Handicap e pensione privilegiata, gli obblighi di visita medica

Giovedì, 01 Agosto 2013

Sono beneficiario di causa di servizio ascritta alla quarta categoria, tabella A, e assegnatario di pensione privilegiata ordinaria. Ai sensi dell'articolo 38,comma 5, della legge 488/1998, «i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi ed effetti dell'articolo 3 della legge 104/1992 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della legge citata. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici». Considerata la sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento e la circolare Inps 128/2003, la quale effettua l'equiparazione ai sensi della legge 68/1999 per i soggetti titolari di benefici pensionistici (tabella A). Si chiede se avendo la causa di servizio citata, con pensione privilegiata ordinaria, si ha diritto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 senza ulteriori visite sanitarie? Damiano da Roma

Si ritiene che, per avere diritto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 il lettore dovrà sottoporsi alla visita medica previ­sta dall'articolo 4 della citata legge, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la categoria di pensione privilegiata che gli è stata assegnata (la quar­ta) non è sufficiente a sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni Asl competenti, prevista dal citato articolo 4.

Infatti, per espressa previsione normativa dell'arti­colo 38, comma 5, della legge 488/1998, soltanto i gran­di invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di super-invalidità) sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e l'attestato di pensione rilasciato dal ministero del Tesoro (modello 69), o la copia del decreto con­cessivo della stessa, può validamente sostituire la cer­tificazione di handicap in situazione di gravità rila­sciata dalle commissioni Asl. Dunque, per estendere alle persone affette da infermità ascritte allenare cate­gorie della tabella A del Dpr 915/1978 lo stesso tratta­mento, come da sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, occorre un intervento di carattere legislativo.

Pertanto, a eccezione di quanto disposto dal citato arti­colo 38, comma 5, della legge 488/1998, negli altri rasi di beneficio di pensione privilegiata relativa alle altre categorie di pensione sarà necessario sottoporsi alla vi­sita medica prevista dall'articolo 4 della legge 104/1992, in quanto la concessione dei due "istituti" (ri­conoscimento di infermità dipendente da causa di ser­vizio, e relativa concessione della pensione privilegiata, e riconoscimento della situazione di handicap) av­vengono sulla base di visite mediche effettuate da diffe­renti organi sanitari per finalità diverse. Infatti, il proce­dimento della concessione della pensione privilegiata avviene mediante l'accertamento medico da parte del­le commissioni mediche ospedaliere, cui segue il pare­re tecnico della commissione di verifiche delle cause di servizio, mentre il riconoscimento della situazione di handicap avviene a cura delle apposite commissioni Asl, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono integrate da un medico dell'Inps.


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