La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria. Sino al 31 dicembre 2026 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

La Pensione Anticipata

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonchè agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonchè dei lavoratori autonomi), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

E' stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Legge Fornero (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in sostituzione dal medesimo anno della pensione di anzianità con l'abbinamento di un sistema di disincentivazione che si realizza(va) attraverso una riduzione del rateo in relazione al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni dal decreto legge 201/2011. Tale meccanismo di disincentivazione è stato poi soppresso in via definitiva con la legge di bilancio per il 2017 (si veda infra).

Indice

La Pensione Anticipata nel sistema Retributivo e Misto
La Penalizzazione
La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo
La Decorrenza
Disposizioni Eccezionali per i lavoratori dipendenti del settore privato

La Pensione Anticipata nel Sistema Retributivo e Misto

Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. sistema misto) la prestazione può essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento, dal 1° gennaio 2012, di una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tali requisiti si applicano indistintamente ai lavoratori dipendenti, agli autonomi nonchè ai lavoratori del pubblico impiego. I suddetti requisiti sono stati aumentati di un mese nel 2013, di un altro mese nel 2014 ed ulteriormente incrementato a seguito della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, comma 12 bis del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010 (3 mesi nel 2013; 4 mesi nel 2016). Pertanto dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018 il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata è risultato pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne (cfr: Circolare Inps 63/2015).

Sospensione degli adeguamenti

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 l'articolo 15 del DL 4/2019 come modificato dalla legge n. 213/2023 ha sospeso gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto il requisito contributivo per il conseguimento della prestazione rimane fermo a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 (circolare Inps 11/2019). Come contropartita è introdotta - per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 - una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Misure per i precoci
A decorrere dal 1° maggio 2017 l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi). Per ulteriori dettagli sui requisiti e sulle condizioni come modificate dalla legge 205/2017 si rimanda a questo apposito approfondimento).

L'articolo 17 del DL 4/2019 come modificato dalla legge n. 213/2023 ha sospeso sino al 31 dicembre 2024 l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione anticipata per i lavoratori precoci restano fermi a 41 anni. Chi matura i requisiti contributivi dal 1° gennaio 2019 sconta una finestra mobile trimestrale.

La tavola sottostante riepiloga, pertanto, la probabile evoluzione nel corso del tempo dei requisiti per il conseguimento della pensione anticipata secondo lo scenario demografico Istat 2022, l'ultimo disponibile.

La contribuzione - Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fermo restando, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. In altri termini ai fini del conseguimento della prestazione è necessario perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia (cfr: Circolare Inps 180/2014)

La Penalizzazione

La legge Fornero prevedeva una penalizzazione sulle anzianità retributive maturate fino al 2011 in assenza del raggiungimento di un'età anagrafica minima di 62 anni. Il taglio era pari al 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età e dell'1% per ogni anno prima dei 62. Il suddetto sistema di disincentivazione, già congelato sino al 31.12.2017 dall'articolo 1, co. 113 della legge 190/2014 (Cfr: Circolare Inps 74/2015), è stato soppresso in via definitiva dall'articolo 1, co. 194 della legge 232/2016.

Qui ulteriori informazioni sull'ormai superato meccanismo della penalizzazione.

La Pensione Anticipata nel Sistema Contributivo

I lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo) possono conseguire il trattamento anticipato, sempre a prescindere dall'età anagrafica, al perfezionamento delle medesime anzianità contributive previste per i lavoratori nel sistema retributivo o misto appena citate.

A differenza di coloro che sono nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011, nei loro confronti non ha mai trovato applicazione il sistema di disincentivazione previsto qualora accedano alla pensione anticipata prima del raggiungimento del 62° anno di età. Inoltre ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è sempre valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Per questi soggetti, inoltre, non sussiste l'agevolazione in favore dei lavoratori precoci sopra descritta (pensione con 41 anni di contributi).

La Pensione a 63 anni

I lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995 possono, inoltre, ai sensi dell'articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 ottenere la pensione anticipata al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare del primo rateo pensionistico risulti non inferiore ad un importo soglia pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Il requisito anagrafico è soggetto agli adegumenti alla speranza di vita. Pertanto dal 1° gennaio 2019 l'età è aumentata a 64 anni e resta così confermata nel biennio 2021-2022 (cfr: Circolare Inps 19/2020); nel biennio 2023-2024 (cfr: Circolare Inps n. 28/2022) e nel biennio 2025-2026 come stabilito dal Dm 18 luglio 2023.

Dal 1° gennaio 2024 l'articolo 1, co. 125 della legge n. 213/2023 ha inasprito le condizioni per l'accesso alla prestazione. Nello specifico:

  • è stato innalzato l'importo soglia necessario per il diritto alla prestazione da 2,8 volte a 3 volte il valore dell'assegno sociale, cioè 1.603,23€ per il 2024. Per le sole lavoratrici madri il predetto importo soglia è ridotto a 2,8 volte l'assegno sociale (1.496,95€ per il 2024) in presenza di un figlio e a 2,6 volte l'assegno sociale (1.389,46€ per il 2024) in presenza di due o più figli;
  • il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva, al pari di quello anagrafico, forma oggetto di adeguamento alla speranza di vita;
  • è stata introdotta una finestra di slittamento nell'erogazione del rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • è previsto che il valore della rendita non può eccedere il limite di cinque volte il trattamento minimo inps per l'anno di riferimento sino al raggiungimento dell'età pensionabile, cioè 67 anni. Per l'anno 2024 tale importo equivale a 2.993,05 euro lordi al mese.

Le predette novità non interessano i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato i requisiti previgenti per l'accesso alla prestazione ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (cd. cristallizzazione del diritto a pensione).

La Decorrenza

Sino al 31.12.2018 tutte le prestazioni sopra descritte avevano decorrenza immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo. A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni i precoci) estesa, come detto, dal 1° gennaio 2024 anche alla pensione anticipata conseguibile all'età di 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva.

L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge n. 213/2023 ha, infine, aumentato a partire dal 1° gennaio 2025 la finestra mobile necessaria per acquisire la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni per i lavoratori precoci) nei confronti del solo personale iscritto presso la CPDEL, CPI, CPS e CPUG. Dagli attuali 3 mesi l’attesa sarà di:

  • 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi

Il predetto aumento non interessa il personale che accede alla pensione anticipata o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi. L'aumento non interessa la pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva (che continua, pertanto, ad essere pari a tre mesi anche per il predetto personale).

Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (qui ulteriori dettagli). Non é, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

Documenti: Circolare Inps 35/2012Circolare Inps 37/2012; Circolare Inps 11/2019; Circolare Inps 46/2024; Circolare Inps 78/2024

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