Pensioni, Ecco le indennità riconosciute ai paraplegici
Bruno Franzoni Lunedì, 03 Aprile 2017
Ai dipendenti pubblici invalidi per il servizio la legge prevede l'attribuzione di una speciale indennità una tantum oscillante tra i 12 ed i 20mila euro più un'indennità mensile per le cure fisioterapiche e attrezzature tecniche.
L'articolo 1 della citata legge prevede la concessione di una indennità per una volta tanto, non assoggettata ad imposizione fiscale, in un importo prefissato e variabile in funzione della lesione riportata. In particolare per le invalidità ascritte alla lettera A n. 2 (ovvero soggetti mutilati dalla perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme) la misura dell'indennità è pari a 20.658,27 € mentre per le lesioni di cui alla lettera A n. 3 (ovvero i soggetti paraplegici con lesioni del sistema centrale nervoso con paralisi totale) la misura dell'indennità è pari a 12.911,42 €. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato tabellare la misura dell'indennità viene ulteriormente aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo.
A tali soggetti l’art. 2 della citata legge n. 19/1980 prevede l'attribuzione di un’ulteriore indennità speciale mensile, per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione di attrezzature tecniche, pari, rispettivamente, a € 129,11 per i mutilati e a € 51,65 per i paraplegici corrisposta per 12 mensilità l'anno. I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 19/1980 vengono corrisposti d’ufficio agli aventi diritto, in sede di liquidazione dell’assegno o della pensione privilegiata per infermità contemplate alle lettere della tab. E sopra indicate. Inoltre ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle predette infermita' viene assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni in materia assistenza ed accompagnamento per i grandi invalidi. La legge prevede che vengano altresì rimborsate a tali soggetti dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale. Le spese di degenza e cura in detti istituti, se non a carico dell'unita' sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sull'indennita' di assistenza e accompagnamento.
La speciale indennità è cumulabile con gli altri assegni accessori previsti dalle attuali disposizioni di legge in favore degli invalidi per il servizio (es. assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento eccetera).