Sono un lavoratore che ha raggiunto i 40 anni di contributi nel 2014 e che, se non sbaglio, potrò accedere alla salvaguardia in quanto lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Ho visionato la Circolare del Ministero del lavoro ma mi pare che il mio profilo non risulti incluso. Si tratta di una svista del ministero oppure sto sbagliando qualcosa? Inoltre sino a quando avrò tempo per presentare istanza? Come saranno ordinate le domande? Luigi da Bologna Kamsin Il lettore ha ragione. La Circolare numero 27 del 7 novembre 2014 ha individuato le modalità per presentare le istanze di accesso ai benefici in materia di sesta salvaguardia, di cui alla legge 147/2014 solo con riferimento ai lavoratori per i quali è richiesto il passaggio "certificativo" presso la Dtl. Il provvedimento regola, infatti, gli adempimenti necessari per i lavoratori che si riconoscono nei profili di tutela individuati dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge 147/2014.
Si tratta dei lavoratori, in breve, che hanno risolto di comune accordo il rapporto di lavoro con il datore; di quelli che lo hanno risolto unilateralmente (cioè che hanno presentato le dimissioni o che sono stati licenziati); dei lavoratori con contratti a tempo determinato; e dei lavoratori che nel corso del 2011 assistevano un parente disabile.
Si ritiene che i profili di tutela non regolati dalla predetta Circolare (cioè i lavoratori in mobilità ordinaria e i lavoratori autorizzati ai volontari - individuati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014), che dunque non necessitano del passaggio preventivo in DTL, dovranno invece presentare istanza di accesso direttamente all'Inps secondo modalità e modelli che saranno a breve resi noti dall'Istituto di previdenza, come accaduto per le precedenti salvaguardie. E' necessario dunque attendere ancora qualche giorno prima della completa attuazione della normativa prevista dalla legge 147/2014.
Anche questi lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per la produzione delle domande. Quanto alle modalità di esame delle domande, la legge 147/2014 ha indicato che il criterio ordinatorio è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro. Si consiglia, tuttavia, di attendere le istruzioni dell'Inps per ulteriori particolarità sulla procedura in parola.
Zedde