Quota 96, ancora incerti gli effetti della sentenza di Salerno

Martedì, 11 Novembre 2014

Sono una docente scuola primaria.Sono nata il 26/07/1951 e sono tuttora in servizio. Alla data del 31/12/2011 possedevo 34 anni, 3 mesi e 7 giorni di contributi tra INPS-EX CPDL- 6 mesi di disoccupazione- 6 mesi di maternità obbligatoria e un periodo di maternità facoltativa non ancora riscattato nè quantificato (ho avuto due gemelli nel 1976: mi spettano 6 mesi o un anno?).
Ho saputo che, in questi giorni, un giudice di Salerno ha concesso la pensione a 42 docenti Q96. Questo diritto varrà solo per loro o sarà esteso a tutti coloro che si trovano nella stessa situazione (Q96 al 31/08/2012)? Vorrei sapere quando potrò andare in quiescenza e in che modo (contributiva?retributiva?) e se possibile a quanto ammonterà. Considerando che ho una pensione di reversibilità, mi conviene aspettare e andare con la retributiva (dal 2018?) o dal 1/09/2015 con la contributiva? Kamsin La questione dei Quota 96 della scuola è nota a tutti da tempo. Attualmente non siamo riusciti a prendere visione del testo della sentenza emessa dal tribunale di Salerno promossa dallo Snals. Pertanto non è possibile risalire alle motivazioni che hanno portato a tale decisione. Nè si conosce se sarà promosso dal Miur ricorso in Appello.

La sentenza produrrà effetti nei confronti dei ricorrenti ma potrebbe essere, comunque, un importante precedente per ricorsi individuali o collettivi promossi da altri interessati. La questione potrebbe, da altro verso, anche aprire ad un intervento della politica. Il Governo, attualmente, ci pare contrario alla soluzione della vicenda non solo per ragioni economiche quanto piuttosto per evitare che lavoratori di altri comparti accampino ulteriori pretese e per scardinare la Riforma del 2011.

Per quanto riguarda la pensione con le nuove regole si conferma che la lettrice potrà accedere alla prestazione di vecchiaia nel 2018 al perfezionamento di 66 anni e 7 mesi di età. La prestazione sarà determinata con il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo sulle quote di anzianità maturate dopo il 1° gennaio 2012. In alternativa, resta la possibilità di accedere alla pensione con l'opzione donna, ottenendo, però, un assegno calcolato con il sistema contributivo e, dunque, mettendo in conto un taglio di circa il 25% (almeno) su quanto verrebbe percepito con le normali regole. La riduzione, come osserva giustamente la lettrice, può essere compensata dalla titolarità della pensione di reversibilità ma non è possibile indicare, nel caso specifico, quale ipotesi sia, da un punto di vista economico, piu' conveniente.

Zedde

 
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