Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

al 1/4/2014 ho 61 anni e 37 di contributi(comprensivo di un anno di Aspi) Nel 2009 ho avuto un contratto a tempo determinato part time che è cessato il 28/02/2010 poi ho goduto di disoccupazione fino a marzo 2011.In data 5/12/2011 ho accettato un lavoro con contratto di inserimento di 18 mesi quindi a tempo determinato che solo dopo 11 mesi si è trasformato da part time a fill time e indeterminato.Purtroppo ad inizio 2013 sono stato licenziato.La casistica e quind la domanda che pongo potrei rientrare nella lettera E) dei potenziali salvaguardati circa 4.000 e fare quindi richiesta alla competente DPL? Considerato che al 31/2/0011 avevo un contratto part time a tempo determinato e solo dopo un anno mi è stato trasformato ma poi licenziato?Essendo stato licenziato giuridicamente non decade il principio dell'indeterminato? Kamsin L'articolo 2, comma 1 lettera e) della legge 147/2014 prevede che possano fare parte della salvaguardia nel limite di 4.000 soggetti, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il 6 gennaio 2016.

Nel caso di specie, pur essendo cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 Dicembre 2011, il lettore pare sia stato reimpiegato in attività lavorativa a tempo indeterminato successivamente alla suddetta cessazione. Il fatto che il contratto in questione sia stato successivamente risolto pare sia irrilevante ai fini della vicenda. Per tale ragione si ritiene difficile che possa accedere alla salvaguardia in parola. Quanto si è appena detto, tuttavia, dovrà essere verificato alla luce delle prossime indicazioni che l'Inps fornirà sulla materia.

Zedde

Sono una docente scuola primaria.Sono nata il 26/07/1951 e sono tuttora in servizio. Alla data del 31/12/2011 possedevo 34 anni, 3 mesi e 7 giorni di contributi tra INPS-EX CPDL- 6 mesi di disoccupazione- 6 mesi di maternità obbligatoria e un periodo di maternità facoltativa non ancora riscattato nè quantificato (ho avuto due gemelli nel 1976: mi spettano 6 mesi o un anno?).
Ho saputo che, in questi giorni, un giudice di Salerno ha concesso la pensione a 42 docenti Q96. Questo diritto varrà solo per loro o sarà esteso a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione (Q96 al 31/08/2012)? Vorrei sapere quando potrò andare in quiescenza e in che modo (contributiva?retributiva?) e se possibile a quanto ammonterà. Considerando che ho una pensione di reversibilità, mi conviene aspettare e andare con la retributiva (dal 2018?) o dal 1/09/2015 con la contributiva? Kamsin La questione dei Quota 96 della scuola è nota a tutti da tempo. Attualmente non siamo riusciti a prendere visione del testo della sentenza emessa dal tribunale di Salerno promossa dallo Snals. Pertanto non è possibile risalire alle motivazioni che hanno portato a tale decisione. Nè si conosce se sarà promosso dal Miur ricorso in Appello.

La sentenza produrrà effetti nei confronti dei ricorrenti ma potrebbe essere, comunque, un importante precedente per ricorsi individuali o collettivi promossi da altri interessati. La questione potrebbe, da altro verso, anche aprire ad un intervento della politica. Il Governo, attualmente, ci pare contrario alla soluzione della vicenda non solo per ragioni economiche quanto piuttosto per evitare che lavoratori di altri comparti accampino ulteriori pretese e per scardinare la Riforma del 2011.

Per quanto riguarda la pensione con le nuove regole si conferma che la lettrice potrà accedere alla prestazione di vecchiaia nel 2018 al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi di età. La prestazione sarà determinata con il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo sulle quote di anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2012. In alternativa, resta la possibilità di accedere alla pensione con l'opzione donna, ottenendo, però, un assegno calcolato con il sistema contributivo e, dunque, mettendo in conto un taglio di circa il 25% (almeno) su quanto verrebbe percepito con le normali regole. La riduzione, come osserva giustamente la lettrice, può essere compensata dalla titolarità della pensione di reversibilità ma non è possibile indicare, nel caso specifico, quale ipotesi sia, da un punto di vista economico, piu' conveniente.

Zedde

 
La legge 147/2014 restringe i requisiti per accedere alla seconda salvaguardia per i lavoratori in mobilità: il rapporto di lavoro deve cessare entro il 30 dicembre 2016.

Kamsin Come noto un passaggio della legge 147/2014 ha recuperato 20 mila posizioni nell'ambito dei lavoratori nel profilo "mobilità" destinatari della seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012) "in considerazione del loro limitato utilizzo". L'intervento ha finanziato in pratica oltre la metà dei 32.100 posti assegnati con la sesta salvaguardia.

Nel far questo la legge 147/2014 ha, tuttavia mutato, con una stretta, le condizioni di accesso alla seconda salvaguardia per il profilo in parola inserendo una specifica data entro cui il rapporto di lavoro deve cessare (31 dicembre 2014 o 30 dicembre 2016), vincolo che in origine era escluso.

La Formulazione originaria. Nella formulazione originaria del Dl 95/2012 la salvaguardia poteva essere concessa a 40mila lavoratori per i quali le imprese avessero stipulato, in sede governativa, entro il 31 dicembre 2011, accordi intesi alla gestione delle eccedenze occupazionali, con impiego di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultassero cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità; era richiesta, inoltre, la condizione che essi maturassero i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

La modifica. Per effetto della modifica operata sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 dalla legge 147/2014 la salvaguardia potrà essere concessa, nei limiti ora di 20mila unità (rispetto ai 40mila originari), ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che rispettino una delle seguenti condizioni:

a) Lavoratori che siano già percettori al 6 novembre 2014, ovvero, entro i quindici giorni successivi a detta data (cioè 21 novembre 2014), del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il cui rapporto di lavoro cessi – senza soluzione di continuità con il predetto trattamento di cigs -  entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. I predetti lavoratori dovranno essere presenti negli elenchi inviati all’Inps dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto del 8 ottobre 2012 del predetto Ministero;

b) lavoratori che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.

In entrambi i casi resta fermo che i lavoratori devono perfezionare i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991.

La legge ha, pertanto, precisato le condizioni oggettive per accedere al profilo di tutela in questione. Se la disciplina originaria richiedeva, genericamente, solo il perfezionamento di un diritto a pensione entro il termine della fruizione dell'indennità di mobilità a nulla rilevando il termine del rapporto di lavoro, ora, con la modifica viene richiesto o che tali soggetti siano cessati dall'attività lavorativa entro il 31.12.2014 oppure che siano titolari di un trattamento salariale in deroga (cioè la cigs), e che cessino il rapporto di lavoro entro il 30.12.2016 per il collocamento in mobilità. Gli accordi validi, per il profilo in questione, restano sempre solo quelli stipulati presso la sede governativa e i lavoratori devono comunque maturare un diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.

seguifb

Zedde

L'istituto di previdenza Pubblica chiederà chiarimenti al Ministero del Lavoro sulla possibilità di non applicare un coefficiente negativo ai montanti contributivi.

Kamsin L'Inps chiederà al Governo di azzerare l'effetto della svalutazione delle pensioni determinato dal andamento negativo del Pil. È quanto si apprende da fonti vicine all'istituto guidato da Tiziano Treu. L'Inps avvierà una serie di discussioni con con il Ministero del lavoro e dell'Economia per approfondire il meccanismo di calcolo contributivo introdotto nel 1995 dalla riforma Dini.

Come già anticipato dalle pagine di questo giornale, infatti, il montante contributivo viene annualmente rivalutato in base all'andamento del Pil nominale degli ultimi 5 anni. Essendo quest'anno il dato negativo (pari a -0,1927%) l'assegno previdenziale, per coloro che accederanno alla pensione nel prossimo anno, si determinerà un decremento del montante contributivo maturato e quindi un assegno più basso. L'Inps, in attesa di istruzioni dai Ministeri, congelerà il predetto tasso ragion per cui, assicurano dall'Istituto, non ci sarà alcun effetto immediato per i lavoratori.

All'Inps, del resto, fanno notare le criticità: il meccanismo studiato dalla Riforma Dini è di rivalutazione e dunque non possono scaturire effetti diversi dalla sua applicazione come una svalutazione del montante contributivo e dunque una penalizzazione per i futuri pensionati.

I Lavoratori che rischiano un assegno piu' basso - I lavoratori che sarebbero colpiti dalla svalutazione sono coloro che cesseranno l'attività ed andranno in pensione nel prossimo anno, il 2015. Infatti, chi è già pensionato ha cristallizzato la rivalutazione dei montanti contributivi al momento del pensionamento e dunque non è soggetto ad alcuna svalutazione.

Salvi anche coloro che sono andranno in pensione entro la fine di quest'anno, in quanto, la riforma del 1995, ha previsto che nell'anno di cessazione dell'attività lavorativa la rivalutazione dei montanti sia pari ad uno e di conseguenza l'accumulo di contributi versati nell'ultimo anno di lavoro non subisce né una rivalutazione ne una svalutazione.

In pratica, quindi, la svalutazione, se sarà confermata, dovrebbe riguardare solo il montante contributivo maturato al 31 Dicembre 2013 per i lavoratori che andranno in pensione nel 2015. Per i lavoratori che erano nel sistema retributivo sino al 31.12.2011 la perdita sarà minima in quanto, per loro, la svalutazione colpirà solo la contribuzione accreditata dal 1° gennaio 2012; gli effetti saranno invece piu' intensi per chi, a quella data, era nel sistema misto: nei loro confronti la svalutazione colpirà, infatti, tutto il montante accreditato dal 1° gennaio 1996. 

Zedde

Guida ai benefici pensionistici in favore dei lavoratori invalidi iscritti alle forme di previdenza pubblica obbligatoria.
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