Esodati, la situazione per i lavoratori in mobilita'

Lunedì, 15 Ottobre 2012

Il caso è effettivamente emblematico della serie di paletti irrazionali che sono stati posti dal legislatore e dal governo. 

Si ricorda che a seguito dei ripetuti interventi in materia (articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011; decreto interministeriale fornero del 1° giugno 2012; articolo 22, comma 1 del Dl 95/2012) i lavoratori che abbiano stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali possono essere salvaguardati se si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) accordi stipulati (anche al di fuori della sede governativa) entro il 4.12.2011 con cessazione dell'attività lavorativa entro il 4.12.2011; maturazione dei requisiti per il pensionamento entro la fine della mobilità;

b) accordi stipulati nella sola sede governativa (cioè Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico o Presidenza del Consiglio) entro il 31.12.2011; maturazione dei requisiti per la pensione entro la fine della mobilità (DL 95/2012). Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa al 4.12.2011.

Nel caso di specie emerge che ha risolto l'attività lavorativa dopo il 4.12.2011 ma l'accordo per la gestione delle eccedenze occupazionali non è stato firmato nella sede governativa e dunque si troverebbe al di fuori dall'area di tutela approntata dal governo.

In caso di esclusione si conferma la possibilità di accedere alla pensione all'età di 64 anni per effetto dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011

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