La normativa sulla previdenza complementare prevede che anche un pensionato (di anzianità) possa aderire ad un fondo pensione se manca più di un anno alla maturazione dei requisiti di vecchiaia secondo il regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Quindi, deduco che una donna, ex dipendente pubblica (che oggi andrebbe in pensione di vecchiaia a 66 anni), già in pensione di anzianità in base alte regole ante 2012, possa aderire ad un fondo pensione purché non abbia compiuto i 65 anni: è corretto? Damiano da Palermo
L'articolo 8, comma 11, del Dlgs 252/2011, afferma che: «La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare».
Nella norma si fa dunque, riferimento a due distinti concetti: «l'età pensionabile» e «la data del pensionamento». È noto che, nel sistema obbligatorio, esistono due tipi di pensione: la pensione di vecchiaia, che viene erogata al compimento di una determinata età anagrafica e in presenza di un determinato requisito contributivo, e la pensione anticipata (come il Dl 201/2011 "Salva Italia", ha rinominato la pensione di anzianità) erogata prima del compimento dell'età pensionabile, ma in presenza di un requisito contributivo più elevato.
Nell'interpretare la norma in relazione alla possibilità per un pensionato di aderire ad una forma pensionistica complementare, la Covip, con l'Orientamento del 24 gennaio 2008, ha escluso la possibilità di adesione per una persona titolare di pensione di vecchiaia, o comunque per chi abbia già conseguito tale pensione. La Covip è stata invece possibilista per i casi di coloro che siano titolari di pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) a condizione che «non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia». La Covip ha emanato l'Orientamento quando vigevano regole sull'età pensionabile diverse da quelle oggi vigenti.
Il caso posto dal quesito si riferisce ad una donna di 64 anni, già titolare di pensione di anzianità da 8 anni. In base a tali dati si deduce che la donna è nata nel 1949, quindi per lei l'età pensionabile si è compiuta nell'anno 2009, quando la normativa fissava l'età pensionabile a 60 anni per le donne lavoratrici dei settori sia privato, sia pubblico. A giudizio di chi scrive, tale circostanza è sufficiente per escludere l'ammissibilità dell'iscrizione ad una forma pensionistica complementare per una persona che abbia già perfezionato il requisito dell'età pensionabile in base alla normativa previgente la manovra Salva Italia, in quanto le nuove norme sulla più elevata età pensionabile non hanno comunque avuto influenza su tale requisito.
Si ritiene, infine, che il motivo dell'esclusione sia riconducibile alla finalità della previdenza complementare, istituita per consentire forme di risparmio previdenziale di lungo periodo, destinate a costruire una seconda pensione, ad integrazione della pensione del regime obbligatorio. Nella prospettiva di tali finalità, il legislatore ha ritenuto di proteggere, per così dire, tali forme di risparmio, vietando di prelevare denaro prima del pensionamento, fatta eccezione per alcuni casi particolari (anticipazioni e riscatti) e compensando tale divieto con agevolazioni sul versante fiscale. Tali divieti e agevolazioni non sussistono in altre ipotesi di risparmio, e l'estendere tali agevolazioni a ipotesi di risparmio di breve periodo, come accadrebbe per una persona che abbia già compiuto l'età pensionabile, rischierebbe di introdurre nell'ordinamento elementi di carattere speculativo, tali da costituire fattore di squilibrio nei confronti di altri programmi di risparmio non finalizzati necessariamente alla costruzione di una seconda pensione.
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