Ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 l'aumento scatterà dal 1° Gennaio 2013 ed interesserà prima di tutto coloro che sono salvaguardati e cioè che fanno salva la previgente disciplina pensionistica. In particolare saranno innalzati:
1) i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
2) i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
3) il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;
4) il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
5) il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica (cioè i 40 anni di contributi).
L'innalzamento poi riguarderà anche coloro che sono inclusi nella normativa Fornero (art 24, comma 12, Dl 201/2011). Nello specifico saranno interessati i requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia (comma 6), i requisiti anagrafici per l'accesso anticipato a 63 anni (comma 11) e il requisito contributivo minimo per il pensionamento anticipato (comma 10).
L'adeguamento avverrà a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Dal 2019 in poi l'adeguamento sarà biennale e non più triennale.