La presentazione di una domanda di pensione di vecchiaia in regime di salvaguardia pensionistica ancorché priva dei relativi requisiti equivale alla presentazione di una domanda di pensione di vecchiaia ordinaria. Di conseguenza, se tali requisiti sono soddisfatti, l’Inps è tenuta a convertire la domanda d’ufficio e a spedire in pensione l’interessato senza altri formalismi. E’ l’orientamento della giurisprudenza di merito seguito anche da alcune conferme di legittimità (cfr: Cass. n. 14114/2020) affermatosi in questi ultimi anni, dopo l’introduzione della legge Fornero.
La questione
Può capitare, infatti, che alcuni lavoratori abbiano presentato una domanda di pensione di vecchiaia in regime di salvaguardia pensionistica ex l. n. 214/2011 senza averne i relativi requisiti oppure senza produrre la documentazione richiesta (es. alla direzione territoriale del lavoro). La domanda di salvaguardia ovviamente è stata respinta dall’Inps.
La reiezione, tuttavia, non esenta l’Istituto di Previdenza dall’accertare la maturazione dei requisiti pensionistici ordinari (cioè senza salvaguardia pensionistica) atteso che secondo la giurisprudenza «la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, è idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza l'Inps di tutti gli elementi occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari» (Cass. n. 4280/2020).
Conversione d’ufficio
In sostanza la domanda di pensione di vecchiaia in regime di salvaguardia pensionistica equivale ad una domanda di vecchiaia ordinaria e, pertanto, se sussistono tali requisiti l’Inps è tenuto a «convertire» la domanda consentendo il pensionamento dell’interessato alla maturazione dell’età pensionabile. L’agevolazione, si badi, spetta solo per le prestazioni di vecchiaia atteso che queste, come noto, decorrono non dalla data della domanda ma dalla data di maturazione dei requisiti. Simile principio non è applicabile, invece, al caso più frequente delle pensioni di anzianità (che nei regimi di salvaguardia costituiscono il numero maggiore).
Si immagini un soggetto che nel 2019 ha compiuto 67 anni e 20 anni di contributi. Pensando di avere i requisiti per la salvaguardia pensionistica e ritenendo che la pensione di vecchiaia, in tal caso, avrebbe avuto una decorrenza anteriore rispetto ai requisiti ordinari della legge Fornero (in realtà ciò vale solo per le donne del settore privato) l’interessato ha presentato domanda di salvaguardia anziché domanda di pensione ordinaria. L’istanza è stata poi respinta dall’Inps per mancanza dei requisiti (per la salvaguardia).
Siccome, tuttavia, l’interessato ha i requisiti per la pensione a prescindere dalla salvaguardia l’Inps deve convertire d’ufficio la domanda in pensione ordinaria consentendo l’andata in pensione dall’età di 67 anni senza bisogno di una nuova domanda di pensione.