Contributi

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Ho vinto una borsa di studio presso un'università italiana per svolgere attività di ricerca. Volevo sapere se la vincita di tale borsa è compatibile con il mio stato di mobilità e di permanenza presso le liste in questione. Giovanni

Bisogna precisare. Qualora l'iscrizione nelle liste di mobilità comporti l'erogazione dell'indennità di mobilità di cui alla Legge 223 del 1991, valgono le regole indicate nella circolare numero 67/2001 dell'Inps. Ciò comporta che la borsa di studio consente  la conservazione dello status ed il mantenimento dell'indennità di mobilità se il relativo importo della borsa di studio non sia superiore a 8 mila euro annui. 

Qualora invece il lettore sia iscritto nelle liste di mobilità ma non percepisce l'indennità, l'acquisizione della borsa di studio non comporta la cancellazione dalle liste salvo che non sia previsto dalla normativa regionale specifica.


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Sono una lavoratrice in congedo straordinario per assistere mio figlio disabile. Volevo sapere dato che durante le assenze dal lavoro mi capitano festività e domeniche come vengono calcolati questi giorni durante i quali sarei rimasta a casa comunque? Valeria

L'Inps applica il seguente sistema per calcolare le assenze dal lavoro durante festività e domeniche ai fini della fruizione del congedo straordinario per assistere il familiare disabile. Se il periodo di congedo è continuativo, ad esempio è di un mese, tutti giorni di sabato, domenica ed eventuali festività infrasettimanali sono considerati come giorni di assenza e quindi entrano nel tetto dei due anni.

Se invece il congedo è preciso in modo frazionato, nel senso che il lavoro viene ripreso il primo giorno lavorativo coincidente con il venerdì (fine settimana) o con il lunedì (inizio settimana successiva), i giorni di fine settimana precedenti o successivi non sono più considerati come assenza per congedo e quindi non entrano nel tetto di 2 anni.


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Volevo conoscere se in qualità di lavoratore dipendente presso un'azienda posso svolgere nello stesso periodo la funzione di amministratore di una srl in un campo che sia non concorrenziale a quello nel quale presto la mia prima attività. A cosa vado incontro? Fabrizio

La risposta è positiva in quanto l'unico limite è quello dell'obbligo di fedeltà e del divieto di svolgere attività concorrenziali con quelle svolte dall'impresa in cui si presta attività di lavoro dipendente (articolo 2105 codice civile).
Si ricorda tuttavia che in caso di doppia attività verranno a crearsi due diverse posizioni previdenziali: la prima presso l' assicurazione generale obbligatoria Inps, la seconda presso la gestione separata.

In tal caso le due posizioni daranno vita a due contribuzioni diverse con la possibilità di avere due pensioni distinte in presenza dei rispettivi requisiti. Per il lettore quindi si prospetta la possibilità di totalizzare o unificare in un'unica pensione le contribuzioni maturate presso le distinte casse.


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A quali condizioni è ammesso il ricorso al lavoro intermittente? Franca da Napoli 

Il  ricorso al lavoro intermittente è consentito nelle ipotesi previste dai contratti collettivi o, per le attività elencate, di cui al Dm 23 ottobre 2004, con rimando alla tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923, o ancora, in ogni caso, per soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, fermo restando, per questi ultimi, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il compimento dei 24 anni e 364 giorni (ministero del Lavoro, circolare 18 luglio 2012, n. 18; articolo 34, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92).

Questa è la disciplina oggi in vigore, che ha sostituito la precedente, con la quale si faceva riferimento, oltre che ai contratti collettivi, al Rd 2657/1923 e a specifici periodi dell'anno, anche ai soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, anche se pensionati. E', quindi possibile avvalersi in ogni caso dei requisiti di età o, nel caso in cui questi manchino, ricorrere al contratto collettivo o alle attività discontinue elencate nel Rd 2657/1923. Si ricorda inoltre che il recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ("decreto lavoro 2013", ha introdotto l'ulteriore limite di 400 giornate lavorate nell'arco di un triennio solare.


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