nato il 24/04/1956 messo in mobilita' il 01/05/2009 scaduta ad aprile 2012 raggiunti 40 anni di contributi a ottobre2011 l' inps mi rigetta la prima domanda di pensione dicendomi che mi e' stata posticipata a ottobre 2012. ora ho rifatto la domanda a fine giugno ma nessuna risposta da parte dell'imps vorrei sapere i cinque mesi senza reddito per scadenza mobilita' possono essere risarciti in qualche modo e a quando il primo assegno della pensione . Silvano
Ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011 ed è dunque escluso dalla Riforma Fornero. Precisato ciò, accederà alla pensione a tutti gli effetti decorse le 12 mensilità di finestra mobile. Quanto al periodo scoperto, l'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ha attribuito al governo la facoltà di concedere, con apposito decreto, il prolungamento dell'assegno sino alla nuova finestra di decorrenza per i lavoratori - in mobilità ordinaria o lunga o nei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi ante 30 Aprile 2010 - che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011.
In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha per ora promulgato solo un primo provvedimento, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha concesso la proroga dell'assegno solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2011. Non si conosce invece la tempistica precisa del Ministero relativamente agli altri lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per ottenere la proroga del trattamento. Nelle more di nuove istruzioni governative è dunque da mettere in conto un periodo di vuoto economico.
Sono stato collocato in esodo a decorrere dal 1/1/2009 accedendo al Fondo di Solidarietà e accompagnato alla pensione sino a tutto il 30/6/2012 (finestra con salvaguardia 1/07/2012 con assegno straordinario VOCRED. Per effetto della evoluzione legislativa, la mia domanda di pensione presentata il 7/6/2012 è stata rigettata con nota del 18/06/2012 e poiché non rientro nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010 e devo attendere ancora quattro mesi senza stipendio, senza assegno straordinario e senza pensione per ripresentare all'Inps richiesta di pensione (finestra senza salvaguardia 1/11/2012);
1) Dal 1/11/2012 sarò un pensionato a tutti gli effetti?
2) Per i quattro mesi senza assegno straordinario, tenuto conto che sono stato accompagnato per solo 42 mesi (max 60), perderò l'importo relativo ai quattro mesi (circa 9.000,00 euro) , quando la Fornero firmerà il decreto di prolungamento? Bruno
Si ritiene che abbia maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31.12.2011 e sia dunque escluso dalla Riforma Fornero. Precisato ciò, accederà alla pensione a tutti gli effetti decorse le 12 mensilità di finestra mobile. Quanto al periodo scoperto, l'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ha attribuito al governo la facoltà di concedere, con apposito decreto, il prolungamento dell'assegno sino alla nuova finestra di decorrenza per i lavoratori - in mobilità ordinaria o lunga o nei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi ante 30 Aprile 2010 - che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011.
In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha per ora promulgato solo un primo provvedimento, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha concesso la proroga dell'assegno solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento entro il 31.12.2011. Non si conosce invece la tempistica precisa del Ministero relativamente agli altri lavoratori che sarebbero in possesso dei requisiti per ottenere la proroga del trattamento.
Ho maturato i requisiti per il pensionamento nel 2011 e sono escluso dalla Riforma. L'inps tuttavia mi dice che si applicheranno comunque le finestre e dovrò attendere un anno. Mi chiedo: ma la Riforma non ha abolito per tutti i lavoratori questo strumento occulto che impedisce di andare in pensione in santa pace? e a quanto ammonta questo lasso di tempo? Grazie Giorgia
La risposta è negativa. I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2010 sino al 31.12.2011 (e naturalmente per tutti coloro che sono salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del Dl 201/2011 e che vedranno confermata la possibilità di accedere alla pensione con le previgenti regole) continuano a scontare il regime delle finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2, Dl 78/2010.
Quindi per coloro che maturano il "diritto a pensione" con requisito diverso dai 40 anni di contribuzione lo slittamento è pari a:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la pensione viene liquidata a carico del Fondo Lavoratori Dipendenti e dei fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se la prestazione viene viene liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti)
Coloro che accedono con il requisito di 40 anni di contributi, ai periodi sopra menzionati sono stati aggiunti ulteriori mesi di slittamento a seconda dell'anno di maturazione di tale requisito. Lo slittamento ulteriore è pari a:
- 1 mese per il 2012
- 2 mesi per il 2013
- 3 mesi dal 2014 in poi
Queste regole si apprestano ad essere definitivamente abbandonate con la nuova riforma. Per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° Gennaio 2012 le finestre sopra menzionate sono state abolite definitivamente. La pensione decorrerà dal mese successivo alla maturazione del requisito.
Le uniche eccezioni, per le quali si continuerà ad applicare la disciplina delle finestre sopra richiamate anche dopo il 31.12.2011, si riscontrano nei lavori usuranti (Dlgs 67/2011) e nel pensionamento tramite il regime sperimantale donna (articolo 1, comma 9, Legge 243/04) fino al suo prossimo esaurimento (31.12.2015) e per i lavoratori salvaguardati.
Sono un ex Intesa Sanpaolo in esodo dal 1/1/2009 con assegno fino al 30/9/2013 che per effetto della Tremonti dovrebbe andare in pensione, se le mie interpretazioni fossero corrette, il 1/10/2014.
Il periodo intercorrente tra la cessazione dell'assegno e l'inizio del trattamento pensionistico risulterebbe quindi scoperto. Ho ricevuto la lettera dell'INPS che mi colloca tra i "potenziali salvaguardati". E qui viene il quesito: essere salvaguardato significa beneficiare unicamente della possibilità di andare in pensione con le regole Tremonti o anche di percepire un trattamento economico per il periodo ponte tra le due scadenze?
L'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 ha attribuito al governo la facoltà di concedere, con apposito decreto, il prolungamento dell'assegno sino alla nuova finestra di decorrenza per i lavoratori - in mobilità ordinaria o lunga o nei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi ante 30 Aprile 2010 - che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011.
In attuazione di questa disposizione l'esecutivo ha quindi promulgato un primo decreto, il Decreto ministeriale numero 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha individuato su base annuale il numero dei lavoratori che avrebbero potenzialmente diritto al beneficio (cfr la tabella allegata al citato decreto). Il provvedimento ha anche concesso il prolungamento dell'ammortizzatore sociale ma solo in favore dei lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31.12.2011. Si tratta di un numero esiguo pari a 677 lavoratori. Per gli altri lavoratori, cioè coloro che maturano la decorrenza dal 1.1.2012, in poi si attende che il governo adotti successivi provvedimenti.
Al momento attuale la circostanza di essere un lavoratore salvaguardato e, quindi di fare salve le previgenti regole di pensionamento e di decorrenza, non dovrebbe essere di ostacolo al conseguimento della proroga.
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sull'evoluzione della disciplina normativa della materia
31 Maggio 2010 - Art 12, commi 1-5bis del decreto legge numero 78 del
31 Maggio 2010 come convertito dalla legge numero 122 del 30 Luglio 2010
e succ. modifiche
6 Dicembre 2011 - Articolo 24, comma 14 decreto legge numero 201 del 6 Dicembre 2011
come convertito con la legge numero 214 del 22 Dicembre 2011
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