Nucleo familiare, l'assenza di redditi compromette l'assegno

Martedì, 02 Luglio 2013

Una ragazza è titolare, dal 2012, di una ditta individuate; il suo ragazzo è dipendente della stessa. Non sono coniugati; dalla loro unione nasce una bimba. La piccola è riconosciuta e risiede con la mamma. Il papà richiede e ottiene l'Anf (assegno per il nucleo familiare). Viene chiesto alla mamma di compilare il modello Anf/fn con indicazione del suo reddito 2011 per il periodo degli assegni 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013. Poichè l'assegno dovrà essere pagato direttamente alla mamma, un funzionario ci ha detto che deve essere fatto un cedolino ad hoc per lei, che è anche titolare dell'azienda. Vi sembra una procedura corretta? Inoltre, la mamma  nel  2011 non aveva redditi di alcuna natura; la tabella Anf da applicare sarebbe per unico genitore più minore, poichè nella tabella, la prima fascia non indica da «zero a...» ma «fino a...», con reddito inesistente, ha diritto a percepire l'assegno? Giorgio da Chieti

La circolare Inps del 19 febbraio 1992 n. 48 prevede che i nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali ed i relativi figli non presentano particolarità ri­spetto ai nuclei sorti con il matrimonio, salvo quella che non può essere cumulato nel reddito familiare il reddito del genitore non richiedente e che questi non va conside­rato tra i componenti il nucleo poiché non riveste la qua­lifica di coniuge. Ciò premesso, l'assegno sarà calcolato in funzione del reddito posseduto dalla madre e richie­sto sulla posizione del padre, che è quella che risulta tute­lata. Una delle condizioni per il diritto è che almeno il 70% del reddito complessivo dell'intero nucleo familia­re (in questo caso solo la madre richiedente) sia costitui­to da redditi da lavoro dipendente. Nel caso in esame, la condizione non pare essere soddisfatta pregiudicando il diritto all'assegno.


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