L'Inps chiarisce la portata della novella introdotta dal Decreto Rilancio. La stretta sui termini riguarda i datori di lavoro che non hanno mai richiesto la cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario con causale «Covid-19» per periodi di sospensione o riduzione attività tra il 23 febbraio e il 30 aprile.