anni e 5 mesi di contributi – può accedere alla pensione anticipata. Se la contribuzione deriva da sola prestazione effettiva di lavoro (come pare di capire) l'assegno non subirà alcuna decurtazione. Quanto alle modalità presentazione della domanda si ricorda che nel corso del 2013 sono divenute operative le regole che obbligano alla presentazione telematica della domanda per una serie di prestazioni previdenzia­li ex Inpdap. Ecco la tempistica a seconda della tipologia della prestazione (Inps, gestione ex Inpdap, circ. n. 131/2012):

1)  a decorrere dal 12 gennaio 2013 opera il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di: pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchia­ia e inabilità; ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge n. 45/1990; richieste di variazione della posizione assicurativa;

2) a decorrere dal 1° febbraio 2013 opera il regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di: pensione di privilegio; pensione diretta ordinaria in regime internazionale; pensio­ne a carico dello Stato estero; riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) e tratta­mento di fine rapporto (Tfr) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale);

3) a decorrere dal 4 marzo 2013 opera il regi­me dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di: a) ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 323/1934 e degli artt. 113 e 115 del Dpr n. 1092/1973; b) costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza dirit­to a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010); c) liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 42 del Dpr n. 1092/1973; d) variazione individuale per l'Anf.

La presentazione delle domande di pensione può avvenire due-tre mesi prima dell'apertura della finestra e può essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali: web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto; Contact center integrato; Patronati.


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Sono un contributore volontario con data licenziamento 31/12/2007, 60 anni da dic.2012 con mat. diritto pensione dic.2012 e trattamento da 1/1/2014. Ovviamente sempre che rientri nella sfera dei 55000. Questo perchè, mentre all'Inps si sono dimostrati pressochè sicuri della mia presenza in elenco, al patronato mi hanno segato dicendomi che potrei star fuori in quanto c'è una valanga di cosiddetti "quindicenni" che maturano in questi tempi e potrebbero occupare la maggior parte dei posti disponibili. Ma i quindicenni che c'entrano con gli esodati e soprattutto non vanno per vecchiaia e quindi fuori dalle regole dell'ex anzianità? Francesco da Mantova

Come osserva il lettore si tratta di due deroghe diverse.

Ai quindicenni è stato riconosciuto - o meglio ribadita con la circolare Inps numero 16 del 1° Febbraio 2013 – la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi) con 15 anni di contribuzione in deroga alla nuova disciplina "ordinaria" che prevede il perfezionamento di almeno 20 anni di contributi. Questi lavoratori non fanno pertanto salva la vecchia disciplina di pensionamento (vigente sino al 6 Dicembre 2011) ma ottengono il solo vantaggio di conseguire la vecchiaia con un requisito contributivo piu' basso di quello vigente.

Ai lavoratori esodati invece viene riconosciuta la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento. Per il godimento di tale beneficio esiste qui un preciso vincolo numerico (130mila soggetti) e determinati paletti e condizioni per ciascuna categoria di lavoratori (mobilitati, cessati con accordo, prosecutori volontari eccetera). Si ricorda che le categorie beneficiarie sono quelle indicate nell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 (1° salvaguardia), nell'articolo 22 del Dl 95/2012 (2° salvaguardia) e nell'articolo 1, comma 231 della legge 228/2012 (3° salvaguardia).  Le graduatorie per l'accesso alla salvaguardia sono effettuate dall'Inps sulla base – nella stragrande maggioranza dei casi - della data di cessazione del rapporto di lavoro.

In altri termini la condizione di essere un lavoratore cd. quindicenne (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) non consente – di per sé - di partecipare alla lotteria dei 130mila (e dunque di concorrere con i lavoratori salvaguardati all'esaurimento del predetto contingente). Ciò detto si condivide pertanto la posizione dell'Inps.


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Sono nato il 22/04/52 e ho risolto il rapporto di lavoro il 31/5/2010, dopo 37,5 anni di contribuzione, a seguito di accordo individuale ai sensi art 410,411 e 412 del CPC. Rientro nel 3decreto "salvaguardia" perché , successivamente al 30/6/2012, ho prestato attività lavorativa "a tempo determinato" percependo un reddito lordo non superiore ad euro 7500. Domani presenterò la richiesta al DTL di Trieste dove ho sottoscritto l'accordo. Avendo maturato il diritto alla pensione (se verra' accolta la domanda di salvaguardia) il 22/4/2012. Volevo sapere se , continuando a lavorare a tempo determinato fino a settembre, devo continuare ad avere un reddito lordo non superiore a 7500 ? Se si perché , avendo diritto, in caso di accoglienza della domanda di salvaguardia, a ricevere la pensione dal 1/5/2013?

La questione non è stata oggetto (ancora) di un chiarimento ufficiale per cui sussiste una lacuna o quanto meno un dubbio interpretativo. Allo stato attuale è possibile però guardare a quanto stabilito dall'Inps con le precedenti salvaguardie (in quanto si ritiene che la stessa linea guida possa essere seguita anche con la terza salvaguardia). Sulla questione l'Istituto aveva stabilito come le condizioni per l'accesso alla salvaguardia – con specifico riguardo ai contributori volontari – dovessero permanere sino all'apertura della finestra di decorrenza.

Nel messaggio Inps numero 6645 del 22 Aprile 2013 si legge infatti che: "per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico".

Da ciò si deduce che anche per la terza salvaguardia, le condizioni che legittimano l'accesso al beneficio (cioè assenza di rioccupazione o rioccupazione solo con contratti a tempo non indeterminato con il limite reddituale di 7500 euro) debbano permanere sino all'apertura della finestra di pensionamento.


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Sono nato il 9 febbraio 1954. Ho avuto l'autorizzazione ai contributi volontari il 31 ottobre 2009. Successivamente ho lavorato a tempo determinato per 6 mesi circa nell'anno 2012. Ho maturato 40 anni il 15 marzo 2012 e continuo tutt'ora a versare i contributi volontari. Dovrei rientrare nel 3 decreto alla lettera b). Qual'è il parere dell'esperto? Mariano da Valdagno

L'articolo 1, comma 231, lettera b) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia – tra l'altro – ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione al 4 dicembre 2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011  ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6.1.2015.

Si ritiene pertanto che il lettore - qualora rispetti i vincoli reddituali per le attività lavorative svolte nel corso del 2012 - possa fare parte del contingente dei salvaguardati. La sua decorrenza si collocherebbe infatti dal 1° Maggio 2013 (entro quindi il termine del 6 Gennaio 2015). In tal caso dovrà presentare istanza di accesso all'Inps entro il prossimo 25 Settembre. 


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