Oggetto: Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Monitoraggio 65.000. Ulteriori istruzioni
In riferimento alla salvaguardia di cui all’oggetto, si fa seguito ai messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 13719 del 22 agosto 2012 al fine di fornire ulteriori istruzioni operative.
- Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia
In attesa del completamento delle attività di monitoraggio previste dal comma 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 e del prossimo inoltro ai soggetti interessati alla salvaguardia in argomento della comunicazione/invito a presentare le domande di pensione, le sedi avranno cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già pervenute per l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza - in base ai requisiti precedenti alla Riforma Monti Fornero - nel primo quadrimestre 2013.
Pertanto, tali domande dovranno essere tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
Quanto sopra dovrà riguardare soprattutto le domande di pensione di anzianità con decorrenza da febbraio 2013, al fine di evitare il posticipo della stessa, tenuto conto che il trattamento pensionistico in questione, in presenza dei requisiti legge, decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
1.1 Nuovi prodotti Webdom per la gestione delle domande di pensione ai sensi della salvaguardia di cui alla legge 214/2011
Per individuare i soggetti ammessi al pensionamento in salvaguardia, sono stati istituiti prodotti Webdom relativi alle relative domande di pensione, creando due nuovi prodotti con le seguenti specifiche:
“Pensione di anzianità con Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di anzianità
Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
“Pensione di vecchiaia con Salvaguardia ex L. 214”
Gruppo: 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di vecchiaia
Tipo: 0XXX – Salvaguardia ex L. 214
E’ prevista anche una ulteriore suddivisione (Tipologia della Richiesta) con i rispettivi seguenti quattro gruppi:
- AAS - Anzianità (Automatica) Salvaguardia ex L. 214;
- AMS - Anzianità (Manuale) Salvaguardia ex L. 214;
- VAS - Vecchiaia (Automatica) Salvaguardia ex L. 214;
- VMS - Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia ex L. 214.
Prodotti Particolari.
Per i soggetti che accedono in salvaguardia ai seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di anzianità per le lavoratrici che accedono a tale trattamento in regime sperimentale (articolo 1, comma9, della legge n. 243 del 2004)
- Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo;
- Pensione di vecchiaia a seguito trasformazione assegno ordinario invalidità,
dovrà essere utilizzato il SOLO campo Tipologia della Richiesta, che dovrà assumere gli stessi valori già indicati sopra.
I prodotti sono stati previsti anche per la procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte dei patronati (on-line e off-line) e per procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte del cittadino (on-line).
Per queste domande devono essere compilati gli stessi pannelli normalmente previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia."
I nuovi prodotti sono neutralizzati ai fini degli indicatori del Cruscotto direzionale collegati ai tempi soglia.
Con successivo messaggio verrà comunicata la disponibilità delle procedure di liquidazione.
2 Adempimenti per la definizione delle posizioni dei soggetti salvaguardati
Si interessano le Sedi ad indicare, nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione alla casella istituzionale di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., dei provvedimenti delle DTL, la gestione di iscrizione del soggetto cui si riferisce il provvedimento (ex INPDAP o ex IPOST).
Si rammenta altresì che i provvedimenti di accoglimento delle istanze presentate dai soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011 (lavoratori esonerati dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del D.L. n. 122 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) iscritti alla Gestione ex Inpdap, devono essere inoltrati alla casella istituzionale di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., come già precisato nel messaggio n. 13343 del 2012, punto 4.
3 Gestione delle posizioni relative ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e ai lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo: lettere d), g) e h) dell’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale del 1° giugno 2012.
Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4 dicembre 2011, per poter accedere alla salvaguardia, non devono essersi rioccupati successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, come precisato al punto 4 del messaggio n. 20600 del 13/12/2012.
Per quanto riguarda i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si rende noto che il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0071196 del 22.11.2012, indirizzata alla Direzioni Territoriali del Lavoro, ha precisato che le istanze presentate da detti lavoratori devono essere respinte qualora i medesimi “dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Al riguardo, al fine di verificare la condizione di non rioccupazione dei lavoratori di che trattasi per l’accesso alla salvaguardia, si interessano le Sedi ad esaminare le posizioni degli interessati, presenti nel monitoraggio 65.000 e da processare con Unicarpe, anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli attivi.
A tal fine, la procedura MONITORAGGIO65000 è stata implementata per consentire la visualizzazione dell’estratto conto integrato, cliccando sul codice fiscale del lavoratore.
Inoltre, si pone il problema di alcuni lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento che risultano iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza.
Per procedere ad una corretta lavorazione di tali posizioni, le Sedi avranno cura di acquisire dai soggetti interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti sia l’obbligatorietà del versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza, sia la circostanza che la contribuzione effettivamente versata non è collegata allo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Anche nelle suddette ipotesi, l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate andrà effettuata con l’ulteriore ausilio del Casellario degli attivi, mediante la verifica della tipologia della contribuzione versata, ovvero se questa sia pari o superiore alla contribuzione minima obbligatoriamente dovuta e se sia presente contribuzione integrativa oppure riferibile a più fondi di contribuzione della medesima Cassa o Ente (es. Enpam).
Al riguardo, si fa presente che per le Casse professionali e gli enti privatizzati è previsto il versamento di una contribuzione legata al reddito professionale del soggetto iscritto.
Per alcune Casse o Enti, tuttavia, è previsto il versamento di una contribuzione (generalmente denominata minima) non legata al reddito ne' all'esercizio della professione ma alla sola iscrizione all’Albo o al Ruolo.
Inoltre la maggior parte di dette Casse o Enti hanno contribuzione integrativa legata al volume di affari ai fini IVA, anche questa obbligatoria nel caso di esercizio di attività professionale.
La distinzione delle varie tipologie di contribuzione si evince dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei Lavoratori Attivi, servizio disponibile al percorso: intranet; Processi; Assicurato pensionato; Estratto Conto Integrato Casellario Lavoratori Attivi.
L’estratto, per facilitare la lettura del quale si allega un’apposita guida al presente messaggio (all. n.1 e n.2), si compone dei seguenti quadri:
-il quadro A che prevede l’esposizione dei periodi contributivi e/o dei volumi affari IVA;
-il quadro B dove sono inseriti gli importi dei contributi versati.
Solo per ENASARCO è presente il quadro C per l’indicazione dei contributi e dei mandatari.
Si precisa ulteriormente che per l’ENPAM è prevista la sola contribuzione soggettiva che, tuttavia, può essere collegata a più fondi di gestione del medesimo Ente (quadro A dell’ECI).
Per ENASARCO rileva il solo quadro C dell’ECI dove sono esposti i contributi e i mandatari degli agenti di commercio.
La presenza nel quadro A di periodi con volume di affari IVA e/o sul quadro B di versamenti per contributi integrativi o aggiuntivi e/o di versamenti per contributi soggettivi in fondi diversi dal fondo generale, in particolare per ENPAM, e/o della contribuzione nel quadro C per il solo ENASARCO, è indice di attività lavorativa effettivamente svolta.