La pensione di vecchiaia esclude quella integrativa

Martedì, 02 Luglio 2013

La normativa sulla previdenza complementare prevede che anche un pensionato (di anzianità) possa aderire ad un fondo pensione se manca più di un anno alla maturazione dei requisiti di vecchiaia secondo il regime pensionistico obbligatorio di appartenenza. Quindi, deduco che una donna, ex dipendente pubblica (che oggi andrebbe in pensione di vecchiaia a 66 anni), già in pensione di anzianità in base alte regole ante 2012, possa aderire ad un fondo pensione purché non abbia compiuto i 65 anni: è corretto?  Damiano da Palermo

L'articolo 8, comma 11, del Dlgs 252/2011, afferma che: «La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile pre­vista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condi­zione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore del­le forme di previdenza complementare».

Nella norma si fa dunque, riferimento a due distinti concetti: «l'età pensionabile» e «la data del pensiona­mento». È noto che, nel sistema obbligatorio, esistono due tipi di pensione: la pensione di vecchiaia, che viene erogata al compimento di una determinata età anagrafica e in pre­senza di un determinato requisito contributivo, e la pen­sione anticipata (come il Dl 201/2011 "Salva Italia", ha ri­nominato la pensione di anzianità) erogata prima del compimento dell'età pensionabile, ma in presenza di un requisito contributivo più elevato.

Nell'interpretare la norma in relazione alla possibili­tà per un pensionato di aderire ad una forma pensioni­stica complementare, la Covip, con l'Orientamento del 24 gennaio 2008, ha escluso la possibilità di adesio­ne per una persona titolare di pensione di vecchiaia, o comunque per chi abbia già conseguito tale pensione. La Covip è stata invece possibilista per i casi di coloro che siano titolari di pensione di anzianità (oggi pensio­ne anticipata) a condizione che «non abbiano raggiun­to l'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia». La Covip ha emanato l'Orientamento quando vigeva­no regole sull'età pensionabile diverse da quelle oggi vigenti.

Il caso posto dal quesito si riferisce ad una donna di 64 anni, già titolare di pensione di anzianità da 8 an­ni. In base a tali dati si deduce che la donna è nata nel 1949, quindi per lei l'età pensionabile si è compiuta nell'anno 2009, quando la normativa fissava l'età pensionabile a 60 anni per le donne lavoratrici dei settori sia privato, sia pubblico. A giudizio di chi scri­ve, tale circostanza è sufficiente per escludere l'ammissibilità dell'iscrizione ad una forma pensionisti­ca complementare per una persona che abbia già per­fezionato il requisito dell'età pensionabile in base al­la normativa previgente la manovra Salva Italia, in quanto le nuove norme sulla più elevata età pensio­nabile non hanno comunque avuto influenza su tale requisito.

Si ritiene, infine, che il motivo dell'esclusione sia ri­conducibile alla finalità della previdenza complemen­tare, istituita per consentire forme di risparmio previ­denziale di lungo periodo, destinate a costruire una seconda pensione, ad integrazione della pensione del regime obbligatorio. Nella prospettiva di tali finalità, il legislatore ha ritenuto di proteggere, per così dire, tali forme di risparmio, vietando di prelevare denaro prima del pensionamento, fatta eccezione per alcuni casi particolari (anticipazioni e riscatti) e compen­sando tale divieto con agevolazioni sul versante fi­scale. Tali divieti e agevolazioni non sussistono in altre ipotesi di risparmio, e l'estendere tali agevolazioni a ipotesi di risparmio di breve periodo, come accadrebbe per una persona che abbia già compiuto l'età pensionabile, rischierebbe di introdurre nell'or­dinamento elementi di carattere speculativo, tali da costituire fattore di squilibrio nei confronti di altri programmi di risparmio non finalizzati necessaria­mente alla costruzione di una seconda pensione.


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