Come noto il nostro ordinamento previdenziale riconosce alcune agevolazioni sul piano contributivo in dipendenza del tipo di attività lavorativa svolta o della condizione fisica del soggetto prestatore. In tali circostanze al lavoratore viene attribuito un ulteriore periodo figurativo di contribuzione che si somma a quello effettivo già versato. Si determina così una anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva e che consente al lavoratore di guadagnare prima il requisito contributivo necessario per il conseguimento della prestazione previdenziale e di incrementare, a seconda dei casi, la misura del reddito pensionistico.
Una delle principali maggiorazioni previste dalla normativa vigente è contenuta nell'articolo 80 comma 3 della legge 388/2000 che riconosce a decorrere dal 1° febbraio 2002 ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Dpr 915/1978, a loro richiesta, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione utile entro un tetto massimo di 5 anni di contribuzione. Supervalutazioni specifiche sono riconosciute per i periodi di esposizione all'amianto e per i lavoratori non vedenti nonchè per lo svolgimento di particolari attività professionali per i lavoratori assicurati presso forme esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (si tratta prevalentemente degli appartenenti al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico).
Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vedenti (art. 9 L 113/1985 e successive modificazioni e integrazioni), e per l'amianto in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività e non alle particolarità dell’attività professionale stessa. Invece, la maggiorazione prevista in favore di sordomuti ed invalidi per altra causa è soggetta al limite massimo di 5 anni per espressa disposizione della legge istitutiva (art. 80, comma 3, L 388/2000). Dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni riconoscibili nelle quote calcolate con il sistema contributivo sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione.