Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Ci saranno 1,5 miliardi per rilanciare la riforma degli ammortizzatori sociali prevista dal disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro. La cifra si aggiunge ai 728 milioni stanziati di recente con il decreto "Sblocca Italia".

Kamsin Per gli ammortizzatori sociali arrivano 1,5 miliardi. La legge di stabilità mette i primi denari sugli strumenti di assistenza al reddito previsti dal disegno di legge delega sul Jobs act in discussione alla Camera. I fondi serviranno a garantire quella "piccola rivoluzione" contenuta nel disegno di legge delega che vuole estendere gli ammortizzatori sociali a chi ancora è privo delle garanzie in caso di perdita del posto di lavoro.  Ad esempio la nuova assicurazione sociale per l'impiego, l'Aspi, sarà rimodulata nei termini di fruizione per tenere in considerazione la storia contributiva del beneficiario.

La sua durata massima, oggi pari a 12 mesi per gli under 55 e 18 per gli over 55, sarà incrementata; senza contare che il nuovo ammortizzatore sociale sarà esteso anche ai co.co.co e saranno modificati i criteri di accreditamento (all'esito però di un biennio di sperimentazione).

La legge delega prevede inoltre, al termine dell'Aspi la possibilità di ricorrere, ulteriormente, ad una nuova prestazione carattere assistenziale, un ammortizzatore universale, a condizione che si trovino in uno stato di disoccupazione ed abbiano un indicatore situazione economica equivalente (ISEE) particolarmente basso.

Con l'approvazione del Jobs Act inoltre scomparirà la cassa integrazione nei casi di cessazione dell'attività dell'azienda o di un ramo d'azienda e la sua fruizione potrà essere garantita solo nel caso in cui non sia possibile ridurre contrattualmente l'orario di lavoro utilizzando i contratti di solidarietà. Proprio questi contratti saranno poi estesi anche alle aziende che attualmente non possono usufruirne (si pensi ad esempio alle pmi che impiegano meno di 15 dipendenti come forza lavoro).

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I contribuenti possono ricorrere al ravvedimento operoso e versare una sanzione ridotta oscillante tra lo 0,2 per cento e il 3,75 per cento del tributo maggiorato degli interessi legali.

Kamsin Per gli omessi o insufficienti versamenti della Tasi, come anche per la Tari e per l'Imu, è possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997.

Occorre precisare che per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa in sostanza ai vari Comuni. Ciò soprattutto laddove il contribuente sani la sua posizione con il pagamento del saldo a Dicembre e se l'errore è dovuto all'impossibiltà di determinare correttamente le aliquote. In tali casi sarebbe possibile invocare la protezione dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente che prevede la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa. Tuttavia dato che - a differenza di quanto accaduto in passato con il saldo della Tares 2013 e della seconda rata dell'Imu 2013 - non è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni per via normativa, la decisione di non applicare le sanzioni è rimessa al Comune.

Se invece il contribuente non vuole rischiare e si vuole mettere subito in regola può avvalersi del ravvedimento operoso pagando una mini-sanzione dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni (cd. ravvedimento sprint); del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione.

Il ravvedimento sprint -  In questo caso, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Pertanto se la regolarizzazione nel pagamento del tributo avviene dopo 10 giorni dalla sua scadenza la sanzione sarà pari al 2 per cento mentre se avviene dopo 14 giorni il contribuente dovrà versare una sanzione pari al 2,8 per cento. Se avviene dopo il 15° giorno ma entro il 30° la sanzione sarà invece pari al 3%.

Il ravvedimento "sprint", per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato solo le imposte dovute entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria.

Ad esempio, se un versamento di 500 euro viene eseguito con dieci giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari al 2 per cento, pari cioè a 10 euro (0,2% per i 10 giorni di ritardo).

Oltre alla sanzione ridotta dovranno essere versati gli interessi legali. Che sono pari all'1 per cento (fino al 31 dicembre 2013 erano del 2,5 per cento) su base annua e vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.

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Per il prossimo anno è prevista una marcia indietro su Imu e Tasi: allo studio o una detrazione fissa di 200 euro piu' 50 euro per i figli a carico o una scelta per i sindaci tra solo due o tre possibili opzioni, legate al valore catastale dell’immobile o alla situazione reddituale e familiare.

Kamsin Con tutta probabilità la Tasi è destinata a restare un solo anno. Dal 2015 potrebbe invece fare il suo debutto, magari non nella forma definitiva, la nuova tassa unica per i Comuni.  Nell’ipotesi minima allo studio verrebbero ricompattate Imu e Tasi, che si applicano sulla stessa base imponibile ovvero sostanzialmente la rendita catastale degli immobili. Con l’eccezione dell’abitazione principale non di lusso, i due tributi sono collegati anche dal vincolo complessivo sull’aliquota.

Del resto con una risoluzione sul Def già approvata alla Camera e che sarà presentata in Senato viene chiesto che il Governo completi l'iter delle riforme strutturali sulla Casa. Tra le richieste c'è anche l'esplicita proroga per l'anno 2015 degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli immobili e la revisione, per l'appunto, della normativa inerente la tassazione immobiliare comunale, garantendo semplificazione e certezza per i contribuenti, autonomia tributaria ai Comuni e un sistema armonizzato di agevolazioni sul territorio nazionale per le abitazioni principali. Sull'imposta unica, invece, nella risoluzione appare rilevante la spinta precisa sull'agevolazione unificata per l'abitazione principale.

Il governo dovrà certamente razionalizzare quegli aspetti della Tasi che stanno mettendo più in difficoltà i contribuenti, come la grande discrezionalità lasciata ai Comuni nella scelta delle detrazioni e delle esenzioni da applicare. Con l’Imu c’era per l’abitazione principale uno sconto fisso di 200 euro, aumentato di 50 per ciascun figlio convivente. Invece sulla Tasi le amministrazioni comunali hanno potuto decidere misura e modalità dell’agevolazione, con il risultato di produrre migliaia di differenti aliquote e detrazioni e centinaia di migliaia di diverse combinazioni possibili. Inoltre con l'attuale sistema non si è riuscito ad assicurare al tributo un carattere progressivo con il risultato che in molti Comuni le case piu' grandi pagano in proporzione meno che in passato.

Ma da prossimo anno è prevista una marcia indietro, probabilmente con la reintroduzione della detrazione fissa. La misura potrebbe essere contenuta già nella legge di stabilità 2015 o in un provvedimento ad hoc che il Governo approverà entro fine anno.

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Varia da città a città anche la soglia sotto la quale l’imposta non va versata: i Comuni possono modificare quella nazionale fissata a 12. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12.

Kamsin Ultime ore per il pagamento dell'acconto Tasi "ritardato" in oltre 5mila Comuni italiani che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 10 Settembre. I contribuenti che ancora non hanno versato l’acconto devono verificare oltre alle aliquote applicate dal proprio Comune per l’abitazione principale e per gli altri immobili anche la presenza delle eventuali detrazioni da calcolare: nella maggior parte dei casi sono decrescenti al crescere della rendita catastale, ma spesso le amministrazioni comunali hanno collegato gli sconti alla situazione familiare o anche al reddito eventualmente misurato attraverso l’Isee. L'altra problematica è quella che riguarda gli importi minimi, sotto i quali l'obbligo di pagamento decade. La questione riguarda soprattutto gli inquilini, sui quali grava una quota di Tasi compresa fra il 10 e il 30%, e i proprietari di abitazioni principali medio-piccole in Comuni che prevedono detrazioni.

La soglia indicata dalla legge è di 12 euro ma i Comuni possono stabilire una soglia inferiore. E molti lo hanno fatto per non perdere anche quei pochi "spiccioli" che possono racimolare. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12. Di recente inoltre è stato cancellato anche il vecchio importo (30 euro) sotto il quale non era possibile effettuare accertamenti: l'autonomia comunale è assoluta e anche questa soglia va cercata nel regolamento del tributo o nel regolamento generale delle entrate. Quanto alla riscossione, esiste un limite minimo (10 euro) quando viene effettuata a mezzo ruolo da Equitalia, ma non quando è svolta con ingiunzione dal Comune: in ogni caso, sotto certi importi qualsiasi azione non è piu' conveniente da un punto di vista economico per l'ente.

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L'ente locale può deliberare la riduzione dell'aliquota di base dell'1 per mille fino al suo azzeramento o decidere l'aumento entro il 3,3 per mille.

Kamsin Anche gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono soggetti alla tassa sui servizi comunali indivisibili. In materia di Tasi infatti non è stato riproposto quanto previsto dall'articolo 2 del dl 102/2013 che ha previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria dei cosiddetti immobili merce, cioè quegli immobili alla cui realizzazione vendita è diretta l'attività dell'impresa.

In definitiva gli immobili di tali imprese non sono soggetti al pagamento dell'Imu durante il periodo in cui permane la destinazione d'uso è sempre che non siano posti in locazione. Mentre per quanto riguarda la Tasi in assenza di una esplicita previsione previsione legislativa l'esenzione Imu non viene estesa.

Per quanto riguarda i fabbricati "merce" pertanto la Tasi dovrà essere versata in due rate (16 Ottobre in acconto e 16 Dicembre a saldo) per i fabbricati che si trovano nei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre oppure in un'unica soluzione entro il 16 dicembre qualora gli immobili si trovino in Comuni che non hanno provveduto ad inviare le deliberazioni entro il 10 settembre.

L'aliquota base è pari all'1 per mille ma le delibere locali possono aver previsto, per tali immobili, un aumento o una riduzione sino al suo completo azzeramento. In caso di aumento tuttavia i Comuni sono tenuti a rispettare il vincolo massimo del 2,5 per mille (incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille se il Comune ha previsto specifiche detrazioni sull'abitazione principale). Sugli immobili "merce" pertanto sarà dovuta un'imposta con aliquota pari all1 per mille in tutti quei Comuni che non hanno provveduto a deliberare alcunché; negli altri casi sarà dovuta una aliquota variabile che può arrivare sino al 3,3 per mille.

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