Dal prossimo anno sarà possibile conteggiare la rendita complementare ai fini dell’integrazione del cd. importo soglia di 3 volte l’assegno sociale. Ma in tal caso gli interessati dovranno aver maturato 25 anni di contributi e non potranno cumulare la rendita con redditi lavoro dipendente o autonomo.
Se il trattamento è più favorevole per l’assicurato e c’è almeno una parte calcolata con il sistema retributivo. La Corte di Cassazione ribadisce la facoltà riconosciuta dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 428/1992.
Lo prevede un passaggio del ddl lavoro. Niente prestazione di disoccupazione (e ticket licenziamento per il datore) se non ci si presenta al lavoro senza motivo per più di quindici giorni consecutivi.
Lo prevede un passaggio del collegato lavoro in corso di approvazione in Parlamento. L’iscrizione facoltativa potrà essere richiesta in qualsiasi momento presentando apposita domanda all’Inps.
La Corte di Cassazione boccia la tesi dell’Inps. La rioccupazione con lavori saltuari dopo il licenziamento o la scadenza del contratto a termine non può determinare la perdita del diritto all’Ape sociale.