Riforma Pa, il testo del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione

Mercoledì, 18 Giugno 2014

CAPO IV – ACCELERAZIONE DEI PROCESSI

Art.35 -  (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti
pubblici) Kamsin
1. All’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
«2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale e sanabile delle
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara,
in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e
comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di
una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All’articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis,
è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte
dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento  indette
successivamente all’entrata in vigore del presente articolo.

Art.36 - (Azione di accertamento e stabilità dell’azione amministrativa)
1. All’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
dopo l’articolo 30, è inserito il seguente:
“Art. 30‐bis. (Azione di accertamento)
1. Chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza di un rapporto
giuridico contestato con l'adozione delle consequenziali pronunce dichiarative.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 6‐ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
cui al comma 1 può essere proposta anche da chi ha presentato una segnalazione certificata di inizio
di attività o una denuncia di inizio di attività per ottenere l’accertamento dell’esistenza delle
condizioni cui la legge ne subordina l’utilizzo, nonché da chi ha presentato un’istanza
all’Amministrazione, per ottenere l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso.
3. Ad eccezione dell’azione di nullità, l’accertamento non può comunque essere chiesto, salvo
quanto disposto dall’articolo 30, comma 3, quando il ricorrente può o avrebbe potuto far valere i
propri diritti o interessi mediante l’azione di annullamento o di condanna al rilascio di un
provvedimento; l’accertamento non può altresì essere chiesto con riferimento a poteri
amministrativi non ancora esercitati.”.


Art.37 - (Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)
1. All’articolo 120 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene
comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata
d’ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato
avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso
di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare
il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza
che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone
il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non
oltre trenta giorni.”;
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8‐bis. Il collegio, quando dispone le misure
cautelari di cui al comma 4 dell’articolo 119, ne subordina l’efficacia alla
prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi
ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell’ordinanza che
concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore
a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto
stabilito dal comma 3 dell’articolo 119”;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Il Tribunale amministrativo regionale
deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall’udienza
di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione
del dispositivo entro due giorni”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in
primo grado o in grado di appello, in data successiva all’entrata in vigore del presente articolo.

Art.38  - (Processo amministrativo digitale)
1. A decorrere dal 30 giugno 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 dell’Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente: “Tutti gli atti e i provvedimenti del
giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con
firma digitale.”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art.39 (Misure per il contrasto all’abuso del processo)
1. All’articolo 26 dell’allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste”;
b) al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Nelle controversie in materia di
appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l’importo della sanzione pecuniaria può essere
elevato fino al 1% del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.”

Zedde

CAPO I - PERSONALE ........................................................................................................................... 3
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni) .............................. 3
(Incarichi direttivi ai magistrati) ..................................................................................................... 3
(Semplificazione e flessibilità nel turn over) .................................................................................... 4
(Mobilità obbligatoria e volontaria) ................................................................................................ 6
(Assegnazione di nuove mansioni) ................................................................................................... 7
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) ............................................................. 8
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate) .......................................................................... 8
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) ................................................................ 9
(Incompatibilità dei magistrati) ....................................................................................................... 9
(Divieto di cumulo di retribuzioni e riduzione delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni)
 ........................................................................................................................................................ 10
(articolo aggiunto) ......................................................................................................................... 10
(Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti
pubblici) ......................................................................................................................................... 10
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della
ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) ........................................................... 11
(Disposizioni sul personale dirigenziale delle regioni e degli enti locali) .................................... 11
CAPO II - ORGANIZZAZIONE ............................................................................................................. 12
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) ...... 12
(Soppressione di enti e uffici) ......................................................................................................... 13
(Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione) ............................................... 13
(Ridefinizione della missione dell’Associazione Formez PA) ........................................................ 14
(Unificazione delle Scuole di formazione) ..................................................................................... 15
(Componenti delle autorità indipendenti) ...................................................................................... 16
(Personale e gestione delle autorità indipendenti) ........................................................................ 17
(Asili nido nelle caserme) .............................................................................................................. 18
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane) ............................ 18
CAPO III - SEMPLIFICAZIONI ............................................................................................................ 20
(Documento unico di circolazione dei veicoli) .............................................................................. 20
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese) ........... 22
(Autotutela amministrativa) ........................................................................................................... 23
(Innovazione nei servizi e nelle politiche pubbliche) ..................................................................... 23
(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia) ............. 23
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica) ................................................................. 24
(Semplificazioni fiscali) .................................................................................................................. 27
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche) .... 29
(Silenzio assenso negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali) ............................. 30
(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti) ..................................... 30
(Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono
l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo) .................................. 32
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici) ............................................................ 32
CAPO IV – ACCELERAZIONE DEI PROCESSI ..................................................................................... 32
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti
pubblici) ......................................................................................................................................... 33
(Azione di accertamento e stabilità dell’azione amministrativa) .................................................. 33
(Misure per l’ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) ......................... 34
(Processo amministrativo digitale) ................................................................................................ 34
(Misure per il contrasto all’abuso del processo e limite temporale di efficacia delle misure
cautelari) ........................................................................................................................................ 34

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