Buongiorno, sono una lavoratrice nata nel 1960 ma ho pochi contributi versati. Vorrei sapere - alla luce della Riforma Fornero - quando potrò accedere alla pensione di vecchiaia ed in particolare se sono necessari 20 anni di contribuzione accreditata. In tal caso vale anche la contribuzione figurativa oppure no? Bianca
Non si comprende dalla domanda se trattasi di lavoratrice dipendente o autonoma. Ad ogni modo a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Può dunque essere fatta valere anche la contribuzione figurativa.
Nel grafico sottostante mostro il graduale innalzamento dell'età pensionabile a seguito della Riforma Fornero (senza l'adeguamento all'aspettativa di vita istat). Nelle tabelle sottostanti è invece riportata l'età pensionabile con i presunti adeguamenti istat (3 mesi per il 2013; 4 mesi dal 2016)
Requisito anagrafico - Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:
1) per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
62 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
62 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
63 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
65 anni e 3 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
66 anni e 3 mesi** |
2) per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
dal 1° gennaio 2012 al 31dicembre 2012 |
63 anni e 6 mesi |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 |
63 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 |
64 anni e 9 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 |
65 anni e 9 mesi** |
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 |
66 anni e 3 mesi** |
3) per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 |
66 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 |
66 anni e 3 mesi** |
4) per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 |
66 anni |
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 |
66 anni e 3 mesi |
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 |
66 anni e 3 mesi** |
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