Si presume che la mobilità abbia durata quadriennale e che termini non prima del 23 Giugno 2014 consentendo in tal modo il perfezionamento del requisito contributivo di 40 anni entro la sua scadenza. Ciò premesso, si conferma il possesso dei requisiti per essere incluso tra i salvaguardati di cui al decreto ministeriale firmato lo scorso 1° Giugno 2012.
Circa la possibilità di ottenere la proroga della mobilità si ricorda che il decreto numero 63655 del 5 Gennaio 2012 emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 concede la proroga ai lavoratori in mobilità sulla base di accordi stipulati antecedentemente al 30 Aprile 2010 a condizione che i soggetti:
1) risultino cessati dal servizio dopo il 30 Ottobre 2008;
2) maturino il requisito per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità;
3) data di decorrenza della pensione, ricavata con le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.78 del 2010, entro il 31-12-2011 (ora a seguito del nuovo decreto numero 68225 del 2 Ottobre 2012, si ritiene che sia stata portata al 31.12.2012).
4) presentazione della domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010.
Per i lavoratori di cui agli anni 2013, 2014 e 2015 (come nel caso di specie) dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti per assicurare la tutela durante il periodo delle finestre. Nel caso del lettore infatti la finestra originaria si sarebbe collocata nel 2014 e dunque al di là degli anni attualmente coperti dai due citati decreti.
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