Esodati: la finestra di decorrenza può escludere dalla salvaguardia

Mercoledì, 19 Febbraio 2014

Premesso che:

1) l’articolo 11 bis del decreto legge 102/2013 convertito in legge 28 ottobre 2013, n.124, prevederebbe l’applicazione della salvaguardia (applicazione trattamento pensionistico pre-Fornero, cioè con le regole previgenti la riforma del 2011) per quei lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultino essere in congedo straordinario retribuito per assistenza ai portatori di handicap grave  o di aver fruito di permessi per assistenza a portatori di handicap grave, a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro gennaio 2015

1) ho ottenuto il beneficio della legge 104 per assistenza a congiunto nel corso del 2011; ho inoltrato domanda per usufruire dei permessi retribuiti (3 giorni/mese, NON congedo) nel 2011 e ho ricevuto risposta positiva dall'azienda ospedaliera da cui dipendo, sempre nel 2011; il 28 gennaio 2014 ho maturato 40 anni contributivi  e sono nato l’8.9.1953 (60 anni  di età anagrafica nel 2013);

2) il riconoscimento dei benefici delle legge 104 ha inizio nel 2011 ed è tutt'ora continuativamente attivo, posso sperare di andare in pensione con la legge per i cd. “salvaguardati” (4°salvaguardia)? Claudiano

Come osserva correttamente il lettore, l'articolo 11-bis, del Dl 102/2013 ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - a 2.500 lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultavano essere in congedo straordinario per assistere portatori di handicap grave (o che fruivano dei relativi permessi ai sensi della legge 104). Come ulteriore requisito viene tuttavia disposto che i lavoratori questione devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011. Cioè entro e non oltre il 6 gennaio 2015.

Si ritiene che il lettore, pur trovandosi nella condizione indicata nella fattispecie generale di cui all'articolo 11-bis, non rispetti tale limite di decorrenza. Del resto maturando 40 anni di contributi il 28 gennaio 2014 la finestra di decorrenza si aprirebbe il 29 aprile 2015 se lavoratore del pubblico impiego (1° maggio 2015 se dipendente privato ). Ciò in quanto i lavoratori "quarantisti" scontano finestre mobili pari a 15 mensilità dalla data del perfezionamento del requisito (dal 1° gennaio 2014). Siamo pertanto oltre la "deadline" consentita nel citato decreto legge.


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