Volevo sapere cosa si rischia circolando con un veicolo con l'assicurazione scaduta o falsa. E' vero che è prevista la confisca del mezzo? Gianfranco da Napoli
L'articolo 193 del Codice della strada prevede una sanzione pecuniaria da 841 a 3.366 euro, ma c'è ben altro: quando la violazione viene contestata su strada, il veicolo deve cessare immediatamente la circolazione ed è quindi affidato al proprietario (o al conducente) in qualità di custode, con l'obbligo di trasferirlo in condizioni di sicurezza in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. In pratica, si deve pagare un carro attrezzi fino a un'autorimessa o un altro luogo privato. In caso di rifiuto farsi carico della custodia, scatta una multa di 1.818 euro, oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi.
Una volta rilevata l'infrazione, il proprietario del veicolo può esercitare alcune opzioni. Importante, ad esempio, la data di scadenza della polizza: se si rende operativa la copertura entro 15 giorni dal termine di cui all'articolo 1901 del codice civile, la sanzione amministrativa iniziale sarebbe ridotta del 75%. La stessa riduzione è prevista qualora, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, il proprietario esprima la volontà di procedere alla demolizione del veicolo e, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo. Se nessuna di queste soluzioni fosse percorribile, si dovrà, entro 60 giorni, provvedere al pagamento della sanzione, alla copertura assicurativa del veicolo per almeno sei mesi e alle spese di prelievo, trasporto e custodia, onde ottenere la restituzione del mezzo. In caso contrario, sarà sottoposto a confisca.
Più severo il trattamento previsto qualora il trasgressore venisse trovato in possesso di documenti assicurativi falsi o contraffatti: confisca del veicolo e, per il responsabile della falsificazione, sospensione della patente per un anno. Si è di fronte inoltre ad un reato, punibile a querela di parte, con la reclusione da sei mesi a tre anni (articolo 485 Codice penale), con la riduzione della pena di un terzo laddove si ravvisasse un semplice uso dell'atto falso, senza concorso nell'attività di contraffazione. Laddove infine il proprietario avesse acquistato i documenti falsi, sarebbe ipotizzabile il reato di ricettazione.
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