Ai sensi dell'art. 24, comma 14, lett. d) Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 i lavoratori in possesso dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi in data antecedente al 4 Dicembre 2011 fanno salva la previgente disciplina pensionistica nei limiti di un plafond di risorse stanziate ai sensi del successivo comma 15 del citato decreto.
Ritengo dunque che, se in possesso dell'autorizzazione, sia possibile accedere al trattamento di vecchiaia come stabilito dalla previgente disciplina (60/61 anni). Inoltre se già apparteneva al sistema “misto”, la Riforma Fornero non contiene alcuna penalizzazione per il calcolo della pensione. La penalizzazione nel calcolo riguarda in definitiva solo coloro che erano ancora nel sistema retributivo al 31.12.2011.