Assegno Ordinario di Invalidità e APE: sono cumulabili?

Franco Rossini Giovedì, 01 Febbraio 2018

Contribuzione al 31/12/2017 sett.2026 Titolare di assegno di invalidita' legge 222 Attualmente in congedo retribuito legge 104. Domanda : posso presentare domanda di ape volontaria a marzo o luglio 2018 cessando il rapporto lavorativo e rinunciando all'assegno di invalidita'.

L'Assegno ordinario di invalidità è un trattamento pensionistico diretto e, pertanto, riteniamo che non sarà cumulabile con l'Ape volontaria come non lo è con l'Ape sociale. Dunque per accedere all'Ape il lettore dovrà non confermare l'AOI prima della scadenza triennale o, comunque, attendere la revoca dell'AOI da parte dell'Inps. Ulteriori istruzioni saranno diramate dall'Inps in una apposita circolare attuativa di prossima pubblicazione. Kamsin Avrei bisogno di una deluciadazione in merito ai contributi versati alla gestione separata inps autonomi: 1 - Avendo versato solamente 3 anni di contributi alla gestione separata lavoratori autonomi, nel momento in cui andrò in pensione (come dipendente e/o artigiano) verranno conteggiati nel calcolo della pensione o verranno persi in quanto si parla di almeno 5 anni di contribuzione alla gestione separata autonomi ? 2 - Sull''estratto conto contributivo dove vengono indicati i mesi di contribuzione immagino che debba essere sempre indicato "12" per avere l'annualità completa è corretto ?  I contributi versati in gestione separata non vengono persi. Il lettore potrà valorizzarli al momento del pensionamento come dipendente/artigiano tramite il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012 e legge 232/2016) ottenendo una pensione composta di più quote quante sono le gestioni previdenziali coinvolte oppure, se liquida una pensione esclusivamente sulla contribuzione versata nel FPLD/gestione artigiani, al momento del raggiungimento dell'età di vecchiaia nella gestione separata (66 anni e 7 mesi, 67 anni dal 2019) tramite una pensione supplementare. Nella gestione separata l'annualità di contribuzione è soddisfatta se nella colonna diritto è registrato il valore 12 (mesi). Se non si versa il minimale (pari a circa 15mila euro annui) l'anzianità si contrae ed in tal caso si troverà un valore inferiore a 12 mesi. Per quanto riguarda la misura si valutano, invece, solo i contributi versati essendo il calcolo della pensione disciplinato con le regole di calcolo del sistema contributivo

dipendente trenitalia nel 2009 pensione di inabilità legge 335/95 x tumore a distanza di 8 anni visita di revisione e ricalcolo all'80% e revoca pensione inabilità il fondo speciale fs dicono non abbia assegno ordinario di invalidità ne il pensionamento art.1 comma8 dlgs 503/92 a 60 anni con l'80% di inavalidità.cosa fare a 59 anni??posso fare istanza x la pensione di inidoneità al servizio ferroviario che si ha con 10 anni di contributi? è vero che il fondo fs non riconosce ai fini del diritto gli 8 anni passati in pensione di inabilità? quale strada posso percorrere nel 2009 al momento del pensionamento avevo 29 anni di contributi compreso militare e maggiorazione personale viaggiante. Purtroppo è così. L'AOI è riconosciuto solo presso l'assicurazione generale obbligatoria, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata mentre non riconosciuto al personale iscritto al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato. Nè è possibile godere del pensionamento anticipato a 60 anni con l'80% essendo anch'esso destinato solo all'AGO. Il Fondo speciale FS, tuttavia, prevede una pensione di invalidita' per gli iscritti che cessano dal servizio ferroviario per licenziamento per inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria (Art. 219, Dpr 1092/1973) a condizione di aver maturato almeno 10 anni di servizio effettivo (Circ. Inps 157/2001). Il calcolo di questa prestazione è regolato dalla norme di carattere generale senza alcuna particolarità aggiuntiva.

Per quanto riguarda la valenza figurativa dei periodi di godimento della prestazione di inabilità revocata per riacquisto della capacità lavorativa la Circolare Inpdap 57/1997 nell'illustrare l'estensione della pensione di inabilità al pubblico impiego (e al Fondo speciale FS) si era riservata la necessità di un ulteriore approfondimento tecnico con i ministeri vigilanti circa l'applicabilità dell'articolo 4, co. 4 della legge 222/1984. Tale riserva allo stato attuale non risulta allo scrivente ancora sciolta. Pertanto dovrà essere valutata presso l'Inps. 

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