Equitalia può disporre il fermo amministrativo di un automezzo in comproprietà tra due fratelli, anche se uno solo dei due è debitore verso Equitalia stessa? L'auto, oltretutto, serve a entrambi per lavorare. Damiano da Cervara
Il provvedimento di fermo, in quanto è interdittivo dell'uso del veicolo (articolo 214 del Codice della strada, approvato con Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), colpisce non solo il fratello debitore di cartelle di pagamento esattoriali non pagate, ma anche l'altro fratello, che non è debitore. Quest'effetto - poiché preclude anche al non debitore il diritto di circolare - non è certamente quello perseguito dalla legge. Perciò la Commissione tributaria provinciale di Macerata, sezione I, con la sentenza 181 del 25 ottobre 2007, ha ritenuto «oggettivamente inapplicabile» il fermo di un veicolo comune a più proprietari, quando non tutti sono debitori verso l'agente della riscossione.
Alla luce di quest'orientamento giurisprudenziale, il provvedimento di fermo dovrebbe considerarsi illegittimo, e il fratello non debitore ne può chiedere la cancellazione dal Pra (pubblico registro automobilistico), previa citazione di Equitalia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (non davanti alla commissione tributaria, posto che egli non agisce quale "contribuente"). Intanto, egli avrebbe il diritto di circolare, senza tema di incorrere nella sanzione da 770 a 3.086 euro, né nella confisca del veicolo (ex articolo 214, ultimo comma, del Codice della strada).
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