Riforma Pa, il testo del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione

Mercoledì, 18 Giugno 2014

CAPO I - PERSONALE

Art.1  - (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
 
1. Sono abrogati l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’articolo 72,
commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non ancora
efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei
magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto siano titolari di funzioni direttive o semidirettive ovvero di
incarichi di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono fatti salvi sino al
31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
4. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma   11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge  6  agosto 2008, n. 133, si applicano al
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle
autorità indipendenti, i  professori  universitari  e  i dirigenti medici responsabili di struttura
complessa tenuto conto, con  riferimento  ai  soggetti  che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di
accesso al pensionamento come disciplinata dall’art. 24, commi 10 e 11,  del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
successive modifiche ed integrazioni.
 

Kamsin Art.2  - (Incarichi direttivi ai magistrati)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i
seguenti: “1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle
funzioni direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di
decorrenza del termine ottennale previsto dall’articolo 45 del presente decreto, entro
la data di vacanza del relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.
1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il
Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il
Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve
formulare una proposta.”.
2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160 si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli artt. 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per
il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30
giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della
data di collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell’art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole “del processo
amministrativo”, sono aggiunti i seguenti periodi: “Contro i provvedimenti concernenti il
conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi, il controllo del giudice
amministrativo ha per oggetto solo la legittimità formale e procedurale del provvedimento di
nomina e la verifica che esso non sia manifestamente volto a perseguire finalità arbitrarie, diverse
dal buon funzionamento degli uffici giudiziari. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti
provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall’articolo 119 del
codice del processo amministrativo. Nel caso di azione di ottemperanza il giudice amministrativo,
qualora sia accolto il ricorso, ordina l’ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine
per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell’articolo 114 del codice del
processo amministrativo.”.
 

 
Art.3 -  (Semplificazione e flessibilità nel turn over)
 
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40
per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno
2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per
cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è
fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del
100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato
l’articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto di cui all’articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A
decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e
di quella finanziaria e contabile.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
operano annualmente una monitoraggio sull’andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in
cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
adottate eventuali misure correttive volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal
regime vigente.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno
procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è
fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e
557-ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’obbligo, per gli enti la cui
incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di
adottare graduali politiche di riduzione della predetta percentuale almeno entro il successivo
quinquennio. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L’articolo 76, comma 7 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
della legge  27 dicembre 2006 n. 296 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis,
del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti
una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. 
Kamsin 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente
alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
7. All’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole “Per il
quinquennio 2010-2014” sono sostituite dalle seguenti “Per il quadriennio 2010-2013”.
8. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) è abrogato il comma 9;
b) al comma 14 è soppresso l’ultimo periodo.
9. E’ abrogato l’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
10. All’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.”; 
b) al terzo periodo, dopo le parole: “all’avvio delle procedure concorsuali” sono inserite le
seguenti: “e alle relative assunzioni”.

Art.4 - (Mobilità obbligatoria e volontaria)
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti
dai seguenti:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente, in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta  giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale
ed in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di
personale delle amministrazioni pubbliche, i trasferimenti  tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di
appartenenza entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso.
2.  Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono
medesima unità produttiva ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono
medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri
dalla sede in cui il dipendente è adibito nei cinque anni successivi alla prima assegnazione e a
ciascun trasferimento che abbia comportato uno spostamento superiore a cinque chilometri. I
dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in altra, previo
accordo tra le amministrazioni interessate, nell’ambito dell’unità produttiva di cui al presente
comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
intesa, ove necessario, con la conferenza unificata, possono essere disposte misure volte ad
agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al presente comma, anche con passaggi
diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle
funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Nel caso in
cui sia necessario un trasferimento di risorse, il provvedimento è adottato di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma.”.
3. E’ abrogato l’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. Il decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato,
secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi
prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le successive
modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.
5. (in corso di redazione da parte del Mef)
 

Art.5 - (Assegnazione di nuove mansioni)
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati
sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”
b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del
termine di cui all'articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in deroga
all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in una qualifica
inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria al fine di
ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei
trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33 comma 8.”.
c) il comma 6 è così sostituito “6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono
subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto
nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere
assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso
amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi
dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo
in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di
comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui
all’articolo 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o
dell’ente che utilizza il dipendente.”.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568-ter è inserito il seguente:
“567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90
giorni dall’avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette  procedure il personale può
presentare istanza alla società da cui è dipendente o all’amministrazione controllante per una
ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.”.

 
Kamsin Art.6 - (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza,” sono così sostituite
“già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.”;
b) le parole “che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.” sono sostituite dalle
seguenti: “Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti
incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo.”.

 
Art.7 - (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)
1. All’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al primo periodo, le parole da: “di cui due dipendenti” a: “società a partecipazione
indiretta.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui due scelti d’intesa tra l’amministrazione
titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a
partecipazione diretta, ovvero scelti d’intesa tra l’amministrazione titolare della
partecipazione della società controllante, quella titolare  di poteri di indirizzo e vigilanza e la
stessa società controllante, per le società  a partecipazione indiretta.”;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Ferme le disposizioni vigenti in materia di
onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di
amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di
riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e
alla società di appartenenza.”;
3) il quinto periodo è soppresso;
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di consigli di amministrazione
composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d’intesa
tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e
vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti
d’intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante,
quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le
società a partecipazione indiretta.”;
2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Si applica quanto previsto al terzo periodo
del comma 4.”;
3) il sesto  periodo è soppresso.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
 
Art.8 - (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2014, i
contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle
rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,  ivi compreso quello dell’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione
sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con
arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione
di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere
modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi del comma 1 tra le associazioni
sindacali.

Art.9 - (Incompatibilità dei magistrati)
1. All’articolo 1 comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto” sono sostituite dalle
seguenti: “compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione,”;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “E’ escluso il ricorso all’istituto
dell’aspettativa.”.
2. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e contabili sono
pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati in servizio presso
l’ufficio.
(soluzione alternativa:)
1. A decorrere dal 1° luglio 2014, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non
possono ricoprire incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed
internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità di
uffici di diretta collaborazione.
2. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e contabili sono
pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati in servizio presso
l’ufficio.

Art.10 - (Divieto di cumulo di retribuzioni e riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni)


1. All’articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: “, a titolo” fino alla fine, sono
sostituite dalle seguenti:  “altra retribuzione o indennità per l’incarico ricoperto, fatto salvo il
rimborso delle spese.”.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa
per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti:
“per l'anno 2014, al 70 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 65 per
cento dell'anno 2014”.

Art.11 - (Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
 
1. L’Avvocatura generale dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al
Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Al primo comma dell’articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1 è
aggiunto il seguente punto: “1bis) ad approvare il regolamento per l’organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell’Avvocatura dello Stato nei limiti
del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo,
nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
3. L’incarico di Avvocato generale dello Stato è attribuito a un avvocato dello Stato alla IV
classe, con anzianità idonea ed esperienze, anche esterne all’Avvocatura dello Stato, che
dimostrino la capacità istituzionale, professionale, rappresentativa e relazionale, atta a
consentire all’Avvocatura dello Stato il più efficiente espletamento delle sue funzioni.
L’Avvocato generale dello Stato è scelto tra gli avvocati dello Stato, di cui al primo periodo,
in servizio presso l’Avvocatura generale da almeno cinque anni negli ultimi otto, ovvero
quindici anni complessivamente.
4. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche agli incarichi di Avvocato generale
Aggiunto e Vice Avvocato generale e, escluso il requisito dell’appartenenza alla IV classe,
nonché il secondo periodo del medesimo comma 4, di Avvocato distrettuale.
5. Sono abrogati il comma 457 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3
dell’art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato comma 3 ha
efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente all’entrata in vigore della
presente disposizione. 
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di
transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai
dipendenti non sono corrisposti compensi professionali.  

Art.12 - (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

1. L’articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
2. L’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il
seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla
provincia.”
 
Art.13 - (Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali)

1. All’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti
modificazioni: 
a) il comma 1 dell’articolo è sostituito dal seguente: “1. Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica
e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. La
selezione è condotta sulla base della previa definizione del profilo di dirigente richiesto, con
riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche
dell’Ente. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al
posto da ricoprire, un’adeguata esperienza professionale, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è
compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza
nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell’amministrazione, docenti e altri
professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell’organo di direzione
politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi
1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”
3. L’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.

4. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle
aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili
tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.

(opzione alternativa per il comma 1:)
Il comma 6 quater dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 è così modificato:
a) Al primo periodo, le parole “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”;
b) Il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.


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