L'articolo 65, del Dl 1/2012 sarà sostituito completamente nel corso della conversione in legge del decreto liberalizzazioni. In particolare la nuova versione del testo conferma l'esclusione dagli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28/2011 gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole.
Vengono tuttavia salvaguardati:
1) gli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare;
2) gli impianti in procinto di essere realizzati, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 1/2012 l'impianto abbia conseguito il titolo abilitativo e che entri in esercizio entro 180 giorni (sempre dalla data di conversione del Dl 1/2012).
In tali casi l'impianto deve anche rispettare i requisiti di cui al comma 4, articolo 10 del Dl 28/2011 (potenza nominale inferiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 km. Inoltre non deve essere destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente) a meno che non sia realizzato su un terreno abbandonato da oltre 5 anni (comma 5).
Infine viene fatto salvo il comma 6 del Dl 28/2011 per i soli impianti che entrano in esercizio entro 60 giorni (sempre dalla data di conversione del dl liberalizzazioni). Tale regime stabilisce che le limitazioni di cui al comma 4 per l'ottenimento degli incentivi non si applichino agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 23 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011.
E' necessario tuttavia attendere la completa approvazione della norma per essere sicuri di quanto appena esposto.