Lavoro intermittente, le regole per i pubblici servizi

Domenica, 26 Maggio 2013

L'articolo 34 del Dlgs 276/2003 - come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 92/2012 - prevede l'utilizzo dei contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. L'elenco delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n.692, prevede al punto 5: «Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze--tetto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.1955". Per «personale di servizio» negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, quali qualifiche posso far rientrare? Ad esempio, aiuto cucina, addetto alle pulizie, banconiere di bar? Arturo 

Si ricorda che a partire dal 18 luglio 2012 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:

1) in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro;

2) in ogni, caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° annodi età (ossia fino a 24 anni e 364 giorni);

3) in assenza di una specifica disciplina contrattuale, nelle attività discontinue elencate nella tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923.

È quindi opportuno verificare prima che cosa prevede il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato, quindi (alternativamente) fare riferimento all'età dei singoli lavoratori e, da ultimo, verificare l'elenco delle attività individuate dal Regio Decreto del 1923 . Al punto 5 del suddetto elenco sono indicati «camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere...». Tale ipotesi, che include l'aiuto cucina, pare possa riguardare in via analogica il banconiere di bar; viceversa, più incerta appare la praticabilità del contratto richiamato nei confronti di colui che sia addetto esclusivamente alle pulizie, in assenza di attività (almeno) accessorie che consentano di farlo rientrare nella più ampia tipologia delle mansioni specifiche esercitabili nei pubblici esercizi. In alternativa è possibile fare ricorso a una serie di tipologia di rapporti: dal lavoro accessorio occasionale (pagamento tramite voucher nei limiti reddituali previsti, al contratto a termine, dal part time (anche a tempo determinato) fino alla somministrazione di lavoro tramite un'agenzia autorizzata.


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