Sono nata nel 1958 ed ho 33 anni di contributi. Ho presentato all'inps domanda per l'invalidità (assegno ordinario di invalidità) ai sensi della legge 222/1984, ma mi hanno reiettato la mia richiesta per motivi "sanitari". Cosa posso fare per farla riesaminare? Kamsin Contro il rigetto della domanda di assegno ordinario di invalidità è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’Inps direttamente online (accedendo al sito dell’istituto, www.inps.it, sezione "servizi online", mediante l’apposito codice Pin), entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento, oppure decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.
Coloro che non sono muniti del codice Pin possono rivolgersi agli enti di patronato e ad altri soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento, sempre per via telematica, o a un avvocato, che sarà riconosciuto dal sistema come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.
Se invece è necessario presentare ricorso contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile farlo per via giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.
Dal 1° gennaio 2012, con l’obiettivo di raggiungere un accordo in via conciliativa senza arrivare al giudizio, la legge ha stabilito che in tutti i giudizi per l’invalidità civile, cecità e sordità, l’handicap e la disabilità è obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo – ATP: un’analisi finalizzata alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 111/2011). La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.
L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.
In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.
Zedde