Sono un dipendente del pubblico impiego. Nel dicembre 2014 compirò 61anni e maturerò 39 anni e 9 mesi di anzianità contributiva. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della recentissima legge sulla revisione della spesa, potrò essere collocato in mobilità o godere del diritto del prepensionamento nel caso in cui risultassi in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza? In caso affermativo, le decorrenze giuridica ed economica del trattamento di quiescenza saranno dicembre 2014 e gennaio 2016 rispettivamente? Alessandro Palermo
Da quanto scrive si ritiene che non sia possibile fruire del prepensionamento in quanto i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonchè il regime delle de correnze previste dalla previgente disciplina pensionistica, devono determinare la decorrenza entro il 31 dicembre 2014, mentre nel suo caso, la decorrenza della pensione avverrebbe dal 1° gennaio 2016, per applicazione della finestra mobile. Potrebbe, invece, fruire dell'applicazione del comma 12 dell'articolo 2 del Dl 95/2012 che ha stabilito che per il personale non riassorbibile il periodo in mobilità può essere aumentato fino a 48 mesi, nei casi in cui il personale collocato in disponibilità maturi entro tale periodo i requisiti per il trattamento pensionistico.
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