Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Le Regioni potranno stabilire regole proprie sino al 31 Dicembre 2014. I criteri per la concessione dell'ammortizzatore sociale si fanno piu' stringenti in vista del definitivo superamento dal 2017.

Kamsin Il decreto Sblocca Italia (articolo 40 del decreto legge 133/2014 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 il 12 settembre scorso), dispone un rifinanziamento di 728 milioni degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014: un rifinanziamento che porta la dotazione complessiva di risorse disponibili a circa un miliardo e 720 milioni, 320 in più rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014. Secondo quanto si apprende dal Dicastero di Via Veneto la copertura sarà assicurata liberando risorse da interventi non decollati, facendo ricorso alle risorse ministeriali per la formazione continua e, in misura limitata, alle risorse da destinare ai fondi inter-professionali.

Le risorse saranno utilizzate per finanziare la nuova disciplina introdotta dal decreto interministeriale 83473 che dallo scorso 4 agosto ha mutato i criteri di ordine generale a cui le Regioni devono attenersi per la concessione della cassa integrazione. C'è tuttavia un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2014, durante il quale le Regioni stesse possono darsi regole, in deroga a quelle stabilite dal decreto (nei limiti però di un plafond del 5% delle risorse a disposizione della Regione e di 70 milioni sul territorio nazionale). Dal 2015 le Regioni dovranno attenersi alla regole del decreto. Regole che sono piu' stringenti in vista del definitivo superamento - dal 2017 - della cassa integrazione in deroga.

Le nuove regole -  La normativa dispone prima di tutto che possono richiedere il trattamento di Cigd solo le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, con l'esclusione quindi dei datori di lavoro non imprenditori, in particolare i professionisti.

I lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Per i trattamenti concessi nel 2014 la durata del trattamento non potrà superare gli 11 mesi in un anno; la durata si restringe a 5 mesi in un anno se il trattamento viene concesso dal 2015. L'importo del trattamento è stabilito nella misura dell'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra te zero e il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali). Il periodo è accreditato figurativamente a fini pensionistici.

Infine, per la richiesta, il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Zedde

L’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato.

Kamsin Il governo sarà delegato a riscrivere lo Statuto dei Lavoratori con un decreto legislativo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in un testo unico semplificato delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Tra i criteri cui dovrà ispirarsi l'intervento c'è il tanto discusso riferimento alle nuove assunzioni da fare con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, cioè in base all'anzianità di servizio. Sono queste le principali novità contenute nell'articolo 4 del ddl delega sul lavoro (il cd. Jobs Act) presentato ieri dal governo, d'intesa con il relatore Maurizio Sacconi (Ncd).

«Vogliamo un mercato del lavoro più equo, dove tutti abbiano il giusto grado di opportunità e di tutele», commenta il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Quindi la posizione del governo è netta: si punta a sostituire, in caso di licenziamento, la reintegra con il pagamento di un indennizzo. Una volta ottenuto il via libera del Parlamento il governo potrà esercitare la delega, in tempi brevi cancellando di fatto l'articolo 18 per i neo-assunti con contratti a tempo indeterminato, che in caso di licenziamento illegittimo otterranno solo un indennizzo economico crescente in base all'anzianità di servizio. Nulla cambierà invece per i vecchi contratti che , di fatto, continueranno a godere della protezione offerta dall'articolo 18 come accade attualmente.

Per il Nuovo Centrodestra, a cominciare da Maurizio Sacconi, l’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato: «Il reintegro sarà possibile solo per quelli che già hanno un lavoro».

Per favorire la ripresa del mercato del lavoro, oltre alla semplificazione dello Statuto dei Lavoratori, il governo è al lavoro per abbattere, già con la legge di stabilità, una parte delle imposte che pesano sul lavoro. La cifra che aleggia nell'aria è di una riduzione di almeno 3,5-4 miliardi di euro. Ieri a Palazzo Chigi il premier ha incontrato, ancora una volta, il ministro Pier Carlo Padoan e il commissario alla spending review Carlo Cottarelli. Un appuntamento per provare a fare un primo punto sui dossier di «self spending review» presentati dai ministri e che dovrebbero essere uno dei pilastri per raggiungere i 20 miliardi indicati come obiettivo dallo stesso Renzi. Magli occhi sono puntati soprattutto sul ministero dell’Economia. È dal lavoro di Padoan che Renzi si aspetta un contributo rilevante.

Zedde

Trasferimenti senza vincoli sino a 50 chilometri. Necessario il consenso del dipendente solo per chi ha figli sotto i tre anni o disabili.

Kamsin I dipendenti delle Pa potranno essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti.

Per il trasferimento non servirà il loro consenso a meno che questi abbiano figli di età inferiore a tre anni (con diritto quindi alla fruizione del congedo parentale) o se fruiscono dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità, se non ricoverato a tempo pieno. E' quanto prevede il nuovo articolo 4 del Dl sulla Pa dopo le modifiche entrate in vigore a seguito della sua definitiva conversione avvenuta con la legge 114/2014.

Cambiano dunque le regole per il trasferimento dei dipendenti nelle Pa. Tra le principali innovazioni che sono entrate in vigore c'è la pubblicazione sul sito istituzionale della Pa, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni - previa fissazione dei requisiti e competenze professionali richiesti; la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza; l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

Diventa poi possibile trasferire i dipendenti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, anche al di fuori delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con il definitivo superamento della nozione della "medesima unità produttiva".

Secondo criteri da definirsi con successivo decreto ministeriale - previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza unificata, e previa consultazione con le confederazioni rappresentative - si prevede inoltre che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste, quando sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle funzioni istituzionali. Ma servirà il consenso degli interessati qualora siano dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale o assistano persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per quanto riguarda il personale scolastico, è stato previsto che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo (di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Dl Riforma Pa, cambiano le regole sulla mobilità obbligatoria

Riforma Pa, piu' facile il demansionamento nel pubblico impiegoZedde

Il sindacato degli inquilini lancia l'allarme per il bonus-affitti. Lo sconto per chi compra una casa nuova e poi la dà in locazione rischia di svantaggiare chi affitta un immobile.

Kamsin L'effetto della norma che consente di dedurre dalla dichiarazione dei redditi il 20% del prezzo d'acquisto di una casa nuova o completamente ristrutturata, fino ad un massimo di 300 mila euro rischia di non tradursi in un effettivo vantaggio per gli inquilini. E' quanto denuncia il Sunia, il sindacato degli inquilini.

La misura, introdotta nel Decreto legge Sblocca Italia, vincola il bonus alla circostanza che il canone di locazione risulti non superiore a quello «concordato» o, e questo è il punto, a quello stabilito ai sensi della legge che ha introdotto i "canoni speciali". E in tal caso, osserva il Sunia, l'importo  potrebbe risultare superare quelli di mercato vanificando l'intento di tenere "bassi" i canoni di affitto.

I canoni speciali sono quelli relativi a unità abitative realizzate o recuperate nei Comuni ad alta tensione abitativa, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati. Queste abitazioni sono vincolate a un canone speciale annuo che non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.

Secondo il Sunia è sbagliato introdurre, come fa il decreto,la possibilità di scegliere tra canone concordato e canone speciale. "Gli affitti degli alloggi con canone speciale, per le regole cui sono sottoposti, potrebbero finire per superare i 1.200 euro mensili" spiega il segretario generale del Sunia, Daniele Barbieri. Ecco l'esempio: se il valore della casa acquistata è 300 mila euro, l'affitto a canone speciale può arrivare al 5% di quella cifra, cioè 15 mila euro annui, pari a 1.250 euro mensili. Un affitto superiore a quello di mercato che consentirebbe a chi affitta una deduzione di 60 mila euro. "Un risultato incredibile  osserva Barbieri: un trasferimento di risorse alla rendita senza alcuna contropartita in termini sociali". Secondo Barbieri, pertanto, "in sede di conversione oppure con il decreto attuativo, bisognerà chiarire che il canone di affitto da applicare è quello inferiore tra le possibili alternative previste: canone concordato e canone speciale".

Sblocca Italia, ecco come funziona il bonus sugli affitti

Sblocca Italia, ecco il testo del decreto legge 133/2014Zedde

Il decreto legge sblocca italia introduce il bonus per chi affitta un immobile nuovo entro sei mesi dal suo acquisto per almeno 8 anni ad un canone non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato.

Kamsin Servirà un decreto interministeriale Infrastrutture-Finanze per vedere in azione il bonus per chi affitta un immobile entro 6 mesi dall'acquisto o dalla sua costruzione. Ma nessun cenno ai tempi entro cui tale provvedimento dovrà essere adottato. E' questo quanto prevede l'articolo 21 del Dl 133/2014 che ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. bonus sugli affitti, una misura in verità già presente in alcuni paesi europei che ha stimolato il mercato immobiliare.

L'incentivo consiste in una deduzione dal reddito, ripartita in otto anni, del 20% del prezzo di acquisto o di costruzione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro. In tutto dunque 60 mila euro ripartiti in 8 anni. Diverse le condizioni per attivare il bonus. Prima di tutto la deduzione potrà essere conseguita a condizione che entro 6 mesi dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile si stipulerà un contratto di locazione di importo non superiore a quello previsto per i contratti a canone concordato (articolo 2, comma 3, Legge 431/98) oppure all'eventuale importo della cd. "convenzione comunale" (cioè quella stipulata per il rilascio del permesso di costruire) o all'eventuale importo del canone "speciale" previsto per le abitazioni nei "Comuni ad alta tensione abitativa".  Non si perde la deduzione, comunque, se, per motivi non inputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso degli 8 anni, a patto che ne venga stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione.

Il tipo di contratto - La legge non precisa che tipo di contratto debba essere stipulato (se a canone libero o concordato) chiedendo solo che l'immobile sia destinato alla locazione per 8 anni. Sarà il decreto interministeriale che dovrà, nei dettagli, precisare il punto. Il provvedimento regolamentare dovrà indicare, ad esempio, se è ammissibile stipulare piu' contratti di locazione nel tempo in modo da raggiungere il vincolo degli 8 anni oppure se ab origine il contratto debba avere una durata di 8 anni. In tal caso saranno ammissibili solo contratti a canone libero (4+4) mentre saranno preclusi quelli a canone concordato (perchè questi hanno una durata di tre anni rinnovabili di altri due e quindi la durata complessiva potrà arrivare a cinque anni, non ad otto). 

Le Altre condizioni - Il bonus spetta solo per gli acquisti, effettuati dall 1° gennaio 2014 al 31 Dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Si tratta delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 (esdusa la A/10), a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Sono escluse le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Inoltre per attivare il bonus è richiesto che non ci siano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario (ad esempio padre e figlio, mentre sarebbe ammissibile il bonus in una casa data in affitto dal nonno al nipote) e che l'immobile consegua prestazioni energetiche certificate in Classe A o B. Il bonus spetta inoltre solo alle persone fisiche che non esercitino attività commerciale.

Riforma Pensioni, la delusione dello Sblocca ItaliaZedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati